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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 26162/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30/11/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 29/05/2023 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di tentato furto pluriaggravato a lui ascritto - rideterminava la pena in mesi otto di reclusione, accogliendo la determinazione della pena concordata tra il Procuratore generale ed il difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 599 - bis cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza di nome processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., quanto alla mancata declaratoria di cause di non punibilità e proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con procedura de plano, stante la assoluta e palese genericità del motivo, che non indica neanche quale sarebbe la causa di non punibilità o di improcedibilità verificatasi nel caso in esame, a fronte di una pronuncia che, in ogni caso, pur avendo recepito l'accordo tra le parti, previa rinuncia agli altri motivi di appello, ha comunque valutato la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12/03/2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30/11/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 29/05/2023 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di tentato furto pluriaggravato a lui ascritto - rideterminava la pena in mesi otto di reclusione, accogliendo la determinazione della pena concordata tra il Procuratore generale ed il difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 599 - bis cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza di nome processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., quanto alla mancata declaratoria di cause di non punibilità e proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con procedura de plano, stante la assoluta e palese genericità del motivo, che non indica neanche quale sarebbe la causa di non punibilità o di improcedibilità verificatasi nel caso in esame, a fronte di una pronuncia che, in ogni caso, pur avendo recepito l'accordo tra le parti, previa rinuncia agli altri motivi di appello, ha comunque valutato la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/03/2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 26162/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris