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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14235/2026

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!Numero registro generale 195/2026Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 14235/2026Data pubblicazione 14/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 195/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che siliquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favoredella controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivieuro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge.Roma, 11 maggio 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 195/2026Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 14235/2026Data pubblicazione 14/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 195/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che siliquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favoredella controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivieuro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge.Roma, 11 maggio 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano
Sentenza Cassazione n. 14235/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris