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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16494/2023

Testo disponibile della fonte

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da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: indennità mobilità RGN Cron.

Rep.

CC 10.5.23 [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n . 450 /20 21 pubblicata i l 12/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui rileva, confermava in parte qua la pronuncia di primo grado che aveva escluso il diritto dell’Inps di ripetere l’indennità di mobilità in deroga corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] –31.12.14.

Secondo la Corte, non era escluso che, per il 2014, l’indennità di mobilità in deroga spettasse anche a chi aveva precedentemente fruito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), così come il diritto non era escluso dal fatto che la domanda di prestazione fosse stata presentata pochi giorni prima della scadenza del periodo di fruizione dell’Aspi.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2 co.64, 65, 66 e 67 l. n.92/12 e dell’art.4, co.2 d. l. n.54/13 conv. in l. n.85/13.

Sostiene che il decreto interministeriale n.83473 del 1.8.2014, nel disciplinare i presupposti per la fruizione dell’indennità di mobilità in deroga per tutto il 2014, esclude dal trattamento i soggetti precedenti fruitori dell’Aspi, limitandolo a chi in precedenza abbiagià fruito dell’indennità di mobilità.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 ss. c.c. con riferimento all’art.4, co.2 d. l. n.54/13, dell’art.2, co.64, 65, 66 e 67 l. n.92/12 e dell’art.97 Cost.

Sostiene che l’accordo sottoscritto tra Regione Calabria e le OO.SS. relativo al trattamento di mobilità in deroga per l’anno 2014, rinviando al decreto interministeriale n.83473, impone che la domanda di indennità di mobilità in deroga debba essere presentata entro 60 giorni dal licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, mentre Tracogna l’aveva presentata ancora prima che scadesse il periodo di Aspi, quando non erastato emesso il decreto interministeriale, impedendo così all’Inps, in violazione del principio di buon andamento della p.a., di valutare i requisiti oggettivi e soggettivi del suo accoglimento, non essendo a quella data ancora cristallizzata la posizionedel richiedente.Il primo motivo è fondato.

L’art.2, co.64 l. n.92/12 prevede la possibilità per il periodo 2013 – 2016 di concessione di trattamenti di mobilità in deroga alla normativa vigente, cioè in ipotesi in cui in base a questa il trattamento nonspetterebbe.

In seguito, l’art.4, co.1 d. l. n.54/13 conv. con l. n.85/13, ha previsto il rifinanziamento del trattamento di mobilità in deroga di cui all’art.2, co.64 l. n.92/12, e, all’art.4, co.2, ha rinviato ad un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di concessione con riguardo “ ”.

Il decreto interministeriale n. 83473 è stato emanato in data 1.8.2014.

L’art.4 del decreto conferma la nozione di trattamento in “deroga”, nel senso che, come già indicato dall’art.2, co.64 l. n.92/12, il trattamento non può essere concesso se vi siano le condizioni per fruire dell’indennità di mobilità già secondo la normativa vigente.

La particolarità del caso di specie sta nel fatto –pacifico – che Tracogna aveva fruito dell’Aspi e, al termine del periodo, non avrebbe più avuto diritto ad alcun trattamento.

Dal che il problema se abbia allora diritto all’indennità di mobilità in deroga.

L’Inps sostiene la tesi negativa avendo riguardo all’art.3 del decreto interministeriale, che, per il 2014, prevede la proroga del trattamento di mobilità per chi già aveva usufruito della mobilità in deroga.Poiché nell’art.3 non è prevista la mobilità in deroga come prosecuzione dell’Aspi, l’Inps ne ricava la non spettanza del trattamento in capo al controricorrente.

La sentenza impugnata ha invece sostenuto che, secondo l’art.4, co.2 d. l. n.54/13, la mobilità in deroga spetti anche “ ”, e che il decreto interministeriale poteva solo stabilire la durata della prosecuzione dell’indennità di mobilità in deroga, ma non escludere la prosecuzione rispetto ad una precedente prestazione Aspi.

In contrario, giovarilevare che l’art.4, co.2 d. l. n.54/13 non ha posto dei criteri direttivi cui la decretazione interministeriale dovesse attenersi.

L ’art.4, co.2 ha demandato alla decretazione interministeriale la determinazione dei criteri di concessione della mobilità in deroga; criteri che dovevano riguardare i temi posti dalla norma, tra i quali anche la “ ”.

L’unico limite posto alla decretazione è quello del “rispetto degli equilibri di bilancio programmati” (ancora art.4, co.2), osservati i quali la decretazione poteva modulare in autonomia i presupposti della mobilità in deroga per continuazione con pregresso trattamento, senza obbligo alcuno di una pr osecuzione necessariamente estesa a pregresse altre prestazioni di sostegno del reddito.

Esercitando l’ampia delega conferita dall’art.4, co.2 d. l. n.54/13, il decreto interministeriale n.83473 ha limitato, per il 2014, l’indennità di mobilità in deroga alla sola continuazione con pregressi trattamenti di mobilità, escludendo misure diverse di sostegno al reddito e, tra queste, l’Aspi.

In base all’art.3, co.4 del decreto: “ Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilitàin deroga alla vigente normativa puòessere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato cond.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento puòessere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 .

Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, piùulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato cond.P.R. n. 218 del 1978”.

Essendo pacifico che la prestazione oggetto di controversia si riferisce all’anno 2014, deve concludersi che, stante l’art.3 del decreto interministeriale n.83473, essa non spettava.

L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per i necessari accertamenti conseguenti alla presente pronu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: indennità mobilità RGN Cron. Rep. CC 10.5.23 [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n . 450 /20 21 pubblicata i l 12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui rileva, confermava in parte qua la pronuncia di primo grado che aveva escluso il diritto dell’Inps di ripetere l’indennità di mobilità in deroga corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] –31.12.14. Secondo la Corte, non era escluso che, per il 2014, l’indennità di mobilità in deroga spettasse anche a chi aveva precedentemente fruito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), così come il diritto non era escluso dal fatto che la domanda di prestazione fosse stata presentata pochi giorni prima della scadenza del periodo di fruizione dell’Aspi. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2 co.64, 65, 66 e 67 l. n.92/12 e dell’art.4, co.2 d. l. n.54/13 conv. in l. n.85/13. Sostiene che il decreto interministeriale n.83473 del 1.8.2014, nel disciplinare i presupposti per la fruizione dell’indennità di mobilità in deroga per tutto il 2014, esclude dal trattamento i soggetti precedenti fruitori dell’Aspi, limitandolo a chi in precedenza abbiagià fruito dell’indennità di mobilità. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 ss. c.c. con riferimento all’art.4, co.2 d. l. n.54/13, dell’art.2, co.64, 65, 66 e 67 l. n.92/12 e dell’art.97 Cost. Sostiene che l’accordo sottoscritto tra Regione Calabria e le OO.SS. relativo al trattamento di mobilità in deroga per l’anno 2014, rinviando al decreto interministeriale n.83473, impone che la domanda di indennità di mobilità in deroga debba essere presentata entro 60 giorni dal licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, mentre Tracogna l’aveva presentata ancora prima che scadesse il periodo di Aspi, quando non erastato emesso il decreto interministeriale, impedendo così all’Inps, in violazione del principio di buon andamento della p.a., di valutare i requisiti oggettivi e soggettivi del suo accoglimento, non essendo a quella data ancora cristallizzata la posizionedel richiedente.Il primo motivo è fondato. L’art.2, co.64 l. n.92/12 prevede la possibilità per il periodo 2013 – 2016 di concessione di trattamenti di mobilità in deroga alla normativa vigente, cioè in ipotesi in cui in base a questa il trattamento nonspetterebbe. In seguito, l’art.4, co.1 d. l. n.54/13 conv. con l. n.85/13, ha previsto il rifinanziamento del trattamento di mobilità in deroga di cui all’art.2, co.64 l. n.92/12, e, all’art.4, co.2, ha rinviato ad un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di concessione con riguardo “ ”. Il decreto interministeriale n. 83473 è stato emanato in data 1.8.2014. L’art.4 del decreto conferma la nozione di trattamento in “deroga”, nel senso che, come già indicato dall’art.2, co.64 l. n.92/12, il trattamento non può essere concesso se vi siano le condizioni per fruire dell’indennità di mobilità già secondo la normativa vigente. La particolarità del caso di specie sta nel fatto –pacifico – che Tracogna aveva fruito dell’Aspi e, al termine del periodo, non avrebbe più avuto diritto ad alcun trattamento. Dal che il problema se abbia allora diritto all’indennità di mobilità in deroga. L’Inps sostiene la tesi negativa avendo riguardo all’art.3 del decreto interministeriale, che, per il 2014, prevede la proroga del trattamento di mobilità per chi già aveva usufruito della mobilità in deroga.Poiché nell’art.3 non è prevista la mobilità in deroga come prosecuzione dell’Aspi, l’Inps ne ricava la non spettanza del trattamento in capo al controricorrente. La sentenza impugnata ha invece sostenuto che, secondo l’art.4, co.2 d. l. n.54/13, la mobilità in deroga spetti anche “ ”, e che il decreto interministeriale poteva solo stabilire la durata della prosecuzione dell’indennità di mobilità in deroga, ma non escludere la prosecuzione rispetto ad una precedente prestazione Aspi. In contrario, giovarilevare che l’art.4, co.2 d. l. n.54/13 non ha posto dei criteri direttivi cui la decretazione interministeriale dovesse attenersi. L ’art.4, co.2 ha demandato alla decretazione interministeriale la determinazione dei criteri di concessione della mobilità in deroga; criteri che dovevano riguardare i temi posti dalla norma, tra i quali anche la “ ”. L’unico limite posto alla decretazione è quello del “rispetto degli equilibri di bilancio programmati” (ancora art.4, co.2), osservati i quali la decretazione poteva modulare in autonomia i presupposti della mobilità in deroga per continuazione con pregresso trattamento, senza obbligo alcuno di una pr osecuzione necessariamente estesa a pregresse altre prestazioni di sostegno del reddito. Esercitando l’ampia delega conferita dall’art.4, co.2 d. l. n.54/13, il decreto interministeriale n.83473 ha limitato, per il 2014, l’indennità di mobilità in deroga alla sola continuazione con pregressi trattamenti di mobilità, escludendo misure diverse di sostegno al reddito e, tra queste, l’Aspi. In base all’art.3, co.4 del decreto: “ Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilitàin deroga alla vigente normativa puòessere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato cond.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento puòessere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 . Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, piùulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato cond.P.R. n. 218 del 1978”. Essendo pacifico che la prestazione oggetto di controversia si riferisce all’anno 2014, deve concludersi che, stante l’art.3 del decreto interministeriale n.83473, essa non spettava. L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per i necessari accertamenti conseguenti alla presente pronu
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