CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 16587/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento e producendo certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 15 marzo 2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato quest'ultimo, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 cod.pen. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato al precedente difensore di fiducia dall'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che risultava sospeso dall'albo professionale dell'Ordine di Catania dal 2 luglio 2024 fino all'attualità. Si tratterebbe, pertanto, di notifica affetta da nullità di ordine generale insanabile. D'altra parte, il giudizio di appello si svolgeva in forma cartolare ed anche la sentenza veniva notificata ancora una volta all'avv. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato quale difensore dell'imputato. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, all'esito della discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è noto, l'assistenza dell'imputato nel processo penale, per il suo carattere tecnico, presuppone l'iscrizione del difensore nell'Albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato radiato dall'Albo medesimo. Pertanto, se l'imputato sia stato assistito da avvocato colpito da tale sanzione, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, primo comma, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9730 del 16/06/2000, Rv. 217664-01). Analogamente deve ritenersi nel caso di avvocato cancellatosi dall'albo, parimenti verificandosi una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Rv. 285102-01) Il principio risulta confermato dalla Corte di cassazione ancora di recente (V. Sez. 6, n. 32848 del 14/07/2025, Rv. 288766-01), pur essendosi esclusa in quel caso la relativa nullità, essendo avvenuta la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale al difensore dell'imputato solo successivamente sospeso o cancellato dall'Albo professionale. 3. Nel caso in esame, come risulta dalla certificazione del 7 aprile 2026 25 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, documento acquisito in udienza poiché fotografa una situazione preesistente che andava accertata dalla Corte distrettuale nel momento in cui procedeva all'instaurazione del contraddittorio mediante la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e dell'avviso di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], originario difensore di fiducia dell'imputato, risulta sospeso dall'Albo dalla data del 2 luglio 2024, ben prima, dunque, della celebrazione del giudizio di appello. Pertanto, il giudizio di appello è stato incardinato senza che l'imputato fosse assistito da un difensore abilitato all'esercizio della difesa tecnica, in quanto sospeso dall'Albo professionale, ciò che determina l'assoluta ed insanabile nullità di tale grado di giudizio. 4. Va, dunque, accolto il ricorso e, conseguenzialmente, va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M. Annull P.Q.M