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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1977

Cassazione n. 45021/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1977 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la sentenza in data 24/03/2013 del Tribunale di Locri, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione di un assegno bancario.

Deduce:

1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al certificato storico cronologico del P.R.A. di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Vizio di motivazione in relazione all'acquisto della Toyota quale causale della ricettazione del titolo di credito;

1.3. Vizio di motivazione in relazione alla ricettazione del titolo di credito finalizzato all'acquisto della Jeep, rimasta nella disponibilità del proprietario.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

La Corte di appello ha disatteso i motivi di appello illustrando le ragioni dell'irrilevanza del certificato del PRA, a fronte delle univoche, precise e riscontrate dichiarazioni di Egiziano che appuntano la responsabilità a carico dell'odierno ricorrente, avendo illustrato esattamente le modalità di acquisizione dell'assegno, ossia vendendo la Toyota a Mazzaferro, che pagava consegnandoli quell'assegno provento di furto, con firma di traenza a lui non riferibile.

Dichiarazioni riscontrate dal fatto che Mazzaferro veniva visto alla guida della Toyota (almeno tre volte) dal [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Il ricorrente non oppone censure volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di merito, reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, così sollevando questioni il cui vaglio è precluso al giudice della legittimità.

Va ricordato, infatti, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Mari '[OSCURATO:PERSONA] L I 'TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1977 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la sentenza in data 24/03/2013 del Tribunale di Locri, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione di un assegno bancario. Deduce: 1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al certificato storico cronologico del P.R.A. di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'acquisto della Toyota quale causale della ricettazione del titolo di credito; 1.3. Vizio di motivazione in relazione alla ricettazione del titolo di credito finalizzato all'acquisto della Jeep, rimasta nella disponibilità del proprietario. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello ha disatteso i motivi di appello illustrando le ragioni dell'irrilevanza del certificato del PRA, a fronte delle univoche, precise e riscontrate dichiarazioni di Egiziano che appuntano la responsabilità a carico dell'odierno ricorrente, avendo illustrato esattamente le modalità di acquisizione dell'assegno, ossia vendendo la Toyota a Mazzaferro, che pagava consegnandoli quell'assegno provento di furto, con firma di traenza a lui non riferibile. Dichiarazioni riscontrate dal fatto che Mazzaferro veniva visto alla guida della Toyota (almeno tre volte) dal [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Il ricorrente non oppone censure volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di merito, reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, così sollevando questioni il cui vaglio è precluso al giudice della legittimità. Va ricordato, infatti, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Mari '[OSCURATO:PERSONA] L I 'TA
Sentenza Cassazione n. 45021/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris