CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 11 dicembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione per necessità alla pubblica fede, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che l'esposizione alla pubblica fede, considerata dall'art. 625 n. 7 cod. pen. come aggravante speciale del furto, riguarda principalmente la cosa più che il luogo in cui essa si trova e, pertanto, quando tale luogo sia di appartenenza privata, l'aggravante deve ritenersi ugualmente applicabile ove risulti che l'oggetto del furto poteva essere raggiunto da chiunque e senza bisogno di superare alcun ostacolo per l'assoluta assenza di custodia o di controllo o di altre precauzioni predisposte dal titolare del diritto di proprietà o da altri (Sez. 2, n. 6928 del 16/05/1973, Bertaboni, Rv. 125184), e inoltre, dalla sentenza di primo grado emerge che il tentato furto è avvenuto durante la notte e il derubato si è accorto dello stesso solo a causa del rumore cagionato dal tentativo di accendere il motore e, non vi era, pertanto, alcuna sorveglianza sul veicolo; - che, peraltro, il medesimo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, nella parte in cui esso è volto a sollevare censure attinenti al merito ed alla valutazione delle prove; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così