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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17288/2026

Testo disponibile della fonte

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a Generale dello Stato-ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 7114/2023, depositata in data 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7114/2023, depositata in data 11/12/2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello dellaCarind s.r.l. avverso la decisione della CTP di rigettare il ricorso dellacontribuente contro il provvedimento n. 0002075.24-07-2018.U diNumero registro generale 13876/2024Numero sezionale 4670/2026Numero di raccolta generale 17288/2026Data pubblicazione 01/06/2026irrogazione della sanzione di euro 3.000, per omesso pagamento delcontributo unificato integrativo di euro 1.500, liquidato con invito alpagamento ex art. 248 TUSG prot. n.

RU/1068/18 del 13.4.2018.Contro la sentenza il Ministero dell’Economia e della Finanza proponericorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 16,comma 1-bis, e 248, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT accolto ilricorso della contribuente avverso il provvedimento di irrogazione dellasanzione per un vizio proprio del prodromico invito al pagamento,autonomamente impugnabile.1.1.

La censura è fondata e va accolta.1.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'invito al pagamentodel contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. 29 maggio 2002, n.115, è l'unico atto liquidatorio con cui viene comunicata al contribuente lapretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, vaqualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cuiimpugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n.546/1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può piùessere contestata nel giudizio avente ad oggetto l’atto successivo (intermini, Cass., sez. un., 8810/2025; 11406/2024; 2642/2022;40233/2021).1.3.

In definitiva, l'invito al pagamento è l'atto che assume, nellafattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo, sicché, unavolta notificato al contribuente, va necessariamente impugnato, altrimentidiventa definitivo.Numero registro generale 13876/2024Numero sezionale 4670/2026Numero di raccolta generale 17288/2026Data pubblicazione 01/06/20261.4.

Ne discende, pertanto, che il profilo attinente al merito dellapretesa impositiva, ovvero alla debenza del contributo unificatointegrativo, avrebbe dovuto esser fatto valere come vizio proprio delprodromico invito al pagamento, e non del successivo atto di irrogazionedella sanzione, impugnabile solo per vizi propri, sicché la mancataimpugnazione del suddetto invito comporta la sua definitività e,conseguentemente, l'inammissibilità dei motivi di ricorso del contribuentediretti a censurare, mediante l'impugnazione della sanzione per omessopagamento del debito tributario, il merito della pretesa, per la ritenutaillegittimità del calcolo del contributo unificato tributario liquidato conl’invito al pagamento.1.5.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, proposto in viasubordinata, con cui si censura il vizio di violazione o falsa applicazionedell’art.14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 19, comma 1,lett. d), e 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte di merito ritenutola pretesa tributaria non dovuta, erroneamente determinando il valore delgiudizio cui era riferito il versamento del contributo.1.6.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio per l’esame dei motivi di appello relativi allasanzione (dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado), oltre che perla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 13876/2024Numero sezionale 4670/2026Numero di raccolta generale 17288/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato-ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 7114/2023, depositata in data 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7114/2023, depositata in data 11/12/2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello dellaCarind s.r.l. avverso la decisione della CTP di rigettare il ricorso dellacontribuente contro il provvedimento n. 0002075.24-07-2018.U diNumero registro generale 13876/2024Numero sezionale 4670/2026Numero di raccolta generale 17288/2026Data pubblicazione 01/06/2026irrogazione della sanzione di euro 3.000, per omesso pagamento delcontributo unificato integrativo di euro 1.500, liquidato con invito alpagamento ex art. 248 TUSG prot. n. RU/1068/18 del 13.4.2018.Contro la sentenza il Ministero dell’Economia e della Finanza proponericorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 16,comma 1-bis, e 248, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT accolto ilricorso della contribuente avverso il provvedimento di irrogazione dellasanzione per un vizio proprio del prodromico invito al pagamento,autonomamente impugnabile.1.1. La censura è fondata e va accolta.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'invito al pagamentodel contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. 29 maggio 2002, n.115, è l'unico atto liquidatorio con cui viene comunicata al contribuente lapretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, vaqualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cuiimpugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n.546/1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può piùessere contestata nel giudizio avente ad oggetto l’atto successivo (intermini, Cass., sez. un., 8810/2025; 11406/2024; 2642/2022;40233/2021).1.3. In definitiva, l'invito al pagamento è l'atto che assume, nellafattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo, sicché, unavolta notificato al contribuente, va necessariamente impugnato, altrimentidiventa definitivo.Numero registro generale 13876/2024Numero sezionale 4670/2026Numero di raccolta generale 17288/2026Data pubblicazione 01/06/20261.4. Ne discende, pertanto, che il profilo attinente al merito dellapretesa impositiva, ovvero alla debenza del contributo unificatointegrativo, avrebbe dovuto esser fatto valere come vizio proprio delprodromico invito al pagamento, e non del successivo atto di irrogazionedella sanzione, impugnabile solo per vizi propri, sicché la mancataimpugnazione del suddetto invito comporta la sua definitività e,conseguentemente, l'inammissibilità dei motivi di ricorso del contribuentediretti a censurare, mediante l'impugnazione della sanzione per omessopagamento del debito tributario, il merito della pretesa, per la ritenutaillegittimità del calcolo del contributo unificato tributario liquidato conl’invito al pagamento.1.5. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, proposto in viasubordinata, con cui si censura il vizio di violazione o falsa applicazionedell’art.14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 19, comma 1,lett. d), e 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte di merito ritenutola pretesa tributaria non dovuta, erroneamente determinando il valore delgiudizio cui era riferito il versamento del contributo.1.6. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio per l’esame dei motivi di appello relativi allasanzione (dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado), oltre che perla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 13876/2024Numero sezionale 4670/2026Numero di raccolta generale 17288/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO