CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e il rigetto nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, nonché di bancarotta impropria, commessi in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Piacenza in data 28 agosto 2013. 2. Avverso la richiamata sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza impugnata quanto alla ritenuta qualifica dello stesso di amministratore di fatto desunta, in contrasto con i principi espressi nella giurisprudenza di legittimità, dalla sola circostanza che egli aveva dichiarato di non aver più tenuto la contabilità della società e dall'indimostrato assunto che aveva sempre rivestito posizioni apicali nelle società via via costituite. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 223 I.fall. e 2639 cod. civ., in quanto dalla sentenza impugnata non si evincerebbe l'incidenza causale del proprio contributo nella causazione dell'insolvenza, essendo peraltro emerso solo il suo ruolo di dipendente e collaboratore della società. 2.3. Assume inoltre l'imputato, sempre in forza dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 216 e 223 I.fall. sotto il profilo dell'individuazione dell'elemento psicologico tanto della bancarotta distrattiva quanto di quella documentale (sottolineando, rispetto a quest'ultima, la necessità del dolo specifico). Ciò in quanto detti elementi soggettivi dei reati contestati sarebbero stati desunti ex se dall'integrazione degli elementi oggettivi degli stessi, senza alcun reale accertamento concreto. 2.4. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione della decisione della Corte territoriale nella parte in cui gli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza fornire alcuna giustificazione argomentativa di detta scelta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che le due decisioni di merito, in quanto sotto tale aspetto conformi, si saldano l'una con l'altra, dando luogo ad unico e complessivo appartato argomentativo (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 - 01) ai fini del vaglio dei vizi di motivazione sottesi ai primi due motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria per la loro intrinseca connessione. Tali motivi non sono fondati, in quanto la veste di amministratore di fatto del ricorrente è stata accertata nei gradi di merito, come riferito dalla sentenza impugnata con motivazione non affetta da alcun vizio di manifesta illogicità, in virtù di una pluralità di indici concreti sintomatici, nel loro complesso, della qualifica rivestita ex art. 2639 cod. civ. Nell'ambito di detti indici assumono peculiare rilievo, per un verso, le dichiarazioni dello stesso imputato che riferiva alla curatrice fallimentare di non aver tenuto le scritture della società da un certo momento in poi, avendo predisposto i soli bilanci sino all'anno 2005. Per altro verso, concorrono a delineare il ruolo di fatto rivestito dall'imputato anche le dichiarazioni del padre [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della società fallita, alla medesima curatrice nel senso che la gestione dell'attività sociale era compiuta dal ricorrente al punto che il dichiarante neppure ricordava quando aveva assunto la carica di liquidatore perché spesso la sua firma era apposta sugli atti proprio dal figlio. Inoltre, come è emerso dagli accertamenti esitati nella relazione ex art. 33 Lfall., la famiglia [OSCURATO:PERSONA] da molti anni adottava il medesimo schema operativo costituendo società nel settore dei servizi di trasloco, noleggio e trasporto di mezzi, che, poi, lasciava fallire, specie per ingenti debiti con l'erario e con gli enti previdenziali, modificando, di volta in volta, nell'ambito dei familiari coinvolti (l'imputato, la moglie e i genitori dello stesso) i ruoli svolti nelle varie società. In queste vicende [OSCURATO:PERSONA] ha finito con l'assurgere a vero e proprio dominus e "regista" occulto delle stesse al punto che, come accertato nel giudizio di merito, il compendio aziendale della fallita e gli stessi locali dove la medesima svolgeva la sua attività erano stati fatti transitare in un'impresa esercitata in forma individuale dalla moglie del ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale pertanto ha, a differenza di quanto dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo, fatto buon governo dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità per i quali la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art.2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, talché la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto. di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). In sostanza, può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540). 2. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di specificità poiché il ricorrente omette completamente di confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), limitandosi a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali non pertinenti rispetto alla fattispecie concreta. Ad ogni modo, quanto alla bancarotta distrattiva, accertata la qualità di amministratore di fatto del ricorrente sino alla data del fallimento, occorre considerare che non sono stati rinvenuti alcuni beni mobili dalla Curatela fallimentare e la rilevante esposizione verso l'erario e gli enti previdenziali, per oltre due milioni di euro. A riguardo va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 - 01). La consapevolezza della condotta distrattiva è evidente nella fattispecie che ne occupa perché, sistematicamente, sin dalla data di costituzione della società, questa non ha mai pagato imposte e contributi previdenziali, e la sua stessa esistenza era dunque preordinata alla massimizzazione degli utili sino all'inevitabile stato di decozione. Con riferimento al contestato dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale correlato all'omessa pressocché integrale tenuta della contabilità occorre rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha inoltre adeguatamente accertato in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico, correlato alla volontà di occultare il sistematico inadempimento all'obbligo di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali. La Corte territoriale ha quindi correttamente applicato il principio in virtù del quale, in tema di bancarotta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (v., ex ceteris, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01). 3. Ancora una volta il quarto motivo non si confronta con la motivazione della decisione della Corte d'appello di Bologna che ha escluso la concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche in base ad una puntuale e non manifestamente illogica motivazione, insuscettibile pertanto di sindacato in questa sede, fondata sulla sistematicità della condotta posta in essere dall'imputato e dall'intensità del dolo specifico volto a sottrarre deliberatamente al curatore fallimentare la documentazione contabile. 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda