CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30266/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONA; [OSCURATO:PERSONA] Il pagamento era avvenuto solo il 04/12/2024, pertanto quando oramai era decorso il predetto termine Il Tribunale disattendeva le deduzioni della difesa che sosteneva che il condannato aveva avuto conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza solo in data 28/11/2024, perché risultava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello e poi ricorso per Cassazione e la presunta omessa notificazione della sentenza che ha dichiarato inammissibile quest’ultimo ricorso non è stata dimostrata. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod proc. pen., carenza o illogicità della motivazione laddove riteneva che fosse lo stesso condannato a dare dimostrazione della mancata notifica della sentenza che aveva fatto passare in giudicato la decisione. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la sentenza che subordinava la sospensione dell’esecuzione della pena al pagamento della predetta somma era passata in giudicato con ordinanza di inammissibilità dichiarata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché il ricorso era stato presentato dall'interessato personalmente non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. In questo caso, la norma citata non prevede la comunicazione di avvisi, non essendo consentita la partecipazione all'udienza. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto diligentemente seguire la trattazione del ricorso, assumendo informazioni dall’ufficio preposto, in tal modo acquisendo immediata cognizione della declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La questione controversa attiene all’individuazione dalla data di decorrenza del termine per l’adempimento del pagamento della somma di euro 1.455,00 alla persona offesa, cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Nocera inferiore in data 21/06/2023. Il dispositivo della sentenza aveva fissato il termine in tre mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza. Della statuizione così come della sentenza l’odierno ricorrente aveva avuto compiuta conoscenza, tanto che l’aveva potuta impugnare con ricorso per cassazione. Il sistema processuale non prevede che si dia formale avviso dell’attestazione di irrevocabilità della sentenza. L’art. 625, comma 4, cod. proc. pen. prevede solo l’annotazione della decisione della Corte di cassazione da parte della cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata e l’art. 27 reg. es. cod. proc. pen., oltre all’annotazione, prevede una comunicazione al pubblico ministero ma ai fini delle annotazioni sul registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. La sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile il 10/04/2024, perché il ricorso da lui presentato personalmente è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso era stato avanzato quando era già entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Sicchè ricorreva un’ipotesi riconducibile all’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in particolare con riferimento al profilo della legittimazione ad impugnare. E tale ipotesi è richiamata dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. La Corte di cassazione ha proceduto, quindi, alla dichiarazione di inammissibilità «senza formalità di procedura», come stabilito dall’ art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; quindi senza la fissazione di udienza e senza avvisi alle parti. In assenza di alcuna previsione che imponesse la comunicazione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza al condannato onerato di adempiere alla condizione alla quale era subordinato il beneficio a lui concesso, egli non può lamentare di non avere avuto conoscenza di quale fosse la data dalla quale doveva ritenersi iniziato il decorso di tre mesi previsto dalle statuizioni a suo carico e al più avrebbe dovuto dare dimostrazione di una situazione di assoluto impedimento ad averne conoscenza, tale di certo non essendo il fatto che nell’osservanza delle procedure di legge non gli sia stata data formale comunicazione della conseguita irrevocabilità della decisione. 3. Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio. P.Q.M Rigetta il ricorso e conda