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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 12906/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31950-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA.

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 388/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31950 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 31950/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 388/2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso due avvisi di addebito, fondata sulla intervenuta prescrizione quinquennale.

2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha ritenuto corretta l'impostazione del primo giudice relativamente alla ritenuta natura di atto di riconoscimento del proprio debito costituito dalla presentazione, da parte del contribuente, della istanza di rateizzazione.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] - Riscossione si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo si denuncia la contraddittoria e/o falsa motivazione con riferimento alla istanza di rateizzazione, per la violazione dei commi 3 e 5 dell'art. 360 cpc.

Si deduce che la Corte di merito, discostandosi da alcuni precedenti di legittimità, erroneamente aveva ritenuto che l'istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali rappresentasse un atto di riconoscimento del debito come tale idoneo, anche e soprattutto, ad interrompere eventuali termini prescrizionali maturati e/o maturandi.

2. Il motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

3. In punto di diritto la decisione della Corte territoriale è conforme all'orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla

I. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la RG 31950/2020 quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 20260/2021).

4. Con un accertamento in fatto, insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, i giudici del merito hanno poi rilevato la volontà espressa, libera e senza condizionamenti del contribuente di rinunciare al diritto di opporsi e di riconoscere il proprio debito con ogni effetto di legge.

5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di parte controricorrente, che si liquidano come da dispositivo; nulla per l'ADER che non ha svolto attività difensiva.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di parte controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per la resistente che non ha svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'8 marzo 2022 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31950-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA. GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 388/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31950 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 31950/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 388/2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso due avvisi di addebito, fondata sulla intervenuta prescrizione quinquennale. 2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha ritenuto corretta l'impostazione del primo giudice relativamente alla ritenuta natura di atto di riconoscimento del proprio debito costituito dalla presentazione, da parte del contribuente, della istanza di rateizzazione. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] - Riscossione si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo si denuncia la contraddittoria e/o falsa motivazione con riferimento alla istanza di rateizzazione, per la violazione dei commi 3 e 5 dell'art. 360 cpc. Si deduce che la Corte di merito, discostandosi da alcuni precedenti di legittimità, erroneamente aveva ritenuto che l'istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali rappresentasse un atto di riconoscimento del debito come tale idoneo, anche e soprattutto, ad interrompere eventuali termini prescrizionali maturati e/o maturandi. 2. Il motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 3. In punto di diritto la decisione della Corte territoriale è conforme all'orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla I. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la RG 31950/2020 quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 20260/2021). 4. Con un accertamento in fatto, insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, i giudici del merito hanno poi rilevato la volontà espressa, libera e senza condizionamenti del contribuente di rinunciare al diritto di opporsi e di riconoscere il proprio debito con ogni effetto di legge. 5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di parte controricorrente, che si liquidano come da dispositivo; nulla per l'ADER che non ha svolto attività difensiva. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di parte controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per la resistente che non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'8 marzo 2022 Il P
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