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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 09000/2023

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28866/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona de i legal i rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA]. 91, presso lo studio de ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresen ta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona de l legale rappresentant e pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata al controricorso - controricorrent e – avverso la sentenza n. 2246 /20 20 del la Corte d’appello di Milano , depositata in data 11.9.2020; N. 28866/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.1.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 7.1.2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avverso il precetto notificatole in data 17.12.2015 ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (di seguito, BNL), per il pagamento della somma pari, alla data del 5.9.2013, ad € 461.846,79, riveniente da mutuo fondiario del 21.2.2008, esponendo: a)di aver subito una prima procedura esecutiva da parte del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 14 di Milano, ove era situato l’immobile di sua proprietà, per il mancato pagamento di somme dovute per spese condominiali;b) che nella procedura così avviata in suo danno era intervenuta la BNL, dichiarando di considerare risolto il citato contratto di mutuo ex art. 10 del capitolato – ovvero per intervenuto assoggettamento del bene immobile ipotecato a procedura esecutiva – ed agendo per il recupero di un credito pari, alla data del 5.9.2013, ad € 420.351,21 per capitale residuo ed accessori; c) che il decreto ingiuntivo emesso in favore del Condominio era stato revocato dal Tribunale di Milano a seguito di accoglimento dell’opposizione proposta da essa [OSCURATO:PERSONA], con conseguente illegittimità del pignoramento su detto titolo fondato; d) che, dopo l’estinzione della procedura, in data 17.12.2015, BNL aveva notificato l’atto di precetto opposto, lamentando il mancato pagamento di rate scadute per un totale di € 88.948,13, con conseguente intimazione del pagamento della complessiva somma di € 461.846,79, per intervenuta decadenza della mutuataria dal beneficio del termine (ex art. 9 del N. 28866/20R.G. capitolato).

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 11.12.2017,rideterminò in minus l’importo azionato dalla Banca con il precetto opposto, giacché ritenuto validonei limiti dell’importo di € 405.351,21 (ossia, € 420.351,21, quale residuo capitale alla data dell’intervento di BNL nella procedura esecutiva instaurata dal Condominio, detratta la somma di € 15.000,00 versata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi di mora dalla data del precetto al saldo).

La sentenza venne gravata d’appello sia da BNL, in via principale, sia da [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale.

Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’Appello di Milano rigettò l’appello principale e accolse l’incidentale, riformando la prima decisione; pertanto, accogli endo l’oppo sizione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la nullità tout court del precetto in questione .

In particolare, il giudice d’appello escluse anzitutto che si fosse verificata la risoluzione del mutuoai sensi dell’art. 10 del capitolato, osservando che non solo BNL non aveva mai allegato né chiarito i motivi per i qualila procedura esecutiva azionata dal Condominio avrebbe potuto comportare un pregiudizio alle proprie ragioni creditorie ( come appunto previsto dalla citata clausola del mutuo), ma anche che le vicende nel complesso intervenute tra le parti inducevano a “dubitare dell’esistenza di un pregiudizio connotato in termini di riflessi negativi sulla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di adempiere agli obblighi contrattuali”: la società mutuataria si era infatti mantenutain regola nel versamento dei ratei di mutuo (dopo l’azione esecutiva avviata dal Condominio) ed aveva anche proposto istanza di conversione del pignoramento del bene immobile gravato di ipoteca, pure N. 28866/20R.G. corrispondendo– dopo l’estinzione della procedura - tutto quanto preteso, con riserva di ripetizione in esito ai procedimenti pendenti.

Concluse dunque la Corte che “in tale contesto non pare (…) conforme a buona fede il ricorso della Banca mutuataria all’esercizio del potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, e peraltro anche il rifiuto della Banca di ripristinare il contratto di mutuo, ragione per cui deve ritenersi non configurabile la fattispecie dell’inadempimento della parte mutuataria, e comunque insussistenti i presupposti per ritenere legittima la risoluzione del contratto inter partes invocata dalla Banca ai sensi dell’art. 10 in virtù della mera illegittima esecuzione intrapresa dal Condominio di via Valla n. 14 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”.

Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a formali otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., e per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza nella parte in cui si è accolto il primo motivo d’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], per aver nella sostanza la Corte d’appello ritenuto che essa BNL avesse dedotto come fatto risolutivo il pignoramento del bene concesso in garanzia da un terzo garante [ipotesi prevista dall’art. 10, lett. b), del capitolato del mutuo], anziché N. 28866/20R.G. l’assoggettamento del bene ipotecato ad azione esecutiva da parte di terzi [ipotesi invece prevista dall’art. 10, lett. a), del capitolato stesso].

L’errore deriverebbe, anzitutto, dal non essersi considerato che era stata l’opponente ad introdurre una domanda di accertamento negativo, sicché essa BNL non aveva l’onere di nulla specificare; inoltre, dal non essersi considerato che il riferimento alla lett. b) dell’art. 10 cit. (operato nella comparsa di costituzione BNL di primo grado) era frutto di mero errore materiale, il che era facilmente evincibile dal chiaro riferimento alla fattispecie risolutiva invocata (ossia, il pignoramento eseguito dal Condominio). 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente si duole della decisione d’appello nella parte in cui s’è dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo del gravame principale (inerente alla qualificazione dell’art. 10 del capitolato del mutuo quale clausola risolutiva espressa, come ritenuto dal Tribunale, anziché come condizione risolutiva).

Rileva la ricorrente che la Corte d’appello ha ritenuto l’irritualità del mezzo sul presupposto della mancata individuazione delle norme asseritamente violate, quando invece esso investiva la ricostruzione in fatto operata sul punto dal Tribunale, peraltro su questione rilevante, perché collegata al primo motivo d’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], donde l’impossibilità di attribuire rilievo alla condizione soggettiva di buona fede di essa BNL, posto N. 28866/20R.G. che si trattava soltanto di prendere atto di una condizione già verificatasi, con conseguente effetto risolutivo automatico del contratto, ex art. 1353 c.c.

Sotto altro profilo, nel corpo del medesimo mezzo, si censura il capo della sentenza in cui si è rileva to che la BNL non aveva censurato l’affermazione del primo giudice circa la diversità dell’importo precettato rispetto a quello oggetto dell’intervento nella precedente procedura esecutiva, per essere frutto di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Rileva la ricorrente che la questione non è in alcun modo logicamente collegata allo stesso quarto motivo dell’appello principale. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nonché dell’art. 329, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su tutta la domanda proposta dall’opponente, ossia sulla declaratoria di invalidità sia della c.d. prima risoluzione (per effetto dell’intervento di essa BNL nella procedura avviata dal Condominio), sia della c.d. seconda risoluzione, dichiarata nell’atto di precetto: la Corte d’appello s’è pronunciata solo sulla prima questione.

Né il dedotto vizio –prosegue la BNL – può superarsi con quella parte della sentenza con cui la Corte del merito ha dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo dell’appello principale, per non averla BNL censurato l’affermazione del Tribunale circa la non chiarezza della fattispecie risolutiva invocata dalla stessa BNL (ossia, se ai sensi dell’art. 10 del capitolato, per effetto del pignoramento eseguito dal Condominio, oppure se ai sensi dell’art. 9 dello stesso capitolato, a causa dell’inadempimento nel pagamento delle rate, protrattosi per oltre 180 N. 28866/20R.G. giorni).

In realtà, sostiene la BNL, il primo giudice non aveva statuito alcunché sul punto, avendo soltanto utilizzato una argomenta zione per esaminare quella che, a suo avviso, era l’ipotesi sussistente nella specie: ossia, quella di cui all’art. 10 del capitolato, e quindi esistente sin dal 2013.

Pertanto, nessuna acquiescenza s’era potuta verificare in proposito. 1.4 – Con il quarto motivo si lamen ta la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 329, comma 2, c.p.c., e ancora degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente rileva anzitutto la natura perplessa ed incomprensibile della motivazione con cui s’è ritenuto inammissibile il terzo motivo dell’appello principale, giacché con questo s’era censurata la prima decisione nella parte in cui aveva preso a riferimento per la quantificazione del credito quello di cui all’atto di intervento (€ 420.351,21, deducendo l’importo di € 15.000,00 versato dalla debitrice in epoca successiva), e ritenendo rinunciati gli interessi di mora successivi all’intervento stesso (in quanto, col precetto, essi erano stati richiesti solo con decorrenza dalla sua notifica, ossia dal 17.12.2015).

La C orte territoriale, prosegue la BNL, ha ritenuto l’inammissibilità di detto mezzo con motivazione del tutto non pertinente, giacché s’è ritenuta rilevante, a tal fine, la circostanza che la mutuante non avesse contestato alcuni passaggi motivazionali della prima decisione, e si è affermato che il gravame era incompatibile con la mancata impugnazione circa la diversità degli importi fatti valere prima con l’intervento e poi col precetto opposto; ed N. 28866/20R.G. ancora, per aver valutato la Corte come ostativa la mancata contestazione della decisione di primo grado circa l’avvenuta risoluzione del contratto di mutuo ai sensi dell’art. 10 del capitolato e l’impossibile sua reviviscenza a seguito della estinzione della procedura esecutiva.

Tanto sostiene la BNL in quanto il terzo motivo del proprio appello era interamente diretto a confutare l’erronea determinazione del quantum debeaturoperata dal primo giudice.

Sotto altro profilo, si censura la decisione nella parte in cui s’è rigettato il secondo motivo dell’appello principale, ove lo stesso fosse correlato alla domanda di rigetto dell’opposizione per essere il credito calcolato alla data della notifica del precetto in € 519.475,02, oltre interessi, giacché l’allegazione sarebbe stata effettuata , ad avviso del giudice d’appello,solo nel giudizio di secondo grado.

Secondo la ricorrente, invece, non può configurarsi alcuna novità della questione, perché la domanda era stata proposta dalla mutuataria ed essa BNL era mera convenuta, sicché nulla ostava a che il credito fosse quantificato in tal guisa. 1.5 –Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1139 e 2697 c.c., e degli artt. 100, 112 e 345 c.p.c., nonché nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente rileva che, col secondo motivo d’appello principale, aveva contestato la decisione di primo grado circa l’imputazione della somma di € 15.000,00 pagata in data 10.12.2014, a deconto del capitale mutuato, in quanto contraria al disposto dell’art. 1193 c.c.

La Corte d’appello, sul punto, ha reso una motivazione incomprensibile, affermando che detta N. 28866/20R.G. imputazione avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di primo grado, che essa BNL avrebbe dovuto dimostrare che non era sua intenzione imputare quel pagamento a decurtazione del capitale e non già agli interessi, e che la censura era inammissibile perché BNL avrebbe dovuto formulare dinanzi al Tribunale una domanda riconvenzionale di rigetto dell’opposizione a precetto.

Sarebbero stati quindi violati l’art. 345 c.p.c., perché la questione dell’imputazione non era domanda giudiziale da proporre in primo grado e non poteva dirsi nuova; l’art. 112 c.p.c., perché la Corte territorialenon ha deciso su tutta la domanda dell’opponente ( per l’esatta quantificazione del credito sulla base degli elementi acquisiti); l’art.1193 c.c., perché l’imputazione a capitale non può prescindere dal consenso del creditore, che non deve provare alcunché.

La motivazione, poi, è inesistente ed incomprensibile laddove si afferma che BNL non aveva interesse ad una diversa imputazione, posto che il Tribunale aveva interamente accolto le sue conclusioni, giacché in realtà il credito precettato era stato ridotto anche in funzione della detta errata imputazione. 1.6 – Con il sesto motivo si censura la decisione d’appello laddove s’è affermato che l’opponente società avrebbe pagato anche le rate del mutuo scadute successivamente all’intervento di BNL nella procedura esecutiva e fino alla notifica del precetto, essendo invece pacifico che tale pagamento non sia mai avvenuto e che, alla data della notifica del precetto, vi erano rate scadute e non pagate per € 88.948,13.

Evidenzia anche la ricorrente che, sul punto, essa ha pure proposto revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. (frattanto decisa dalla Corte d’appello di Milano, che l’ha N. 28866/20R.G. rigettata con sentenza n. 1752/2022, n.d.e.).

Ma in ogni caso l’affermazione del giudice del gravame è del tutto priva di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 474 c.p.c., per l’ipotesi in cui la Corte ambrosiana avesse voluto significare che il mutuo notarile può considerarsi come titolo esecutivo solo se esso viene previamente risolto. 1.7 –Con il settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente si duole della contraddittorietà dell’affermazione per cui essa BNL avrebbe agito in mala fede, rispetto a quell’altra per cui essa si sarebbe rifiutata di ripristinare il contratto di mutuo dopo l’estinzione della procedura esecutiva avviata dal Condominio: se il contratto andava ripristinato, esso s’era risolto e dunque è irrilevante la condizione di buona o mala fede di essa BNL; né può configurarsi un dovere di “revocare” l’effetto risolutivo già verificatosi, perché la risoluzione ha efficacia definitiva ex art. 1458 c.c. 1.8 – Con l’ottavo motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza per totale carenza della motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente evidenzia che, costituendosi in primo grado, aveva rilevato che –se anche il mutuo non si fosse risolto – sussisteva comunque un credito di € 88.948,13per rate scadute alla data di notifica del precetto; si richiama sul N. 28866/20R.G. punto il medesimo passaggio motivazionale già descritto nel sesto motivo, per sottolineare che l’affermazione per cui non vi era inadempimento della debitrice è del tutto priva del minimo supporto argomentativo. 2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa invalidità della procura speciale , sollevata dalla controricorrente.

Infatti, la procura ex art. 365 c.p.c. in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della BNL è stata conferita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quali sostituti del “[OSCURATO:PERSONA]” della stessa BNL, [OSCURATO:PERSONA], in forza di sua disposizione n. 11/2020 del 3.9.2020 (doc. 9 BNL), a tanto abilitato con delibera del C.d.A. della banca in data 27.2.2020 (doc. 10 BNL) e dagli artt. 36, comma 3, e 38 dello Statuto (doc. 11 BNL).Pertanto, è evidente che le persone fisiche che hanno rilasciato la contestata procura sono dotati di potere di rappresentanza sostanziale della società ricorrente(e peraltro a firma congiunta, come appunto previsto dalla citata disposizione n. 11/2020), ed in quanto tali abilitati a spendere il relativo potere, anche ai fini della proposizione del ricorso che occupa. 3.1 – Ciò posto, il primo motivo è inammissibile perché la ricorrente non coglie la ratio decidendidell’impugnata sentenza, sul punto.

Infatti, accogliendo il primo motivo delgravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA] , la Corte d’appelloha sì rilevato che BNL aveva invocato la fattispecie di cui all’art. 10, lett. b),del capitolato del mutuo , ma ha anche affermato che, in ogni caso, l’art. 10 non poteva operare tout court [ compresa, dunque, l’ipotesi di cui alla lett. a), che la BNL stessa ha sempre invocato, al netto N. 28866/20R.G. dell’errore materiale commesso nella comparsa di costituzione], perché la mutuante non aveva mai allegato, né chiarito, in che modo il pignoramento del Condominio avrebbe potuto influire sulla capacità della società mutuataria di assicurare il rispetto del piano di ammortamento del mutuo, come previsto dallo stesso art. 10lett. a) del capitolato.

Ha anche aggiunto il giudice d’appello che, dal complesso delle vicende tra le parti, risultava confermato che BNL non potesse aver patito alcun pregiudizio dal pignoramento eseguito d a l C ondomini o , donde la sua mala fede nell’esercizio del potere di risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa; da qui la non configurabilità dell’inadempimento della mutuataria e l’insussistenza dei presupposti per ritenere legittima la risoluzione del mutuo ai sensi del ripetuto art. 10 del capitolato, per effetto dell’esecuzione intrapresa dal Condominio.

Pertanto, la Corte ambrosiana non ha affatto fondato la decisione, sul punto in discussione, sulla fattispecie risolutiva erroneamente indicata dalla BNL nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado (come mostra di aver inteso l’odierna ricorrente), ma ha senz’altro escluso che, in forzadelle pattuizioni contrattuali, sussistessero le condizioni perché la mutuante potesseprovocare la risoluzione del contratto.

Si tratta di argomentazione che, come risulta evidente, non è stata affatto censurata dalla BNL, donde l’inammissibilità del mezzo in esame, per come proposto. 4.1 –Il secondo motivo è infondato.

Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appelloha ben chiarito perché il quarto motivo dell’appello principale era da considerarsi N. 28866/20R.G. inammissibile, evidenziando che la qualificazione data dal Tribunale circa l’art. 10 del capitolato, quale clausola risolutiv a espressa , non era stata adeguatamente investitadall’impugnazione ; infatti, ha proseguito la Corte ambrosiana, la BNL s’era limitata a prendere atto della decisione per cui la risoluzione non s’era potuta verificare all’atto della notifica del precetto, per di più sostenendo che, se il contratto s’era davvero risolto prima (cioè, al momento dell’intervento nella procedura esecutiva , come ritenuto dal Tribunale), allora il suo credito sarebbe stato da considerare addirittura maggiore; infine, la Corte territorialeha pure affermato che la censura della BNL sulla qualificazione della clausola era generica, e per di piùritenuta non rilevante ai fini della soluzione della controversia dalla stessa appellante principale.

Insomma, la motivazione è esistente e ne è del tutto comprensibile il percorso logico - giuridico , sicché essa è da considerarsi ampiamente in linea, sul punto, con il “minimo costituzionale”ex art. 111, comma 6, Cost. (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014).

D’altra parte, il Tribunale- contrari amente a quanto sost enuto dal la BNL - aveva diffusamente motivato sulle ragioni per cui si trattava di clausola risolutiva espressa e non di condizione risolutiva (v. controricorso, p. 18), sicché l’odierna ricorrente ha tenuto indubitabilmente una condotta processuale contraddittoria, laddove da un lato s’è doluta di una tale qualificazione, per poi anche sostenerne l’assenza di decisività.

Ed è proprio in quest’ottica che la Corte ambrosiana (per venire al secondo profilo del mezzo in esame) ha pure evidenziato che la BNL neanche aveva confutato l’argomentazione del primo giudice circa le ragioni del differente importo N. 28866/20R.G. precettato rispetto a quanto dapprima richiesto con l’intervento: si tratta, se si vuole, di una divagazione dialetticadi tipo rafforzativo, con cui la Corte ha inteso stigmatizzare il percorso processuale della banca, perché complessivamente privo di specificità; ma è una precisazione sostanzialmente coerente con la ritenuta inammissibilità del motivo di gravame esaminato dalla stessa Corte territoriale , tanto da risultare non determinante nel complessivo ordito motivazionale della qui gravata sentenza. 5.1 –Il terzo motivo è inammissibile.

Pur a volersi ammettere – in linea con la prospettazione della ricorrente - che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto con l’opposizione a precetto una domanda di portata assai ampia (avente dunque ad oggetto l’accertamento che il contratto non si era risolto né all’atto dell’interventodi BNL nella procedura esecutiva, né all’atto della notifica dello stessoprecetto) e considerato che il Tribunale aveva invece ritenuto la sussistenza della prima fattispecie risolutiva (ex art. 10 del capitolato), è evidente anzitutto che la parte legittimata a dolersi di una eventuale minuspetizione non può che essere quella la cui domanda non sia stata (in ipotesi) integralmente esaminata, ossia proprio [OSCURATO:PERSONA], e non certo BNL; se poi quest’ultima avesse avuto interesse all’ulteriore accertamento, perché ritenuto per sé più favorevole, allora avrebbe dovuto se del caso proporre appello sul punto (con motivo eventualmente gradato, rispetto a quelli proposti in via principale), o al limite riproporre la questione ex art. 346 c.p.c., sfruttando la propria N. 28866/20R.G. posizione di appellata rispetto al gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA].: ma ciò non è ritualmente dedotto dalla ricorrente essere avvenuto.

Pertanto, la Corte d’appello non ha pronunciato sulla questione della applicazione dell’art. 9 del capitolato del mutuo (cioè, sulla risoluzione del contratto per l’inadempimento della mutuataria, per come desumibile dal precetto del 17.12.2015) semplicemente perché non ritualmente investita della stessa, non essendosi verificato al riguardo l’effetto devolutivo.

Il che è chiaramente indicato nella stessa sentenza impugnata (pag. 9), laddove la Corte territoriale ha sottolineato che la BNL s’era limitata a prendere atto della decisione del giudice di primo grado circa l’impossibilità di configurare una simile risoluzione nella data del 17.10.2015.

La censura si palesa dunque inammissibile, perché BNL non ha titolo per dolersi del preteso errore commesso dal giudice d’appello, che peraltro è comunque insussistente, anche in forza di quanto prima osservato. 6.1 –Il quarto motivo consta anch’esso di due censure.

La prima di esse è in parte inammissibile (perché anche qui la ricorrente non ha colto la ratio decidendi dell’impugnata sentenza) ed in parte infondata.

Detta prima doglianza, in particolare, investe il decisum nella parte in cui s’è ritenuto inammissibile il terzo motivo dell’appello principale; con detto mezzo di gravame, la BNL aveva nella sostanza denunciato il preteso errore commesso dal Tribunale, perché, una volta ritenuta una diversa decorrenza dell’evento risolutivo del contratto (17.10.2013), rispetto a quello manifestato in precetto (17.12.2015), avrebbe dovuto conseguentemente N. 28866/20R.G. rideterminarsi il credito comprensivo di tutti gli accessori (in primis, gli interessi di mora), anziché muovere dall’importo di cui all’atto d’intervento nella procedura esecutiva.

In proposito, la Corte d’appello (seppure in modo effettivamente tutt’altro che lineare) ha ritenuto che, una volta che il Tribunale aveva mantenuto fermo il precetto alla data della c.d. prima risoluzione (17.10.2013), rideterminando il credito nella minor somma di € 405.351,21 (tenuto conto anche del versamento di € 15.000,00 eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed escludendo la debenzadegli interessi di mora perché nella sostanza rinunciati dalla banca creditrice, la BNL avrebbe dovuto conseguentemente dolersi con l’appello di una simile ricostruzione e dei suoi presupposti logico-giuridici; ma ciò non era avvenuto, donde l’inammissibilità della censura, ritenuta dal giudice d’appello.

In particolare, questo ha rilevato che non erano stati impugnati i capi della sentenza di prime cure con cui si era accertato: a) che il contratto s’era risolto il 17.10.2013 e che era irrilevante la successiva estinzione della procedura esecutiva; b)che quindi il contratto non avrebbe potuto reviviscere, se non a seguito di nuovo accordo tra le parti; c)che invece la BNL, intimando il precetto, aveva dato atto di una sorta di reviviscenza del contratto, facendo quindi valere l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] successivo all’intervento nella procedura esecutiva, ma senza che un tale effetto fosse mai stato comunicato alla stessa, alla quale era stato pure impedito di mettersi in regola e di versare il dovuto; N. 28866/20R.G. d)che, anzi, prima della stessa intimazione del precetto, la BNL non aveva mai manifestato il convincimento che il contratto non si fosse risolto alla data dell’intervento.

A fronte di tale percorso argomentativo, da un lato la BNL non mostra di aver colto la ratio decidendi, perché anche a ritenere che il terzo motivo dell’appello principale investisse con adeguata specificità e dovizia di particolari icalcoli sul quantum, retrodatando la decorrenza al 17.10.2013, ciò non eliminerebbe la circostanza decisiva per cui essa BNL non ha censurato i presupposti di quella data di risoluzione, il che impediva di procedere semplicemente al mero ricalcolo degli accessori, come essa pretendeva di fare (questa è la ragione indicata dalla Corte a supporto della decisione, in parte qua).

Anche in tal caso, dunque, la ricorrente non si confronta affatto con l’impostazione logico-giuridica seguita dal giudice d’appello,donde l’inammissibilità della censura in esame.

Tanto esime dal rilievo che, in ogni caso, essa sarebbe pure infondata, perché la motivazione –analogamente a quanto già rilevato in relazione al secondo motivo (v. par. 4.1) - è sussistente ed è certament e conforme al “minimo costituzionale” (si veda la già citata Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014), oltre che essere del tutto pertinente con il terzo motivo dell’appello principale, al contrario di quanto sostenuto dalla BNL. 6.2 – Quanto poi alla seconda censur a del quarto mezzo, relativa invece alla dichiarata inammissibilità del secondo motivo dell’appello principale per essere stata tardivamente posta la questione della maggiore quantificazione N. 28866/20R.G. del credito, essa verrà esaminata, nel complesso, nel par. 8.1, in uno col quinto motivo. 7.1 –Va adesso affrontato, per ragioni di ordine logico, il sesto motivo, che investe l’an debeatur.

In proposito, va anzitutto rilevato che, frattanto, la Corte d’appello di Milano ha emesso la sentenza n. 1752/2022, pubblicata il 24.5.2022 (prodotta dalla ricorrente ex art. 372 c.p.c., con avviso di deposito regolarmente notificato alla controricorrente), con cui si è rigettata la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., proposta dalla stessa BNL; detta impugnazione era stata avanzata per l’ipotesi in cui l’affermazione della sentenza qui impugnata circa il fatto che, dopo l’estinzione della procedura esecutiva avviata dal Condominio, “[OSCURATO:PERSONA] aveva comunque corrisposto tutto quanto preteso”, dovesse intendersi riferita anche ai ratei di mutuo frattanto scaduti, anziché ai soli crediti del Condominio stesso.

Ebbene, decidendo su detta revocazione, la Corte d’appello di Milano ha appunto affermato che con la sentenza in questa sede impugnata non si è affatto sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato tutto quanto dovuto a BNL, ma solo che essa aveva evaso la pretesa del Condominio e che, dunque, non sussisteva alcuna ragione per considerare risolto il contratto di mutuo al momento dell’intervento della stessa banca nella procedura esecutiva, donde la sua conclamata mala fede nell’aver dichiarato di volersi avvalere, in quella sede, della clausola risolutiva espressa, ex art. 10 del capitolato del mutuo.

Ha anche aggiunto che l’ulteriore affermazione secondo cui “la società mutuataria [OSCURATO:PERSONA] si era mantenuta in regola nel versamento N. 28866/20R.G. dei ratei di mutuo” andava contestualizzata, in quanto riferita proprio a tale ultima questione, ossia per sottolineare l’insussistenza di alcuna valida ragione per risolvere il contratto.

Peraltro, l’odierna ricorrente mostra, in memoria, di condividere il tenore di detta decisione (non ha preannunciato ricorso per cassazione, né risulta che essa sia stata impugnata), e addirittura trae argomenti a sostegno della fondatezza del motivo qui in esame (specie in relazione alla seconda censura con esso spiegata), sostenendo che la Corte meneghina avrebbe così accertato non solo l’esistenza di rate insolute e non pagate, ma anche la loro piena esigibilità.

Sul punto si tornerà tra breve.

In questa sede, però, occorre sin d’ora evidenziare che -tenendo conto del complessivo rigetto dei motivi fin qui esaminati (e quindi, della definitività delle statuizioni con essi impugnate), dell’esito del giudizio sulla revocazione e delle relative ragioni, nonché dello stesso contegno processuale della ricorrente al riguardo - risulta inequivoco che, alla data della notifica del precetto opposto (17.12.2015), il contratto di mutuo non s’era risolto (donde l’impossibilità di richiedere uno actuanche il capitale a scadere, non potendo neppure ipotizzarsi la decadenza dal beneficio del termine, ex art.1186 c.c., in danno di [OSCURATO:PERSONA]), come pure che non erano state pagate almeno quattro rate del mutuo e comunque quelle già scadute alla data di notifica del precetto.

Da tali punti fermi occorre dunque muovere nella disamina del mezzo qui in rilievo (limitatamente alla seconda censura, giacché la prima è stata risolta dalla sentenza sulla revocazione e comunque andrebbe anche in questa N. 28866/20R.G. sede definita negli stessi termini, condividendosene le ragioni, convincenti e congrue), sfrondato di quanto di ultroneo risulta con esso agitato, non prima di aver anche evidenziato che, contrariamente all’assunto della stessa BNL (in memoria), la citata sentenza n. 1752/2022 non s’è affatto pronunciata sulla questione dell’esigibilità del credito di cui ai ratei di mutuo scaduti, che è quindi allo stato impregiudicata. 7.2 –Ciò posto, il secondo profilo del sesto motivo è fondato, seppur anche in forza di argomenti parzialmente diversi da quelli offerti da BNL.

Del resto, è noto che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (da ultimo, Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 2811/2020; Cass. n. 5611/2021; Cass. n. 26991/2021; Cass. n. 18421/2022) e sul punto non si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 4272/2021). 7.3 -Ora, accogliendo integralmente l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente la sua opposizione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., la Corte d’appello lombarda ha ritenuto non configurabile l’inadempimento della mutuataria, così dichiarando la nullità tout court del precetto opposto; detta decisione è basata sulla considerazione per cui, nella sostanza, i ratei di mutuo già scaduti alla data del 17.12.2015 non erano esigibili, perché la BNL aveva determinato in mala fede l’interruzione del normale corso del contratto, dapprima illegittimamente dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza che ve ne fossero i presupposti, e poi illegittimamente rifiutando di “ripristinare il contratto di N. 28866/20R.G. mutuo”, non avendo consentito ad [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nel pagamento delle rate.

Risulta però evidente come un tale percorso argomentativo sia del tutto illogico, oltre che in contrasto (almeno) con l’art. 474 c.p.c., la cui violazione è stata pure denunciata dalla ricorrente.

Invero, ferma l’assenza di buona fede nel comportamento della banca, per come definitivamente accertato, è ben noto che il debitore che intenda liberarsi dall’obbligazione, in caso di mancanza di cooperazione del proprio creditore, deve far ricorso all’offerta formale di cui agli artt. 1208 ss. c.c. (solo in tal guisa potendo conseguirsi, all’esito del relativo procedimento, la liberazione dall’obbligazione stessa – v.

Cass. n. 11491/2022), o almeno all’offerta non formale (al più limitato scopo di restare esonerato dagli effetti della mora, ex art. 1220 c.c.).

Pertanto, in alcun modo il mero atteggiamento ostruzionistico della banca, che s’era appunto rifiutata di “ripristinare il contratto di mutuo”, avrebbe potuto esonerare la mutuataria dall’obbligo di versare alla scadenza i ratei pattuiti, come invece ha sostanzialmente ritenuto il giudice del merito.

La circostanza che BNL non abbia agevolato il “ripristino” del contratto (concetto per la cui definizione si rinvia al par. 9.1), o addirittura che essa l’abbia illegittimamente considerato risolto, non impediva certo ad [OSCURATO:PERSONA] di far ricorso agli strumenti previsti dall’ordinamento per estinguere il proprio debito man mano maturato. 7.4 - Ma la decisione impugnata palesa anche, sul punto, un non meno grave error in iudicando in cu i è incorsa la Corte d’appello, giacché s’è N. 28866/20R.G. negata dignità di titolo esecutivo ad un contratto di mutuo rogato da notaio, in relazione ai quattro ratei scaduti di cui s’è detto, così violando appunto l’art. 474 c.p.c.: ciò non tanto perché –come pure sostenuto dalla BNL – la Corte d’appello avrebbe implicitamente ritenuto necessaria la previa risoluzione del contratto, onde considerare il contratto come titolo esecutivo, ma proprio perché, una volta che il contratto stesso non era da considerare risolto, esso era destinato a produrre regolarmente i suoi effetti.

Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adempiere l’obbligazione di restituzione dei ratei, alle scadenze pattuite, se del caso pure prescindendo dall’ostruzionismo della mutuante, nei termini sopra chiariti.

In altre parole, ribadito che BNL non avrebbe potuto precettare l’intero credito derivante dal mutuo per capitale, interessi e spese (non essendosi verificata la decadenza ex art. 1186 c.c.), il credito di cui ai ratei scaduti era invece da considerare senz’altro certo, liquido ed esigibile, sicché non è revocabile in dubbio che, per esso, la stessa BNL avesse senz’altro diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Tutto ciò, naturalmente, impregiudicata ogni altra questione derivante dall’anomala gestione del contratto da parte sua.

Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere che non potesse configurarsi alcun inadempimento della mutuataria, accogliendone integralmente l’opposizione pre-esecutiva nei termini prima descritti, sicché sul punto si impone la cassazione della decisione impugnata: è infatti indiscutibile che, alla data della notifica del precetto, l’intimante vantasse un credito consistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benché di gran lunga inferiore a quello precettato.

Ed è noto che, in casi consimili, è erronea la N. 28866/20R.G. declaratoria di illegittimità per intero del precetto, dovendo invece il giudice della relativa opposizione determinare l’esatta entità del credito azionabile. 8.1 –Il secondo profilo del quarto motivo, nonché il quinto motivo, possono esaminarsi congiuntamente, perché intrinsecamente connessi.

Essi sono fondati, seppur si debbano anche qui richiamare le precisazioni già svolte al par.

7.2. In tema di imputazione del pagamento, l’art. 1193, comma 1, c.c., stabilisce che “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.

Ove una tale dichiarazione manchi, la scelta spetta al creditore, come può desumersi dall’art. 1195 c.c.; solo in difetto dell’una e dell’altra può dunque procedersi, ai sensi dell’art. 1193, comma 2, c.c., all’imputazione secondo i criteri sussidiari e suppletivi ivi previsti (così, Cass. n. 2672/2013).

Tuttavia, ove il debito si fondi su una unica fonte obbligatoria -come è nella specie, in cui si discute dell’unica esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], fondata sul contratto di mutuo per cui è processo - viene in realtà in rilievo il disposto dell’art. 1194, comma 1, c.c. (arg. ex Cass. n. 3748/2005), a mente del quale “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”.

È quindi evidente che il pagamento di € 15.000,00 eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] –per quanto in un contesto nebuloso – avrebbe potuto imputarsi a capitale, anziché ad interessi e spese, solo se tanto il creditore avesse consentito.

N. 28866/20R.G.

L’accertamento circa la formulazione di un simile consenso, da parte della BNL,si rendeva dunque necessaria, ma esso è stato del tutto omesso dalla Corte milanese, che ha invece ritenuto ostativa la presunta tardività dell’allegazione della stessa BNL circa l’imputazione ad interessi, anziché a capitale (come invece ritenuto dal Tribunale), perché effettuata solo in appello.

In realtà, contrariamente a quanto opinato dal giudice del merito, il fatto che la creditrice abbia affermato nella comparsa di risposta di primo grado di aver considerato detto versamento nella quantificazione netta del credito precettato non implica, di per sé e all’evidenza, una simile evenienza.

Né la decisione può fondarsi sull’assenza di “elementi documentali a sostegno della rappresentazione secondo cui BNL non avrebbe mai voluto imputare ad acconto ‘per quota capitale maturato’ il versamento di € 15.000,00”, come con singolare perifrasi la Corte del merito ha rilevato a tal proposito: il ragionamento sotteso alla necessaria analisi deve muovere proprio in senso opposto, giacché la Corte avrebbe dovuto verificare, sulla base delle prove offerte dalle parti (onerata della prova del consenso essendo la debitrice che invocava detta imputazione, ma non esclusa, eventualmente, la non contestazione in facto della creditrice circa la diversa imputazione anelata da [OSCURATO:PERSONA]), se il consenso fosse stato manifestato dalla stessa BNL, in caso contrario dovendo trarre la necessitata conseguenza per cui il pagamento avrebbe dovuto imputarsi dapprima ad interessi e poi a capitale, secondo quanto previsto dalla regola generale dell’art. 1194, comma 2, c.c. N. 28866/20R.G.

Del tutto illogica è, poi, l’affermazione della Corte del merito circa l’irrilevanza della questione sulla corretta imputazione del versamento in discorso, posto che il Tribunale aveva comunque adottato una decisione conforme alle conclusioni della parte opposta: è evidente che altro è imputare a capitale, altro ad interessi.

Non senza dire che, in ogni caso, il primo giudice non aveva affatto statuito in conformità alle conclusioni rassegnate dalla BNL (come pure statuito dalla Corte milanese), se non altro perché egli aveva ritenuto che il credito precettabile era comunque inferiore rispetto a quello precettato.

A non diverse considerazioni conduce, infine, l’ulteriore affermazione della Corte ambrosiana circa la pretesa tardività dell’allegazione della BNL sulla imputazione, perché effettuata solo in appello: posto che la creditrice non aveva disconosciuto il versamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], è ovvio che essa – rivestendo la qualità di convenuta in senso formale – non aveva ragione di altro contestare; né essa avrebbe potuto dolersi già in primo grado di una determinazione adottata dal Tribunale solo con la sentenza con cui si era definito quel giudizio.

Anche sul punto si impone, pertanto, la cassazione della decisione impugnata, affinché si accerti se [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito idonea prova del consenso del creditore ad una imputazione diversa da quella prevista in linea generale dall’art. 1194, comma 2, c.c., nel senso prima chiarito. 9.1 –Infine, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili.

Quanto al settimo motivo, come anche prima evidenziato (v. par. 7.3), la Corte d’appello - laddove ha sottolineato il rifiuto di BNL di “ripristinare” il N. 28866/20R.G. contratto di mutuo -ha sostanzialmente rimproverato alla creditrice il fatto di non aver consentito, col proprio complessivo atteggiamento non improntato a buona fede, il fisiologico svolgimento del rapporto negoziale, nonostante non si fosse verificata nessuna causa di risoluzione.

Con il passaggio motivazionale citato, dunque, la Corte del merito non haaffatto dato per presupposta la sussistenza di un contratto estinto, di cui causare la reviviscenza (come pretenderebbe la ricorrente), bensì di un contratto di durata e a prestazioni periodiche rimasto sostanzialmente in fase di quiescenza, che le parti – in primis quella che a detta condizione aveva infondatamente dato causa, ossia la stessa BNL – avrebbero dovuto “riavviare”, o riattivare, nel senso di agire per la ripresa della produzione dei relativi effetti.

Si tratta di ratio decidendi che non è stata minimamente investita col mezzo predetto.

Quanto all’ottavo motivo, esso presuppone invece una lettura del passaggio della motivazione circa l’ipotetico regolare versamento delle rate di mutuo da parte della [OSCURATO:PERSONA] che è stata già vagliata nello scrutinio del sesto motivo, e che risulta sconfessata dalla già citata sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1752/2022, resa sulla revocazione proposta dalla BNL (v. supra, par. 7.1, cui si rinvia per ogni ulteriore considerazione).

Pertanto, può dirsi che, anche a tal riguardo, la ricorrente non ha colto la relativa ratio decidendi, e che comunque sul punto ne è venuto meno l’interesse ex art.100 c.p.c. 10.1 – In definitiva, sono accolti il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, con rigetto nel resto.

La sentenza N.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28866/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona de i legal i rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA]. 91, presso lo studio de ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresen ta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona de l legale rappresentant e pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata al controricorso - controricorrent e – avverso la sentenza n. 2246 /20 20 del la Corte d’appello di Milano , depositata in data 11.9.2020; N. 28866/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.1.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 7.1.2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avverso il precetto notificatole in data 17.12.2015 ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (di seguito, BNL), per il pagamento della somma pari, alla data del 5.9.2013, ad € 461.846,79, riveniente da mutuo fondiario del 21.2.2008, esponendo: a)di aver subito una prima procedura esecutiva da parte del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 14 di Milano, ove era situato l’immobile di sua proprietà, per il mancato pagamento di somme dovute per spese condominiali;b) che nella procedura così avviata in suo danno era intervenuta la BNL, dichiarando di considerare risolto il citato contratto di mutuo ex art. 10 del capitolato – ovvero per intervenuto assoggettamento del bene immobile ipotecato a procedura esecutiva – ed agendo per il recupero di un credito pari, alla data del 5.9.2013, ad € 420.351,21 per capitale residuo ed accessori; c) che il decreto ingiuntivo emesso in favore del Condominio era stato revocato dal Tribunale di Milano a seguito di accoglimento dell’opposizione proposta da essa [OSCURATO:PERSONA], con conseguente illegittimità del pignoramento su detto titolo fondato; d) che, dopo l’estinzione della procedura, in data 17.12.2015, BNL aveva notificato l’atto di precetto opposto, lamentando il mancato pagamento di rate scadute per un totale di € 88.948,13, con conseguente intimazione del pagamento della complessiva somma di € 461.846,79, per intervenuta decadenza della mutuataria dal beneficio del termine (ex art. 9 del N. 28866/20R.G. capitolato). Il Tribunale di Milano, con sentenza del 11.12.2017,rideterminò in minus l’importo azionato dalla Banca con il precetto opposto, giacché ritenuto validonei limiti dell’importo di € 405.351,21 (ossia, € 420.351,21, quale residuo capitale alla data dell’intervento di BNL nella procedura esecutiva instaurata dal Condominio, detratta la somma di € 15.000,00 versata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi di mora dalla data del precetto al saldo). La sentenza venne gravata d’appello sia da BNL, in via principale, sia da [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale. Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’Appello di Milano rigettò l’appello principale e accolse l’incidentale, riformando la prima decisione; pertanto, accogli endo l’oppo sizione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la nullità tout court del precetto in questione . In particolare, il giudice d’appello escluse anzitutto che si fosse verificata la risoluzione del mutuoai sensi dell’art. 10 del capitolato, osservando che non solo BNL non aveva mai allegato né chiarito i motivi per i qualila procedura esecutiva azionata dal Condominio avrebbe potuto comportare un pregiudizio alle proprie ragioni creditorie ( come appunto previsto dalla citata clausola del mutuo), ma anche che le vicende nel complesso intervenute tra le parti inducevano a “dubitare dell’esistenza di un pregiudizio connotato in termini di riflessi negativi sulla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di adempiere agli obblighi contrattuali”: la società mutuataria si era infatti mantenutain regola nel versamento dei ratei di mutuo (dopo l’azione esecutiva avviata dal Condominio) ed aveva anche proposto istanza di conversione del pignoramento del bene immobile gravato di ipoteca, pure N. 28866/20R.G. corrispondendo– dopo l’estinzione della procedura - tutto quanto preteso, con riserva di ripetizione in esito ai procedimenti pendenti. Concluse dunque la Corte che “in tale contesto non pare (…) conforme a buona fede il ricorso della Banca mutuataria all’esercizio del potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, e peraltro anche il rifiuto della Banca di ripristinare il contratto di mutuo, ragione per cui deve ritenersi non configurabile la fattispecie dell’inadempimento della parte mutuataria, e comunque insussistenti i presupposti per ritenere legittima la risoluzione del contratto inter partes invocata dalla Banca ai sensi dell’art. 10 in virtù della mera illegittima esecuzione intrapresa dal Condominio di via Valla n. 14 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a formali otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., e per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza nella parte in cui si è accolto il primo motivo d’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], per aver nella sostanza la Corte d’appello ritenuto che essa BNL avesse dedotto come fatto risolutivo il pignoramento del bene concesso in garanzia da un terzo garante [ipotesi prevista dall’art. 10, lett. b), del capitolato del mutuo], anziché N. 28866/20R.G. l’assoggettamento del bene ipotecato ad azione esecutiva da parte di terzi [ipotesi invece prevista dall’art. 10, lett. a), del capitolato stesso]. L’errore deriverebbe, anzitutto, dal non essersi considerato che era stata l’opponente ad introdurre una domanda di accertamento negativo, sicché essa BNL non aveva l’onere di nulla specificare; inoltre, dal non essersi considerato che il riferimento alla lett. b) dell’art. 10 cit. (operato nella comparsa di costituzione BNL di primo grado) era frutto di mero errore materiale, il che era facilmente evincibile dal chiaro riferimento alla fattispecie risolutiva invocata (ossia, il pignoramento eseguito dal Condominio). 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente si duole della decisione d’appello nella parte in cui s’è dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo del gravame principale (inerente alla qualificazione dell’art. 10 del capitolato del mutuo quale clausola risolutiva espressa, come ritenuto dal Tribunale, anziché come condizione risolutiva). Rileva la ricorrente che la Corte d’appello ha ritenuto l’irritualità del mezzo sul presupposto della mancata individuazione delle norme asseritamente violate, quando invece esso investiva la ricostruzione in fatto operata sul punto dal Tribunale, peraltro su questione rilevante, perché collegata al primo motivo d’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], donde l’impossibilità di attribuire rilievo alla condizione soggettiva di buona fede di essa BNL, posto N. 28866/20R.G. che si trattava soltanto di prendere atto di una condizione già verificatasi, con conseguente effetto risolutivo automatico del contratto, ex art. 1353 c.c. Sotto altro profilo, nel corpo del medesimo mezzo, si censura il capo della sentenza in cui si è rileva to che la BNL non aveva censurato l’affermazione del primo giudice circa la diversità dell’importo precettato rispetto a quello oggetto dell’intervento nella precedente procedura esecutiva, per essere frutto di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Rileva la ricorrente che la questione non è in alcun modo logicamente collegata allo stesso quarto motivo dell’appello principale. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nonché dell’art. 329, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su tutta la domanda proposta dall’opponente, ossia sulla declaratoria di invalidità sia della c.d. prima risoluzione (per effetto dell’intervento di essa BNL nella procedura avviata dal Condominio), sia della c.d. seconda risoluzione, dichiarata nell’atto di precetto: la Corte d’appello s’è pronunciata solo sulla prima questione. Né il dedotto vizio –prosegue la BNL – può superarsi con quella parte della sentenza con cui la Corte del merito ha dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo dell’appello principale, per non averla BNL censurato l’affermazione del Tribunale circa la non chiarezza della fattispecie risolutiva invocata dalla stessa BNL (ossia, se ai sensi dell’art. 10 del capitolato, per effetto del pignoramento eseguito dal Condominio, oppure se ai sensi dell’art. 9 dello stesso capitolato, a causa dell’inadempimento nel pagamento delle rate, protrattosi per oltre 180 N. 28866/20R.G. giorni). In realtà, sostiene la BNL, il primo giudice non aveva statuito alcunché sul punto, avendo soltanto utilizzato una argomenta zione per esaminare quella che, a suo avviso, era l’ipotesi sussistente nella specie: ossia, quella di cui all’art. 10 del capitolato, e quindi esistente sin dal 2013. Pertanto, nessuna acquiescenza s’era potuta verificare in proposito. 1.4 – Con il quarto motivo si lamen ta la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 329, comma 2, c.p.c., e ancora degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente rileva anzitutto la natura perplessa ed incomprensibile della motivazione con cui s’è ritenuto inammissibile il terzo motivo dell’appello principale, giacché con questo s’era censurata la prima decisione nella parte in cui aveva preso a riferimento per la quantificazione del credito quello di cui all’atto di intervento (€ 420.351,21, deducendo l’importo di € 15.000,00 versato dalla debitrice in epoca successiva), e ritenendo rinunciati gli interessi di mora successivi all’intervento stesso (in quanto, col precetto, essi erano stati richiesti solo con decorrenza dalla sua notifica, ossia dal 17.12.2015). La C orte territoriale, prosegue la BNL, ha ritenuto l’inammissibilità di detto mezzo con motivazione del tutto non pertinente, giacché s’è ritenuta rilevante, a tal fine, la circostanza che la mutuante non avesse contestato alcuni passaggi motivazionali della prima decisione, e si è affermato che il gravame era incompatibile con la mancata impugnazione circa la diversità degli importi fatti valere prima con l’intervento e poi col precetto opposto; ed N. 28866/20R.G. ancora, per aver valutato la Corte come ostativa la mancata contestazione della decisione di primo grado circa l’avvenuta risoluzione del contratto di mutuo ai sensi dell’art. 10 del capitolato e l’impossibile sua reviviscenza a seguito della estinzione della procedura esecutiva. Tanto sostiene la BNL in quanto il terzo motivo del proprio appello era interamente diretto a confutare l’erronea determinazione del quantum debeaturoperata dal primo giudice. Sotto altro profilo, si censura la decisione nella parte in cui s’è rigettato il secondo motivo dell’appello principale, ove lo stesso fosse correlato alla domanda di rigetto dell’opposizione per essere il credito calcolato alla data della notifica del precetto in € 519.475,02, oltre interessi, giacché l’allegazione sarebbe stata effettuata , ad avviso del giudice d’appello,solo nel giudizio di secondo grado. Secondo la ricorrente, invece, non può configurarsi alcuna novità della questione, perché la domanda era stata proposta dalla mutuataria ed essa BNL era mera convenuta, sicché nulla ostava a che il credito fosse quantificato in tal guisa. 1.5 –Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1139 e 2697 c.c., e degli artt. 100, 112 e 345 c.p.c., nonché nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente rileva che, col secondo motivo d’appello principale, aveva contestato la decisione di primo grado circa l’imputazione della somma di € 15.000,00 pagata in data 10.12.2014, a deconto del capitale mutuato, in quanto contraria al disposto dell’art. 1193 c.c. La Corte d’appello, sul punto, ha reso una motivazione incomprensibile, affermando che detta N. 28866/20R.G. imputazione avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di primo grado, che essa BNL avrebbe dovuto dimostrare che non era sua intenzione imputare quel pagamento a decurtazione del capitale e non già agli interessi, e che la censura era inammissibile perché BNL avrebbe dovuto formulare dinanzi al Tribunale una domanda riconvenzionale di rigetto dell’opposizione a precetto. Sarebbero stati quindi violati l’art. 345 c.p.c., perché la questione dell’imputazione non era domanda giudiziale da proporre in primo grado e non poteva dirsi nuova; l’art. 112 c.p.c., perché la Corte territorialenon ha deciso su tutta la domanda dell’opponente ( per l’esatta quantificazione del credito sulla base degli elementi acquisiti); l’art.1193 c.c., perché l’imputazione a capitale non può prescindere dal consenso del creditore, che non deve provare alcunché. La motivazione, poi, è inesistente ed incomprensibile laddove si afferma che BNL non aveva interesse ad una diversa imputazione, posto che il Tribunale aveva interamente accolto le sue conclusioni, giacché in realtà il credito precettato era stato ridotto anche in funzione della detta errata imputazione. 1.6 – Con il sesto motivo si censura la decisione d’appello laddove s’è affermato che l’opponente società avrebbe pagato anche le rate del mutuo scadute successivamente all’intervento di BNL nella procedura esecutiva e fino alla notifica del precetto, essendo invece pacifico che tale pagamento non sia mai avvenuto e che, alla data della notifica del precetto, vi erano rate scadute e non pagate per € 88.948,13. Evidenzia anche la ricorrente che, sul punto, essa ha pure proposto revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. (frattanto decisa dalla Corte d’appello di Milano, che l’ha N. 28866/20R.G. rigettata con sentenza n. 1752/2022, n.d.e.). Ma in ogni caso l’affermazione del giudice del gravame è del tutto priva di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 474 c.p.c., per l’ipotesi in cui la Corte ambrosiana avesse voluto significare che il mutuo notarile può considerarsi come titolo esecutivo solo se esso viene previamente risolto. 1.7 –Con il settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente si duole della contraddittorietà dell’affermazione per cui essa BNL avrebbe agito in mala fede, rispetto a quell’altra per cui essa si sarebbe rifiutata di ripristinare il contratto di mutuo dopo l’estinzione della procedura esecutiva avviata dal Condominio: se il contratto andava ripristinato, esso s’era risolto e dunque è irrilevante la condizione di buona o mala fede di essa BNL; né può configurarsi un dovere di “revocare” l’effetto risolutivo già verificatosi, perché la risoluzione ha efficacia definitiva ex art. 1458 c.c. 1.8 – Con l’ottavo motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza per totale carenza della motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente evidenzia che, costituendosi in primo grado, aveva rilevato che –se anche il mutuo non si fosse risolto – sussisteva comunque un credito di € 88.948,13per rate scadute alla data di notifica del precetto; si richiama sul N. 28866/20R.G. punto il medesimo passaggio motivazionale già descritto nel sesto motivo, per sottolineare che l’affermazione per cui non vi era inadempimento della debitrice è del tutto priva del minimo supporto argomentativo. 2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa invalidità della procura speciale , sollevata dalla controricorrente. Infatti, la procura ex art. 365 c.p.c. in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della BNL è stata conferita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quali sostituti del “[OSCURATO:PERSONA]” della stessa BNL, [OSCURATO:PERSONA], in forza di sua disposizione n. 11/2020 del 3.9.2020 (doc. 9 BNL), a tanto abilitato con delibera del C.d.A. della banca in data 27.2.2020 (doc. 10 BNL) e dagli artt. 36, comma 3, e 38 dello Statuto (doc. 11 BNL).Pertanto, è evidente che le persone fisiche che hanno rilasciato la contestata procura sono dotati di potere di rappresentanza sostanziale della società ricorrente(e peraltro a firma congiunta, come appunto previsto dalla citata disposizione n. 11/2020), ed in quanto tali abilitati a spendere il relativo potere, anche ai fini della proposizione del ricorso che occupa. 3.1 – Ciò posto, il primo motivo è inammissibile perché la ricorrente non coglie la ratio decidendidell’impugnata sentenza, sul punto. Infatti, accogliendo il primo motivo delgravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA] , la Corte d’appelloha sì rilevato che BNL aveva invocato la fattispecie di cui all’art. 10, lett. b),del capitolato del mutuo , ma ha anche affermato che, in ogni caso, l’art. 10 non poteva operare tout court [ compresa, dunque, l’ipotesi di cui alla lett. a), che la BNL stessa ha sempre invocato, al netto N. 28866/20R.G. dell’errore materiale commesso nella comparsa di costituzione], perché la mutuante non aveva mai allegato, né chiarito, in che modo il pignoramento del Condominio avrebbe potuto influire sulla capacità della società mutuataria di assicurare il rispetto del piano di ammortamento del mutuo, come previsto dallo stesso art. 10lett. a) del capitolato. Ha anche aggiunto il giudice d’appello che, dal complesso delle vicende tra le parti, risultava confermato che BNL non potesse aver patito alcun pregiudizio dal pignoramento eseguito d a l C ondomini o , donde la sua mala fede nell’esercizio del potere di risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa; da qui la non configurabilità dell’inadempimento della mutuataria e l’insussistenza dei presupposti per ritenere legittima la risoluzione del mutuo ai sensi del ripetuto art. 10 del capitolato, per effetto dell’esecuzione intrapresa dal Condominio. Pertanto, la Corte ambrosiana non ha affatto fondato la decisione, sul punto in discussione, sulla fattispecie risolutiva erroneamente indicata dalla BNL nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado (come mostra di aver inteso l’odierna ricorrente), ma ha senz’altro escluso che, in forzadelle pattuizioni contrattuali, sussistessero le condizioni perché la mutuante potesseprovocare la risoluzione del contratto. Si tratta di argomentazione che, come risulta evidente, non è stata affatto censurata dalla BNL, donde l’inammissibilità del mezzo in esame, per come proposto. 4.1 –Il secondo motivo è infondato. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appelloha ben chiarito perché il quarto motivo dell’appello principale era da considerarsi N. 28866/20R.G. inammissibile, evidenziando che la qualificazione data dal Tribunale circa l’art. 10 del capitolato, quale clausola risolutiv a espressa , non era stata adeguatamente investitadall’impugnazione ; infatti, ha proseguito la Corte ambrosiana, la BNL s’era limitata a prendere atto della decisione per cui la risoluzione non s’era potuta verificare all’atto della notifica del precetto, per di più sostenendo che, se il contratto s’era davvero risolto prima (cioè, al momento dell’intervento nella procedura esecutiva , come ritenuto dal Tribunale), allora il suo credito sarebbe stato da considerare addirittura maggiore; infine, la Corte territorialeha pure affermato che la censura della BNL sulla qualificazione della clausola era generica, e per di piùritenuta non rilevante ai fini della soluzione della controversia dalla stessa appellante principale. Insomma, la motivazione è esistente e ne è del tutto comprensibile il percorso logico - giuridico , sicché essa è da considerarsi ampiamente in linea, sul punto, con il “minimo costituzionale”ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). D’altra parte, il Tribunale- contrari amente a quanto sost enuto dal la BNL - aveva diffusamente motivato sulle ragioni per cui si trattava di clausola risolutiva espressa e non di condizione risolutiva (v. controricorso, p. 18), sicché l’odierna ricorrente ha tenuto indubitabilmente una condotta processuale contraddittoria, laddove da un lato s’è doluta di una tale qualificazione, per poi anche sostenerne l’assenza di decisività. Ed è proprio in quest’ottica che la Corte ambrosiana (per venire al secondo profilo del mezzo in esame) ha pure evidenziato che la BNL neanche aveva confutato l’argomentazione del primo giudice circa le ragioni del differente importo N. 28866/20R.G. precettato rispetto a quanto dapprima richiesto con l’intervento: si tratta, se si vuole, di una divagazione dialetticadi tipo rafforzativo, con cui la Corte ha inteso stigmatizzare il percorso processuale della banca, perché complessivamente privo di specificità; ma è una precisazione sostanzialmente coerente con la ritenuta inammissibilità del motivo di gravame esaminato dalla stessa Corte territoriale , tanto da risultare non determinante nel complessivo ordito motivazionale della qui gravata sentenza. 5.1 –Il terzo motivo è inammissibile. Pur a volersi ammettere – in linea con la prospettazione della ricorrente - che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto con l’opposizione a precetto una domanda di portata assai ampia (avente dunque ad oggetto l’accertamento che il contratto non si era risolto né all’atto dell’interventodi BNL nella procedura esecutiva, né all’atto della notifica dello stessoprecetto) e considerato che il Tribunale aveva invece ritenuto la sussistenza della prima fattispecie risolutiva (ex art. 10 del capitolato), è evidente anzitutto che la parte legittimata a dolersi di una eventuale minuspetizione non può che essere quella la cui domanda non sia stata (in ipotesi) integralmente esaminata, ossia proprio [OSCURATO:PERSONA], e non certo BNL; se poi quest’ultima avesse avuto interesse all’ulteriore accertamento, perché ritenuto per sé più favorevole, allora avrebbe dovuto se del caso proporre appello sul punto (con motivo eventualmente gradato, rispetto a quelli proposti in via principale), o al limite riproporre la questione ex art. 346 c.p.c., sfruttando la propria N. 28866/20R.G. posizione di appellata rispetto al gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA].: ma ciò non è ritualmente dedotto dalla ricorrente essere avvenuto. Pertanto, la Corte d’appello non ha pronunciato sulla questione della applicazione dell’art. 9 del capitolato del mutuo (cioè, sulla risoluzione del contratto per l’inadempimento della mutuataria, per come desumibile dal precetto del 17.12.2015) semplicemente perché non ritualmente investita della stessa, non essendosi verificato al riguardo l’effetto devolutivo. Il che è chiaramente indicato nella stessa sentenza impugnata (pag. 9), laddove la Corte territoriale ha sottolineato che la BNL s’era limitata a prendere atto della decisione del giudice di primo grado circa l’impossibilità di configurare una simile risoluzione nella data del 17.10.2015. La censura si palesa dunque inammissibile, perché BNL non ha titolo per dolersi del preteso errore commesso dal giudice d’appello, che peraltro è comunque insussistente, anche in forza di quanto prima osservato. 6.1 –Il quarto motivo consta anch’esso di due censure. La prima di esse è in parte inammissibile (perché anche qui la ricorrente non ha colto la ratio decidendi dell’impugnata sentenza) ed in parte infondata. Detta prima doglianza, in particolare, investe il decisum nella parte in cui s’è ritenuto inammissibile il terzo motivo dell’appello principale; con detto mezzo di gravame, la BNL aveva nella sostanza denunciato il preteso errore commesso dal Tribunale, perché, una volta ritenuta una diversa decorrenza dell’evento risolutivo del contratto (17.10.2013), rispetto a quello manifestato in precetto (17.12.2015), avrebbe dovuto conseguentemente N. 28866/20R.G. rideterminarsi il credito comprensivo di tutti gli accessori (in primis, gli interessi di mora), anziché muovere dall’importo di cui all’atto d’intervento nella procedura esecutiva. In proposito, la Corte d’appello (seppure in modo effettivamente tutt’altro che lineare) ha ritenuto che, una volta che il Tribunale aveva mantenuto fermo il precetto alla data della c.d. prima risoluzione (17.10.2013), rideterminando il credito nella minor somma di € 405.351,21 (tenuto conto anche del versamento di € 15.000,00 eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed escludendo la debenzadegli interessi di mora perché nella sostanza rinunciati dalla banca creditrice, la BNL avrebbe dovuto conseguentemente dolersi con l’appello di una simile ricostruzione e dei suoi presupposti logico-giuridici; ma ciò non era avvenuto, donde l’inammissibilità della censura, ritenuta dal giudice d’appello. In particolare, questo ha rilevato che non erano stati impugnati i capi della sentenza di prime cure con cui si era accertato: a) che il contratto s’era risolto il 17.10.2013 e che era irrilevante la successiva estinzione della procedura esecutiva; b)che quindi il contratto non avrebbe potuto reviviscere, se non a seguito di nuovo accordo tra le parti; c)che invece la BNL, intimando il precetto, aveva dato atto di una sorta di reviviscenza del contratto, facendo quindi valere l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] successivo all’intervento nella procedura esecutiva, ma senza che un tale effetto fosse mai stato comunicato alla stessa, alla quale era stato pure impedito di mettersi in regola e di versare il dovuto; N. 28866/20R.G. d)che, anzi, prima della stessa intimazione del precetto, la BNL non aveva mai manifestato il convincimento che il contratto non si fosse risolto alla data dell’intervento. A fronte di tale percorso argomentativo, da un lato la BNL non mostra di aver colto la ratio decidendi, perché anche a ritenere che il terzo motivo dell’appello principale investisse con adeguata specificità e dovizia di particolari icalcoli sul quantum, retrodatando la decorrenza al 17.10.2013, ciò non eliminerebbe la circostanza decisiva per cui essa BNL non ha censurato i presupposti di quella data di risoluzione, il che impediva di procedere semplicemente al mero ricalcolo degli accessori, come essa pretendeva di fare (questa è la ragione indicata dalla Corte a supporto della decisione, in parte qua). Anche in tal caso, dunque, la ricorrente non si confronta affatto con l’impostazione logico-giuridica seguita dal giudice d’appello,donde l’inammissibilità della censura in esame. Tanto esime dal rilievo che, in ogni caso, essa sarebbe pure infondata, perché la motivazione –analogamente a quanto già rilevato in relazione al secondo motivo (v. par. 4.1) - è sussistente ed è certament e conforme al “minimo costituzionale” (si veda la già citata Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), oltre che essere del tutto pertinente con il terzo motivo dell’appello principale, al contrario di quanto sostenuto dalla BNL. 6.2 – Quanto poi alla seconda censur a del quarto mezzo, relativa invece alla dichiarata inammissibilità del secondo motivo dell’appello principale per essere stata tardivamente posta la questione della maggiore quantificazione N. 28866/20R.G. del credito, essa verrà esaminata, nel complesso, nel par. 8.1, in uno col quinto motivo. 7.1 –Va adesso affrontato, per ragioni di ordine logico, il sesto motivo, che investe l’an debeatur. In proposito, va anzitutto rilevato che, frattanto, la Corte d’appello di Milano ha emesso la sentenza n. 1752/2022, pubblicata il 24.5.2022 (prodotta dalla ricorrente ex art. 372 c.p.c., con avviso di deposito regolarmente notificato alla controricorrente), con cui si è rigettata la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., proposta dalla stessa BNL; detta impugnazione era stata avanzata per l’ipotesi in cui l’affermazione della sentenza qui impugnata circa il fatto che, dopo l’estinzione della procedura esecutiva avviata dal Condominio, “[OSCURATO:PERSONA] aveva comunque corrisposto tutto quanto preteso”, dovesse intendersi riferita anche ai ratei di mutuo frattanto scaduti, anziché ai soli crediti del Condominio stesso. Ebbene, decidendo su detta revocazione, la Corte d’appello di Milano ha appunto affermato che con la sentenza in questa sede impugnata non si è affatto sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato tutto quanto dovuto a BNL, ma solo che essa aveva evaso la pretesa del Condominio e che, dunque, non sussisteva alcuna ragione per considerare risolto il contratto di mutuo al momento dell’intervento della stessa banca nella procedura esecutiva, donde la sua conclamata mala fede nell’aver dichiarato di volersi avvalere, in quella sede, della clausola risolutiva espressa, ex art. 10 del capitolato del mutuo. Ha anche aggiunto che l’ulteriore affermazione secondo cui “la società mutuataria [OSCURATO:PERSONA] si era mantenuta in regola nel versamento N. 28866/20R.G. dei ratei di mutuo” andava contestualizzata, in quanto riferita proprio a tale ultima questione, ossia per sottolineare l’insussistenza di alcuna valida ragione per risolvere il contratto. Peraltro, l’odierna ricorrente mostra, in memoria, di condividere il tenore di detta decisione (non ha preannunciato ricorso per cassazione, né risulta che essa sia stata impugnata), e addirittura trae argomenti a sostegno della fondatezza del motivo qui in esame (specie in relazione alla seconda censura con esso spiegata), sostenendo che la Corte meneghina avrebbe così accertato non solo l’esistenza di rate insolute e non pagate, ma anche la loro piena esigibilità. Sul punto si tornerà tra breve. In questa sede, però, occorre sin d’ora evidenziare che -tenendo conto del complessivo rigetto dei motivi fin qui esaminati (e quindi, della definitività delle statuizioni con essi impugnate), dell’esito del giudizio sulla revocazione e delle relative ragioni, nonché dello stesso contegno processuale della ricorrente al riguardo - risulta inequivoco che, alla data della notifica del precetto opposto (17.12.2015), il contratto di mutuo non s’era risolto (donde l’impossibilità di richiedere uno actuanche il capitale a scadere, non potendo neppure ipotizzarsi la decadenza dal beneficio del termine, ex art.1186 c.c., in danno di [OSCURATO:PERSONA]), come pure che non erano state pagate almeno quattro rate del mutuo e comunque quelle già scadute alla data di notifica del precetto. Da tali punti fermi occorre dunque muovere nella disamina del mezzo qui in rilievo (limitatamente alla seconda censura, giacché la prima è stata risolta dalla sentenza sulla revocazione e comunque andrebbe anche in questa N. 28866/20R.G. sede definita negli stessi termini, condividendosene le ragioni, convincenti e congrue), sfrondato di quanto di ultroneo risulta con esso agitato, non prima di aver anche evidenziato che, contrariamente all’assunto della stessa BNL (in memoria), la citata sentenza n. 1752/2022 non s’è affatto pronunciata sulla questione dell’esigibilità del credito di cui ai ratei di mutuo scaduti, che è quindi allo stato impregiudicata. 7.2 –Ciò posto, il secondo profilo del sesto motivo è fondato, seppur anche in forza di argomenti parzialmente diversi da quelli offerti da BNL. Del resto, è noto che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (da ultimo, Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 2811/2020; Cass. n. 5611/2021; Cass. n. 26991/2021; Cass. n. 18421/2022) e sul punto non si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 4272/2021). 7.3 -Ora, accogliendo integralmente l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente la sua opposizione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., la Corte d’appello lombarda ha ritenuto non configurabile l’inadempimento della mutuataria, così dichiarando la nullità tout court del precetto opposto; detta decisione è basata sulla considerazione per cui, nella sostanza, i ratei di mutuo già scaduti alla data del 17.12.2015 non erano esigibili, perché la BNL aveva determinato in mala fede l’interruzione del normale corso del contratto, dapprima illegittimamente dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza che ve ne fossero i presupposti, e poi illegittimamente rifiutando di “ripristinare il contratto di N. 28866/20R.G. mutuo”, non avendo consentito ad [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nel pagamento delle rate. Risulta però evidente come un tale percorso argomentativo sia del tutto illogico, oltre che in contrasto (almeno) con l’art. 474 c.p.c., la cui violazione è stata pure denunciata dalla ricorrente. Invero, ferma l’assenza di buona fede nel comportamento della banca, per come definitivamente accertato, è ben noto che il debitore che intenda liberarsi dall’obbligazione, in caso di mancanza di cooperazione del proprio creditore, deve far ricorso all’offerta formale di cui agli artt. 1208 ss. c.c. (solo in tal guisa potendo conseguirsi, all’esito del relativo procedimento, la liberazione dall’obbligazione stessa – v. Cass. n. 11491/2022), o almeno all’offerta non formale (al più limitato scopo di restare esonerato dagli effetti della mora, ex art. 1220 c.c.). Pertanto, in alcun modo il mero atteggiamento ostruzionistico della banca, che s’era appunto rifiutata di “ripristinare il contratto di mutuo”, avrebbe potuto esonerare la mutuataria dall’obbligo di versare alla scadenza i ratei pattuiti, come invece ha sostanzialmente ritenuto il giudice del merito. La circostanza che BNL non abbia agevolato il “ripristino” del contratto (concetto per la cui definizione si rinvia al par. 9.1), o addirittura che essa l’abbia illegittimamente considerato risolto, non impediva certo ad [OSCURATO:PERSONA] di far ricorso agli strumenti previsti dall’ordinamento per estinguere il proprio debito man mano maturato. 7.4 - Ma la decisione impugnata palesa anche, sul punto, un non meno grave error in iudicando in cu i è incorsa la Corte d’appello, giacché s’è N. 28866/20R.G. negata dignità di titolo esecutivo ad un contratto di mutuo rogato da notaio, in relazione ai quattro ratei scaduti di cui s’è detto, così violando appunto l’art. 474 c.p.c.: ciò non tanto perché –come pure sostenuto dalla BNL – la Corte d’appello avrebbe implicitamente ritenuto necessaria la previa risoluzione del contratto, onde considerare il contratto come titolo esecutivo, ma proprio perché, una volta che il contratto stesso non era da considerare risolto, esso era destinato a produrre regolarmente i suoi effetti. Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adempiere l’obbligazione di restituzione dei ratei, alle scadenze pattuite, se del caso pure prescindendo dall’ostruzionismo della mutuante, nei termini sopra chiariti. In altre parole, ribadito che BNL non avrebbe potuto precettare l’intero credito derivante dal mutuo per capitale, interessi e spese (non essendosi verificata la decadenza ex art. 1186 c.c.), il credito di cui ai ratei scaduti era invece da considerare senz’altro certo, liquido ed esigibile, sicché non è revocabile in dubbio che, per esso, la stessa BNL avesse senz’altro diritto di procedere ad esecuzione forzata. Tutto ciò, naturalmente, impregiudicata ogni altra questione derivante dall’anomala gestione del contratto da parte sua. Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere che non potesse configurarsi alcun inadempimento della mutuataria, accogliendone integralmente l’opposizione pre-esecutiva nei termini prima descritti, sicché sul punto si impone la cassazione della decisione impugnata: è infatti indiscutibile che, alla data della notifica del precetto, l’intimante vantasse un credito consistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benché di gran lunga inferiore a quello precettato. Ed è noto che, in casi consimili, è erronea la N. 28866/20R.G. declaratoria di illegittimità per intero del precetto, dovendo invece il giudice della relativa opposizione determinare l’esatta entità del credito azionabile. 8.1 –Il secondo profilo del quarto motivo, nonché il quinto motivo, possono esaminarsi congiuntamente, perché intrinsecamente connessi. Essi sono fondati, seppur si debbano anche qui richiamare le precisazioni già svolte al par. 7.2. In tema di imputazione del pagamento, l’art. 1193, comma 1, c.c., stabilisce che “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Ove una tale dichiarazione manchi, la scelta spetta al creditore, come può desumersi dall’art. 1195 c.c.; solo in difetto dell’una e dell’altra può dunque procedersi, ai sensi dell’art. 1193, comma 2, c.c., all’imputazione secondo i criteri sussidiari e suppletivi ivi previsti (così, Cass. n. 2672/2013). Tuttavia, ove il debito si fondi su una unica fonte obbligatoria -come è nella specie, in cui si discute dell’unica esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], fondata sul contratto di mutuo per cui è processo - viene in realtà in rilievo il disposto dell’art. 1194, comma 1, c.c. (arg. ex Cass. n. 3748/2005), a mente del quale “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. È quindi evidente che il pagamento di € 15.000,00 eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] –per quanto in un contesto nebuloso – avrebbe potuto imputarsi a capitale, anziché ad interessi e spese, solo se tanto il creditore avesse consentito. N. 28866/20R.G. L’accertamento circa la formulazione di un simile consenso, da parte della BNL,si rendeva dunque necessaria, ma esso è stato del tutto omesso dalla Corte milanese, che ha invece ritenuto ostativa la presunta tardività dell’allegazione della stessa BNL circa l’imputazione ad interessi, anziché a capitale (come invece ritenuto dal Tribunale), perché effettuata solo in appello. In realtà, contrariamente a quanto opinato dal giudice del merito, il fatto che la creditrice abbia affermato nella comparsa di risposta di primo grado di aver considerato detto versamento nella quantificazione netta del credito precettato non implica, di per sé e all’evidenza, una simile evenienza. Né la decisione può fondarsi sull’assenza di “elementi documentali a sostegno della rappresentazione secondo cui BNL non avrebbe mai voluto imputare ad acconto ‘per quota capitale maturato’ il versamento di € 15.000,00”, come con singolare perifrasi la Corte del merito ha rilevato a tal proposito: il ragionamento sotteso alla necessaria analisi deve muovere proprio in senso opposto, giacché la Corte avrebbe dovuto verificare, sulla base delle prove offerte dalle parti (onerata della prova del consenso essendo la debitrice che invocava detta imputazione, ma non esclusa, eventualmente, la non contestazione in facto della creditrice circa la diversa imputazione anelata da [OSCURATO:PERSONA]), se il consenso fosse stato manifestato dalla stessa BNL, in caso contrario dovendo trarre la necessitata conseguenza per cui il pagamento avrebbe dovuto imputarsi dapprima ad interessi e poi a capitale, secondo quanto previsto dalla regola generale dell’art. 1194, comma 2, c.c. N. 28866/20R.G. Del tutto illogica è, poi, l’affermazione della Corte del merito circa l’irrilevanza della questione sulla corretta imputazione del versamento in discorso, posto che il Tribunale aveva comunque adottato una decisione conforme alle conclusioni della parte opposta: è evidente che altro è imputare a capitale, altro ad interessi. Non senza dire che, in ogni caso, il primo giudice non aveva affatto statuito in conformità alle conclusioni rassegnate dalla BNL (come pure statuito dalla Corte milanese), se non altro perché egli aveva ritenuto che il credito precettabile era comunque inferiore rispetto a quello precettato. A non diverse considerazioni conduce, infine, l’ulteriore affermazione della Corte ambrosiana circa la pretesa tardività dell’allegazione della BNL sulla imputazione, perché effettuata solo in appello: posto che la creditrice non aveva disconosciuto il versamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], è ovvio che essa – rivestendo la qualità di convenuta in senso formale – non aveva ragione di altro contestare; né essa avrebbe potuto dolersi già in primo grado di una determinazione adottata dal Tribunale solo con la sentenza con cui si era definito quel giudizio. Anche sul punto si impone, pertanto, la cassazione della decisione impugnata, affinché si accerti se [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito idonea prova del consenso del creditore ad una imputazione diversa da quella prevista in linea generale dall’art. 1194, comma 2, c.c., nel senso prima chiarito. 9.1 –Infine, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili. Quanto al settimo motivo, come anche prima evidenziato (v. par. 7.3), la Corte d’appello - laddove ha sottolineato il rifiuto di BNL di “ripristinare” il N. 28866/20R.G. contratto di mutuo -ha sostanzialmente rimproverato alla creditrice il fatto di non aver consentito, col proprio complessivo atteggiamento non improntato a buona fede, il fisiologico svolgimento del rapporto negoziale, nonostante non si fosse verificata nessuna causa di risoluzione. Con il passaggio motivazionale citato, dunque, la Corte del merito non haaffatto dato per presupposta la sussistenza di un contratto estinto, di cui causare la reviviscenza (come pretenderebbe la ricorrente), bensì di un contratto di durata e a prestazioni periodiche rimasto sostanzialmente in fase di quiescenza, che le parti – in primis quella che a detta condizione aveva infondatamente dato causa, ossia la stessa BNL – avrebbero dovuto “riavviare”, o riattivare, nel senso di agire per la ripresa della produzione dei relativi effetti. Si tratta di ratio decidendi che non è stata minimamente investita col mezzo predetto. Quanto all’ottavo motivo, esso presuppone invece una lettura del passaggio della motivazione circa l’ipotetico regolare versamento delle rate di mutuo da parte della [OSCURATO:PERSONA] che è stata già vagliata nello scrutinio del sesto motivo, e che risulta sconfessata dalla già citata sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1752/2022, resa sulla revocazione proposta dalla BNL (v. supra, par. 7.1, cui si rinvia per ogni ulteriore considerazione). Pertanto, può dirsi che, anche a tal riguardo, la ricorrente non ha colto la relativa ratio decidendi, e che comunque sul punto ne è venuto meno l’interesse ex art.100 c.p.c. 10.1 – In definitiva, sono accolti il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, con rigetto nel resto. La sentenza N.
Sentenza Cassazione n. 09000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris