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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1996

Cassazione n. 03278/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RVYVB) nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, in esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello ha rigettato i motivi di impugnazione proposti da [OSCURATO:PERSONA] vertenti sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità; che la motivazione sottesa a tale decisione resiste alle censure del ricorrente, atteso: - che, quanto alla consistenza del danno patrimoniale, il giudice di merito ha considerato, in termini in questa sede incensurabili, il valore economico, tutt'altro che insignificante, dei beni trafugati, pari a circa 190 euro, oltre che la complessiva offensività della condotta, denotante un non minimale coefficiente di callidità criminale, ed ha, per contro, stimato irrilevante il pronto recupero della merce da parte del legittimo proprietario, in tal modo muovendosi nella cornice della norma invocata, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695 - 01); che il diniego delle generiche trova, analogamente, giustificazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici nell'apprezzamento delle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto criminale dell'imputato, gravato da condanne definitive per rapina, tentato omicidio e lesioni ed autore, nell'ambito del presente procedimento, di violazioni delle prescrizioni impartitegli a fini cautelari, onde pertinente si palesa il richiamo al principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, nel delineato contesto, il ricorrente oppone obiezioni volte alla rivalutazione del materiale istruttorio e, in specie, a profili — quali quelli afferenti, via via: all'omessa rimozione delle placche antitaccheggio; all'immediata restituzione dei beni trafugati a chi ne era titolare; al ruolo, asseritamente vicario, da lui svolto nella complessiva economia dell'impresa delittuosa; alla giovane età; alle disagiate condizioni sociali ed economiche — che non valgono, di per sé, a scardinare la tenuta razionale del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RVYVB) nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, in esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello ha rigettato i motivi di impugnazione proposti da [OSCURATO:PERSONA] vertenti sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità; che la motivazione sottesa a tale decisione resiste alle censure del ricorrente, atteso: - che, quanto alla consistenza del danno patrimoniale, il giudice di merito ha considerato, in termini in questa sede incensurabili, il valore economico, tutt'altro che insignificante, dei beni trafugati, pari a circa 190 euro, oltre che la complessiva offensività della condotta, denotante un non minimale coefficiente di callidità criminale, ed ha, per contro, stimato irrilevante il pronto recupero della merce da parte del legittimo proprietario, in tal modo muovendosi nella cornice della norma invocata, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695 - 01); che il diniego delle generiche trova, analogamente, giustificazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici nell'apprezzamento delle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto criminale dell'imputato, gravato da condanne definitive per rapina, tentato omicidio e lesioni ed autore, nell'ambito del presente procedimento, di violazioni delle prescrizioni impartitegli a fini cautelari, onde pertinente si palesa il richiamo al principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, nel delineato contesto, il ricorrente oppone obiezioni volte alla rivalutazione del materiale istruttorio e, in specie, a profili — quali quelli afferenti, via via: all'omessa rimozione delle placche antitaccheggio; all'immediata restituzione dei beni trafugati a chi ne era titolare; al ruolo, asseritamente vicario, da lui svolto nella complessiva economia dell'impresa delittuosa; alla giovane età; alle disagiate condizioni sociali ed economiche — che non valgono, di per sé, a scardinare la tenuta razionale del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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