CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto come reato potrebbe, in base alla disciplina positiva, dare luogo alla riparazione. Tuttavia, la Corte rimettente aggiungeva che, se in via generale e di principio, appariva conforme alla logica del sistema che la riparazione per l'ingiustizia (sostanziale) della detenzione dovesse discendere dall'adozione di una delle formule di proscioglimento anzidette, non era altrettanto ragionevole che fosse negata in relazione alla detenzione subita dall'indagato la cui posizione fosse stata archiviata per morte quando, proseguendo il procedimento nei confronti dei coindagati, l'insussistenza del fatto fosse stata accertata con sentenza irrevocabile, atteso che l’insussistenza del fatto, «per la sua essenza ontologica», non poteva non riguardare anche colui nei cui confronti il reato è dichiarato estinto per morte, «ovviamente a condizione che l'accertamento dell'insussistenza del fatto avvenga nello stesso procedimento, o in altro procedimento, ma comunque sulla scorta del medesimo materiale probatorio», una diversa interpretazione configurando un esito irragionevole, poiché sarebbe disciplinata in modo ingiustificatamente deteriore la situazione relativa alla posizione di chi, privato della libertà personale in forza di una misura custodiale ingiusta, e quindi deceduto, non abbia potuto ottenere il proscioglimento nel merito con una delle formule che consentono l'indennizzo, e perché irragionevolmente non permetterebbe neppure di porre a base della riparazione l'accertamento, operato a posteriori nei confronti dei coimputati, che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato. 3. Il giudice delle leggi, tuttavia, ha ritenuto la questione non fondata. Richiamati i plurimi precedenti, con i quali, posto in luce il fondamento solidaristico dell’istituto della riparazione, era stata operata dallo stesso giudice delle leggi una rilettura costituzionalmente corretta della norma di cui all’art. 314 cod. proc. pen., la Corte costituzionale ha affermato, quanto al caso sottoposto a nuovo scrutinio di costituzionalità, che le stesse argomentazioni svolte nelle sentenze interpretative richiamate potevano agevolmente addursi a sostegno di una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione. Alla luce dei parametri di cui agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., ai fini del riconoscimento del relativo diritto, rileva infatti unicamente una privazione della libertà personale rivelatasi a posteriori comunque ingiusta, gli effetti dell'assoluzione con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non potendo non essere estesi agli eredi di tale soggetto qualora emerga incontrovertibilmente che anch'egli sarebbe stato assolto con la medesima formula adottata per i concorrenti nel reato, ove non fosse deceduto prima della conclusione del procedimento. Tale lettura, peraltro, è stata ritenuta coerente con i riferimenti normativi, anche di natura sovranazionale: afferma, infatti, la Corte costituzionale che l'art. 2, n. 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, «enuncia la direttiva della riparazione dell'ingiusta detenzione, senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le 'ragioni' dell'ingiustizia; tra le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966, prevedono il diritto ad un equo indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione». Di qui la conseguente declaratoria di infondatezza della questione, dovendosi l'art. 314, co. 3, 3 F i r m a t o D a : G A B R I E L L A C A P P E L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 4 5 5 e b 0 1 e e 1 5 0 1 3 f - F i r m a t o D a : I R E N E C A L I E N D O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 f 8 b 4 9 0 b 1 7 3 f 4 f c 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : G A B R I E L L A C A P P E L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 4 5 5 e b 0 1 e e 1 5 0 1 3 f - F i r m a t o D a : I R E N E C A L I E N D O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 f 8 b 4 9 0 b 1 7 3 f 4 f c 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1