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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 48884/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale, del 10 marzo 2022, con il quale è stata disposta nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., per anni due, in relazione alla pena in esecuzione di anni trenta di reclusione, determinata ex art. 78 cod. pen., con provvedimento di cumulo della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Considerato che i motivi dedotti dal condannato, a mezzo del difensore, avv.

P. Farina (violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 41-bis Ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché denunciano vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge.

Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez.

U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203).

Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti devoluti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).

Considerato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato per effetto del definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo.

Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo personale, la posizione rivestita dal soggetto in seno &l'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508).

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata ritenuta all'attualità, tenendo conto, in particolare, quali elementi di novità, delle recenti note della DDA di Napoli e della DNAA, della Dia e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, attestanti la perdurante attività del sodalizio camorristico Piscopo-Gallucci, la recente liberazione della madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], la perdurante esistenza di una posizione apicale nel gruppo mantenuta nonostante il regime detentivo in atto.

Considerato, inoltre, il richiamo operato dal Tribunale ai provvedimenti giudiziari, all'assenza di una condotta di dissociazione intrapresa, al fitto rapporto che il ricorrente è in grado di mantenere con affiliati presenti nel territorio, oltre che con i più stretti familiari, nonché all'esistenza di altro provvedimento di proroga del regime differenziato che ha già preso in esame la deduzione relativa alla pretesa interruzione dell'attività del clan nel 2004.

Ritenuto, peraltro, che la motivazione rende conto delle conclusioni svolte in relazione alla ritenuta sussistenza, all'attualità, del sodalizio, pur se diversamente composto, quanto all'intervenuta sostituzione di aderenti detenuti, nonché alla presenza di diversi accordi e alleanze con altri gruppi (cfr. pagina 3 del provvedimento impugnato).

Considerato, infine, quanto al sollecitato controllo sul contenuto delle informative, sulla consistenza, all'attualità, del clan, indicato come disarticolato in base ad un'informativa che si allega, asseritamente non adeguatamente svolto in sede di merito, che i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, riguarda il solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi è esercitatile, quanto alla legalità della decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di motivazione, reale ed effettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, la sua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, né poter prendere in esame, per quanto già esposto, eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361, in motivazione) Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di' una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale, del 10 marzo 2022, con il quale è stata disposta nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., per anni due, in relazione alla pena in esecuzione di anni trenta di reclusione, determinata ex art. 78 cod. pen., con provvedimento di cumulo della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli. Considerato che i motivi dedotti dal condannato, a mezzo del difensore, avv. P. Farina (violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 41-bis Ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché denunciano vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge. Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti devoluti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805). Considerato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato per effetto del definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo personale, la posizione rivestita dal soggetto in seno &l'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata ritenuta all'attualità, tenendo conto, in particolare, quali elementi di novità, delle recenti note della DDA di Napoli e della DNAA, della Dia e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, attestanti la perdurante attività del sodalizio camorristico Piscopo-Gallucci, la recente liberazione della madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], la perdurante esistenza di una posizione apicale nel gruppo mantenuta nonostante il regime detentivo in atto. Considerato, inoltre, il richiamo operato dal Tribunale ai provvedimenti giudiziari, all'assenza di una condotta di dissociazione intrapresa, al fitto rapporto che il ricorrente è in grado di mantenere con affiliati presenti nel territorio, oltre che con i più stretti familiari, nonché all'esistenza di altro provvedimento di proroga del regime differenziato che ha già preso in esame la deduzione relativa alla pretesa interruzione dell'attività del clan nel 2004. Ritenuto, peraltro, che la motivazione rende conto delle conclusioni svolte in relazione alla ritenuta sussistenza, all'attualità, del sodalizio, pur se diversamente composto, quanto all'intervenuta sostituzione di aderenti detenuti, nonché alla presenza di diversi accordi e alleanze con altri gruppi (cfr. pagina 3 del provvedimento impugnato). Considerato, infine, quanto al sollecitato controllo sul contenuto delle informative, sulla consistenza, all'attualità, del clan, indicato come disarticolato in base ad un'informativa che si allega, asseritamente non adeguatamente svolto in sede di merito, che i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, riguarda il solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi è esercitatile, quanto alla legalità della decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di motivazione, reale ed effettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, la sua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, né poter prendere in esame, per quanto già esposto, eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361, in motivazione) Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di' una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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