CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 1 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente ed al fermo del veicolo, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis, cod. strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 2,54 g/l, con provocazione di un sinistro, in data 17 giugno 2016), lamentando: 1) la violazione di legge in relazione agli artt. 41 , cod.pen. e 186, comma 2, lett. c, cod.strada, essendosi affermato il nesso di causalità tra ebbrezza e sinistro, nonostante manchi la prova che l'imputato fosse alla guida del veicolo e che l'auto in sosta fosse parcheggiata secondo le disposizioni del codice della strada; 2) l'omessa concessione delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale e la sua totale collaborazione. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, in cui si è evidenziato, in ordine alla sussistenza dell'aggravante della provocazione del sinistro, che il teste oculare Floris ha riferito che, mentre si trovava a bordo della propria auto, parcheggiata, l'imputato, procedendo contro-mano, è sbandato, collidendo con il suo veicolo fermo, e che non sussistono elementi probatori che consentano di ricondurre il sinistro a causa estranea allo stato di ebbrezza; in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, che il beneficio delle circostanze è stato invocato senza indicare le ragioni idonee a giustificarlo (v. p. 6 della sentenza impugnata: "Nel caso di specie, la difesa dell'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rassegnando le conclusioni, aveva chiesto "la concessione di tutti i benefici possibili, attenuanti generiche, minimo della pena", senza indicare le ragioni che giustificavano il riconoscimento delle richieste attenuanti"). Il ricorrente, senza confrontarsi con tali argomentazioni, si è, difatti, limitato ad insistere nelle tesi difensive già proposte e nella richiesta del beneficio (peraltro, erroneamente asserendo che la Corte territoriale ha riformato la sentenza di condanna escludendo le attenuanti generiche, che, invece, erano state negate anche dal giudice di primo grado). 3. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile iii ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. E P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] Frances9 Ciampi [OSCURATO:PERSONA]