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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 24467/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: nonostante fosse stata tempestivamente richiesta la trattazione orale, con PEC del 30/12/2021, la Corte d'appello avrebbe deciso con rito cartolare.

2.2. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata rinnovazione nel dibattimento attraverso l'espletamento di una perizia funzionale a stabilire se il ricorrente fosse destrorso o mancino.

2.3. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine una conferma dell'accertamento di responsabilità: la motivazione sarebbe manifestamente illogica in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Dagli atti emerge che all'udienza del 28 marzo 2022, dopo che il dibattimento era stato avviato con il rito ordinario (era anche stato disposto un videocollegamento) la Corte di appello ha trasformato il rito in cartolare, violando il diritto il diritto di difesa (foglio 13 del fascicolo dibattimentale).

Invero la trattazione orale risultava chiesta, e poi rinunciata: comunque il dibattimento veniva avviato con le forme ordinarie, e si era sviluppato attraverso la celebrazione di diverse udienze pubbliche.

1.2. Il nostro ordinamento non prevede la trasformazione del processo, avviato con le forme ordinarie, in processo cartolare: nel caso in esame la modifica del rito, peraltro non prevedibile, ha violato le prerogative difensive ed ha generato una nullità generale a regime intermedio tempestivamente dedotta.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: nonostante fosse stata tempestivamente richiesta la trattazione orale, con PEC del 30/12/2021, la Corte d'appello avrebbe deciso con rito cartolare. 2.2. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata rinnovazione nel dibattimento attraverso l'espletamento di una perizia funzionale a stabilire se il ricorrente fosse destrorso o mancino. 2.3. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine una conferma dell'accertamento di responsabilità: la motivazione sarebbe manifestamente illogica in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Dagli atti emerge che all'udienza del 28 marzo 2022, dopo che il dibattimento era stato avviato con il rito ordinario (era anche stato disposto un videocollegamento) la Corte di appello ha trasformato il rito in cartolare, violando il diritto il diritto di difesa (foglio 13 del fascicolo dibattimentale). Invero la trattazione orale risultava chiesta, e poi rinunciata: comunque il dibattimento veniva avviato con le forme ordinarie, e si era sviluppato attraverso la celebrazione di diverse udienze pubbliche. 1.2. Il nostro ordinamento non prevede la trasformazione del processo, avviato con le forme ordinarie, in processo cartolare: nel caso in esame la modifica del rito, peraltro non prevedibile, ha violato le prerogative difensive ed ha generato una nullità generale a regime intermedio tempestivamente dedotta. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 24467/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris