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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 38547/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 19 novembre 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale la predetta è stata riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 56, 393 cod. pen. e condannata a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo inosservanza della legge penale in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale dovendosi il reato ritenere commesso in Tivoli, luogo in cui la telefonata oggetto di incriminazione era stata effettuata.

2.2. Con il secondo motivo inosservanza di legge penale in relazione alla dedotta nullità del decreto di citazione in primo grado mancando nel corpo dell'atto il decreto del Presidente del Tribunale indicante il giorno ed il Giudice.

2.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e segnatamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, al giudizio di attendibilità della parte offesa con riferimento alla idoneità minatoria della prospettazione della imputata.

Quanto agli elementi costitutivi, erroneamente ne è stata ritenuta la sussistenza in rapporto all'unico episodio verbale, al suo contenuto ed alle modalità illecite e provocatorie tenute dalla parte offesa.

Quanto al secondo aspetto è stata omessa la considerazione dell'esame dibattimentale della imputata in ordine ai difficili rapporti con il marito e della pretesa di questi, ancorchè separato, di seguirla nel suo trasferimentio a Messina, al cui diniego seguivano comportamenti ritorsivi del marito sul piano economico e molestie da parte sua.

Tutto ciò nonostante la donna si fosse impegnata ad agevolare la frequentazione del padre con la figlia.

2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla denegata acquisizione delal documentazione prodotta dalla difesa nel corso dell'esame della imputata a riprova della attività vessatoria tenuta dal marito.

2.5. Con il quinto motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.6.

Con il sesto motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e di quella di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.2.7.

Con il settimo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ammissione della costituzione della parte civile in assenza di danno in capo a quest'ultima, non titolare del bene protetto dalla norma incriminatrice e pertanto non essendo persona offesa del reato, dovendo esplicitare di essere eventualmente danneggiata.

3. Nelle more è stata depositata remissione della querela proposta nei confronti della imputata ricorrente da parte della costituita parte civile, avvenuta in data 15 settembre 2022, e correlata accettazione da parte della imputata ricorrente.

4. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva questa Corte che la sopravvenuta remissione della querela e la correlata accettazione determinano la estinzione del reato per il quale è intervenuta condanna per remissione di querela, così risultando assorbiti tutti i motivi di ricorso ed in assenza di presupposti ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna la ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 19 novembre 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale la predetta è stata riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 56, 393 cod. pen. e condannata a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza della legge penale in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale dovendosi il reato ritenere commesso in Tivoli, luogo in cui la telefonata oggetto di incriminazione era stata effettuata. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza di legge penale in relazione alla dedotta nullità del decreto di citazione in primo grado mancando nel corpo dell'atto il decreto del Presidente del Tribunale indicante il giorno ed il Giudice. 2.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e segnatamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, al giudizio di attendibilità della parte offesa con riferimento alla idoneità minatoria della prospettazione della imputata. Quanto agli elementi costitutivi, erroneamente ne è stata ritenuta la sussistenza in rapporto all'unico episodio verbale, al suo contenuto ed alle modalità illecite e provocatorie tenute dalla parte offesa. Quanto al secondo aspetto è stata omessa la considerazione dell'esame dibattimentale della imputata in ordine ai difficili rapporti con il marito e della pretesa di questi, ancorchè separato, di seguirla nel suo trasferimentio a Messina, al cui diniego seguivano comportamenti ritorsivi del marito sul piano economico e molestie da parte sua. Tutto ciò nonostante la donna si fosse impegnata ad agevolare la frequentazione del padre con la figlia. 2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla denegata acquisizione delal documentazione prodotta dalla difesa nel corso dell'esame della imputata a riprova della attività vessatoria tenuta dal marito. 2.5. Con il quinto motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.6. Con il sesto motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e di quella di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.2.7. Con il settimo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ammissione della costituzione della parte civile in assenza di danno in capo a quest'ultima, non titolare del bene protetto dalla norma incriminatrice e pertanto non essendo persona offesa del reato, dovendo esplicitare di essere eventualmente danneggiata. 3. Nelle more è stata depositata remissione della querela proposta nei confronti della imputata ricorrente da parte della costituita parte civile, avvenuta in data 15 settembre 2022, e correlata accettazione da parte della imputata ricorrente. 4. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva questa Corte che la sopravvenuta remissione della querela e la correlata accettazione determinano la estinzione del reato per il quale è intervenuta condanna per remissione di querela, così risultando assorbiti tutti i motivi di ricorso ed in assenza di presupposti ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna la ricorrente al pagamento