CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26718/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. in ragione del mancato apprezzamento della causa che aveva spinto il Piccioni ad allontanarsi da casa per recarsi presso il pronto soccorso, risulta meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha escluso che il ricorrente intendesse recarsi presso il pronto soccorso facendo pertinente riferimento al tragitto percorso a bordo di un mezzo pubblico, dal quale scendeva a notevole distanza dalla fermata del nosocomio, evidenziando, altresì, come il ricorrente fosse conoscenza che la linea terminasse la corsa proprio presso tale struttura; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il