CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ituto [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udita, per le parti civili, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alleconclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese, e hadichiarato che le parti civili non sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato;uditi i difensori dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'accoglimento del ricorso, in subordine associandosi alle conclusioni dellaprocura generale, e avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2025, la Corte di appello diAncona, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Macerata, hadichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenzasessuale contestato al capo 1) e di lesioni personali contestato al capo 2),commessi ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXX, e, riconosciuta l'attenuante dellaminore gravità, lo ha condannato, unificati i reati sotto il vincolo dellacontinuazione, alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie, alrisarcimento del danno in favore della parte civile, cui ha assegnato unaprovvisionale immediatamente esecutiva, e al pagamento delle spese processualidei due gradi di giudizio.1.1. Secondo quanto ricostruito dalla Corte di merito, [OSCURATO:PERSONA], il9 luglio 2019, costringeva XXXXXXXXXXXXXXXXX all'epoca infradiciottenne, asubire un rapporto sessuale vaginale completo, con eiaculazione e senzapreservativo, contro la sua volontà, trattenendola con forza per le spalle durantel'atto sessuale e provocandole delle lesioni ecchimotiche giudicate guaribili ingiorni 8.1.2. Prima di pervenire alla decisione il giudice dell'appello haprovveduto anzitutto, ai sensi dell'art. 603, comma, 3-bis cod. proc. pen., allarinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disponendo l'esame della giovanevittima, per poi fondare il proprio convincimento sulle risultanze del racconto diquest'ultima, analitico e dettagliato anche nel chiarire lacune idonee a ingenerareequivoci e divergenti interpretazioni del precedente narrato e a superare ladiversa versione fornita dall'imputato in ordine al consenso prestato ad un primorapporto orale poi ad uno vaginale, senza uso del preservativo perché la stessavittima gli aveva comunicato che non ve ne era bisogno in quanto assumeva deicontraccettivi orali. Narrato la cui intrinseca attendibilità aveva trovato confermain positivi riscontri indiretti esterni - che invece il Tribunale non avevaadeguatamente valorizzato finendo per attribuire il valore di risultanze probatoriecontrarie alla versione della vittima quelli che in realtà sono dati neutri -individuati: nel comportamento immediatamente successivo della vittima, cheusciva dall'autovettura e si incamminava a piedi verso il residence rifiutando difarsi riaccompagnare e inviando all'amica XXXXXXXX un messaggio tale per cuiquesta si affrettava ad andarle incontro, e nelle confidenze rese a quest'ultima,che, pur prive di espliciti dettagli, allarmavano a tal punto la giovane e la di leimadre, a sua volta informata dalla figlia, da indurre quest'ultima a informarel'insegnante di italiano; nel comportamento dell'imputato che non avevaaspettato l'altra coppia, appartatasi nelle vicinanze, e si era allontanato da soloin macchina. Oltretutto a tali indubbi riscontri se ne sommavano ulteriori dinatura ambivalente, ma comunque non in grado di contraddire insuperabilmentela versione della persona offesa, costituiti: dalla considerazione del fatto cheseppure l'amica non aveva sentito la persona offesa gridare o utilizzare la paroladi emergenza tra loro concordata, ciò non escludeva affatto che la stessa non sifosse lamentata, tanto più che l'altra coppia si trovava piuttosto distante; dalfatto che l'amico del [OSCURATO:PERSONA] avesse affermato di non conoscerlo fornendoinizialmente un nominativo falso; dal contenuto dei messaggi scambiati con ilprimo in cui il ricorrente manifestava di temere di finire in galera in seguitoall'addebito di aver “fatto del male” alla persona offesa mosso dall'amica diquest'ultima, nonché di altro col quale si vantava, con linguaggio scurrile, diavere intrattenuto un rapporto sessuale occasionale con la giovane stranieraappena conosciuta. Elementi tutti non significativamente contraddetti dallaconsulenza tecnica di parte, che aveva attribuito alcuni ematomi alle suzioniantecedenti l'amplesso, piuttosto che alla digitopressione esercitata perimmobilizzare la vittima, né dalla relazione della ginecologa che, visitata lapersona offesa il giorno dopo i fatti, aveva escluso lesioni sugli organi sessualidella parte lesa e dubitato della presenza di tracce spermatiche, considerate leantecedenti operazioni di pulizia e lavaggio e comunque la netta ammissionedell'imputato in ordine all'avvenuta consumazione di un rapporto sessualecompleto.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha propostotempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a sei motivi diseguito enunciati.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 190-bis cod. proc. pen., il vizio dimotivazione e il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni dellapersona offesa XXXXXXXXXXXXXXXX.Si deduce, in primo luogo, che la Corte, nel disporre il nuovo esamedella persona offesa sulle medesime circostanze e senza palesare specificheesigenze, non allegate da alcuna delle parti, ha violato il disposto dell'art. 190-bis cod. proc. pen. che, nel caso in cui un testimone o una delle persone indicatedall'art. 210 cod. pen., abbiano già reso dichiarazione in sede di incidenteprobatorio o in dibattimento nel contraddittorio delle parti, consente l'esame solose riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedentidichiarazioni ovvero se il giudice ritiene vi siano specifiche esigenze.Lamenta inoltre l'omessa considerazione o comunque la svalutazione diuna serie di contraddizioni emergenti dal narrato della persona offesa, quali:il fatto che nella prima versione avesse dichiarato che l'imputato leaveva tolto i pantaloni e le mutandine, mentre in appello non è stata in grado dichiarire se si fosse limitato ad abbassarglieli, e comunque l'inverosimiglianzadella descritta dinamica, considerato che con una mano l'imputato sarebbe statoimpegnato a trattenerla;le reazioni vocali della ragazza, che da una parte avrebbe riferito di aver“gridato e un po’ pianto”, mentre davanti alla Corte d'appello ha affermato diessersi sentita paralizzata e poi di aver pianto e ripetuto "no", da cui anchel'evidente travisamento della prova ad opera della Corte di merito che haaffermato che la giovane aveva in tutte le dichiarazioni affermato di avereresistito gridato e pianto;l'affermazione di aver patito dolore e perdite ematiche protratte pergiorni, incompatibili con il referto della ginecologa dottoressa XXXXXXXXX oltreche con la consulenza del dottor XXXXXX, che aveva escluso lesioni e tracce disangue già a poche ore di distanza dai fatti.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione in ordine alla valutazionedelle prove medico legali e alla testimonianza dell'addetto all'autolavaggioXXXXXXXX con specifico riguardo alla loro compatibilità con il racconto dellapersona offesa, nonché il travisamento della consulenza tecnica d'ufficio(XXXXXXXXXXXXXX) e l'omessa valutazione della consulenza tecnica di parte([OSCURATO:PERSONA]).Nello specifico il ricorso critica le conclusioni tratte dalla consulenzatecnica d'ufficio in ordine alla circostanza che la lesione ecchimotica rilevata sullaspalla fosse con certezza o alta probabilità conseguenza della pressioneeffettuata sulla vittima al fine di immobilizzarla nel contesto del rapportosessuale violento, laddove detto consulente si era espresso solo in termini dicompatibilità probabilistica con tale evenienza non escludendo in assolutol'eventualità alternativa, propria anche del consulente di parte, che questalesione fosse, come quella sul collo, compatibile con una suzione, oltre che conuna cicatrice pregressa. Risultano parimenti ignorati e/o svalutati il refertoginecologico della dottoressa XXXXXXXX, che visitò la ragazza a poche ore daifatti, accertando un quadro di completa normalità, senza lacerazioni, abrasioni,segni di sanguinamento o traumi, e così la perizia genetica della dottoressaXXXXXXXXX, che ha escluso qualsiasi traccia di sperma riconducibile all'imputatonei tamponi vulvo-vaginali e cervicali, accertando solo una modesta presenza diDNA maschile, non utilizzabile, sugli slip, elementi in evidente contrasto colracconto della XXXXXXXXXX.La Corte altresì ha ignorato la deposizione del teste XXXXXXXXXcostituente una prova decisiva, in ordine al comportamento post factumdell'imputato, che effettuò il solo lavaggio dell'esterno dell'autovettura, mentreper l'interno si limitò a una semplice aspirazione, senza uso di detergenti, datocoerente con l'assenza di qualsivoglia intento di cancellare le tracce del rapportosessuale.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e delprincipio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel riformare in peius lasentenza di primo grado, ha violato il principio della "motivazione rafforzata", inquanto si sarebbe limitata a rivalutare la credibilità della persona offesa, senzadichiarare, se non nei limiti di un richiamo alla generica condizione di shock esofferenza della vittima, perché la versione dei fatti da questa offerta siapreferibile rispetto a quella dell'imputato, tanto più che vi erano elementi plurimi,quali il mancato utilizzo della parola di allerta concordata con l'amica e lasegnalazione della assunzione della pillola anticoncezionale, coerenti con laversione alternativa; soprattutto ha ignorato che le dichiarazioni accusatorieappaiono smentite dalle evidenze tecniche, quanto ai profili di violenza esanguinamento con le conseguenti ricadute in termini di credibilità. Inoltre,risulta valorizzata l'ecchimosi alla spalla in maniera selettiva, nonostante leconclusioni alternative offerte dal consulente.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione allasussistenza di una condotta di costringimento, rilevante ai sensi dell’art. 609-biscod. pen. e comunque alla valutazione della sussistenza di un consensoscriminante ai sensi dell'art. 50 cod. pen.Argomenta il ricorrente, sotto un primo profilo, che non ogni situazionedi pressione emotiva e di ambiguità interpersonale implica una compressionedella libertà sessuale e dunque il costringimento; sotto il secondo profilo che inun contesto di iniziativa comune, presenza di petting, al quale di certo la personaoffesa ha prestato il consenso, alla preliminare comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] che ilpreservativo non era necessario, all'assenza di un dissenso chiaro e percepibile,l'imputato ben poteva essersi ragionevolmente rappresentato la disponibilitàdella partner e comunque non può escludersi un dubbio insuperabile quantomenoin relazione al dolo di costringimento.2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale, in specie degliartt. 603 cod. proc. pen., 111 Cost e 6 CEDU e il correlato vizio di motivazione inordine al perimetro della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, limitataall'esame della sola persona offesa, con conseguente squilibrio difensivo.Si lamenta la rinnovazione solo parziale dell'istruzione dibattimentale,limitata all’esame della persona offesa senza disporre altresì quello dell'imputato,nonostante la natura eminentemente dichiarativa del quadro probatorio, cosìomettendo di assicurare al ricorrente un reale confronto dialettico sul pianodichiarativo (si cita Corte EDU 18 maggio 2010 n. 231; Cass n. 288 del 10gennaio 2025., Cass n. 19684 del 19 aprile 2019; Cass n. 14807 del 4 aprile2012) con conseguente violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lettera d dellaCEDU (in tal senso, altresì, Corte EDU, Sez. I, Sentenza 8 luglio 2021, Maestricontro Italia che ha ribadito che il giudice di secondo grado non può decideresenza valutare direttamente gli elementi di prova presentati personalmentedall'imputato e assumere misure positive in tal senso).Ci si duole, altresì, del fatto che la Corte abbia escluso la possibilità di unintervento dichiarativo dell'imputato senza motivare sul punto.2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge sostanziale e il difetto dimotivazione in ordine al denegato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, in quanto la Corte si è limitata a richiamare la gravità del fattocensurando la perdurante linea difensiva, senza tener conto delle incensuratezzadell'imputato della condotta processuale corretta e della natura controversadell'intera vicenda.3. In data 21 maggio 2026 il difensore di fiducia della parte civileXXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato la propria nota difensiva e le conclusioni,con le quali ha puntualmente confutato tutte le censure difensive chiedendo allaCorte di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la violazione dell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., con riferimento all'esame dell’imputato(quinto motivo) e, altresì, con riguardo alla lamentata violazione dell'obbligo dimotivazione rafforzata (terzo motivo).2. Il quinto motivo di ricorso, da trattare prioritariamente in ordinelogico, è fondato.2.1. Occorre premettere che non sussiste un obbligo di procedereall'esame dell'imputato in appello esclusivamente in ragione della riforma disentenza assolutoria in decisione di condanna, quando nel corso del giudizio diprimo grado non siano state assunte o comunque valutate le dichiarazioni resedal medesimo.L'insussistenza dell'obbligo generalizzato di procedere all'esamedell'imputato in caso di riforma di sentenza assolutoria in decisione dicondanna, quando nel corso del giudizio di primo grado non siano state assunteo comunque valutate le dichiarazioni rese dal medesimo, è stata già affermatada diverse decisioni di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 16131 del20/12/2022 Ud., dep. 2023, Rv. 284493 - 02; Sez. 6, n. 27163 del 1905/05/2022, Burigo, Rv. 283631-01, Sez. 3, n. 285 del 2026 e Sez. 5 e n.47794 del 11/11/2022, Salih, non massimate). La necessità di assumerel'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra inquella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva,sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, siamancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazioneprobatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata surisultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno.Con specifico riferimento alla questione dell'applicabilità della sentenzadella Corte EDU Maestri contro Italia, è stato chiarito, nelle medesimesentenze, che, alla stregua dei criteri di Corte Cost. n. 49 del 2015, le decisionidella Corte europea possono assumere valenza generale vincolante solorispetto a vicende analoghe e sempre che siano espressione di un orientamentodefinitivo.Dall'esame complessivo della giurisprudenza, anche della Corte EDU,emerge con evidenza come l'onere per il giudice di appello di ascoltaredirettamente l'imputato sussista solo in ragione dell'importanza assegnata allesue dichiarazioni al fine della decisione di assoluzione (in tal senso Sez. 3, n.285 del 2026 e Sez. 5, n. 47794 del 2022, cit.), sempre che tali dichiarazionisiano state effettivamente rese nelle precedenti fasi procedimentali.Alla luce sia del sistema normativo di diritto interno e di quanto puòdesumersi dall'elaborazione della giurisprudenza sovranazionale, secondoquanto condivisibilmente affermato nelle decisioni richiamate (che, pur in granparte rese antecedentemente all'entrata in vigore del Dlgs n. 150 del 2002,modificato dall'articolo 6 del D.L. 31 ottobre 2022 n.162, convertito conmodificazioni nella legge 30 dicembre 2022 n. 199, che ha modificato in partela norma in esame specificando la regola per il caso di giudizio abbreviato, nonsi sono espresse con riguardo a questa differente ipotesi), per un verso,l'obbligo generalizzato di esaminare l'imputato le cui dichiarazioni non sianostate assunte o comunque valutate dal giudice che ha emesso la sentenzaassolutoria non può farsi discendere dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.Questa disposizione, che fissa la regola generale secondo cui «[n]el caso diappello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento permotivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone larinnovazione dell'istruzione dibattimentale», non impone certo, come puòevincersi dal suo tenore testuale, un obbligo di procedere sempre e comunqueall'esame dell'imputato. La previsione normativa appena citata, piuttosto, anchein ragione del principio di proporzionalità, deve essere intesa come diretta afissare l'obbligo di procedere a rinnovazione istruttoria con riferimento allaprova dichiarativa la cui valutazione è stata ritenuta o comunque sia risultatarilevante ai fini della decisione di proscioglimento del giudice di primo grado.Sotto l'altro profilo, poi, l'esistenza di un obbligo generalizzato diesaminare l'imputato le cui dichiarazioni non siano state assunte o comunquevalutate dal giudice. che ha emesso la sentenza assolutoria non sembra potersiricollegare nemmeno alla giurisprudenza della Corte EDU, e, in particolare, allasentenza Corte EDU, 8 luglio 2021, Maestri c. Italia. La decisione appena citata,infatti, non solo non costituisce sentenza pilota, né ha evidenziato carenzestrutturali o sistemiche dell'ordinamento italiano, ma le sue conclusionidebbono essere valutate in considerazione del complessivo svolgimento delprocedimento in relazione al quale essa si è pronunciata, perché le pronuncedella Corte EDU sono espresse con riguardo alla complessiva "equità" delgiudizio nazionale in cui si assume essere avvenuta la violazione. E, nelprocedimento davanti all'Autorità giudiziaria italiana in relazione al quale èstato proposto il ricorso alla Corte di Strasburgo, gli imputati, come puntualizzala decisione del Giudice sovranazionale al § 7, erano stati tutti esaminati nelcorso del dibattimento di primo grado, prima della pronuncia della sentenza perloro più favorevole di quella emessa in sede di giudizio di appello.2.2. Deve invece ritenersi doveroso per il giudice d'appello procederealla rinnovazione dibattimentale dell'esame dell'imputato che, come nel caso indiscorso, abbia reso dichiarazioni in causa propria, così come del coimputatodichiarante nello stesso procedimento, negli stessi limiti e termini di qualsiasialtra prova dichiarativa secondo la regola introdotta dall'art. 603, comma 3-biscod. proc. pen.L'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 58,legge 23 giugno 2017, n. 103, come detto in parte modificato dal Dlgs n. 150del 2002, prevede che «Nel caso di appello del pubblico ministero contro unasentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della provadichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Seinei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudiziodibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nelgiudizio abbreviato». Ora, il sintagma «prova dichiarativa» è predicabile a tuttele possibili categorie di dichiaranti, e non prevede, neppure implicitamente,alcuna distinzione o limitazione e del resto, già prima dell'entrata in vigore didetta norma, in via di elaborazione giurisprudenziale si era giunti ad analogheconclusioni affermandosi che nel caso di riforma della sentenza di assoluzionesulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazioneritenuta decisiva, il giudice dell'appello deve procedere, anche d'ufficio, allarinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa e non sono consentitedistinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante (vedi Sez. U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488-01).2.3. Ebbene, per individuare quando debba parlarsi di "diversoapprezzamento" dell'attendibilità o comunque del significato delle dichiarazionida eventualmente rinnovare, un'importante indicazione è offerta dalladisposizione di cui all'art. 603, comma 3-ter, cod. proc. pen.; in particolare, ilriferimento ai «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», per lasua latitudine semantica, implica un'area di applicazione che comprende anchel'apprezzamento di dichiarazioni contenenti una prospettazione del fatto in lineacon la soluzione accolta dalla sentenza di proscioglimento e non espressamenteritenute, da questa decisione, inattendibili o comunque irrilevanti (Sez. 3, n.16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493 - 02).Ancora, Sez. U, n. 14426 del 28/01/ 2019, Pavan, Rv. 275112-01,seppur nel trattare la questione, oramai consolidata (si vedano da ultimo Sez.4, n. 13379 del 14/02/2024, Rv. 286306 - 01; Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023,dep. 2024, Rv. 285980 - 01), della riconducibilità dell'esame del perito, nelcontraddittorio delle parti, alla nozione di "prova dichiarativa" rinnovabile exart. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., hanno osservato, tra l’altro, chel'ulteriore requisito qualificante, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria, non è ilcontenuto delle dichiarazioni (e cioè se abbiano natura percettiva o valutativa),quanto che quelle dichiarazioni siano decisive ai fini dell'assoluzionedell'imputato all'esito del giudizio di primo grado, osservando al contempo chel'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non mette in discussione né il principiodel libero convincimento, né quello della insindacabilità, in sede di legittimitàdella decisione, ma si limita solo a stabilire la modalità con la quale il giudice diappello può giungere ad una diversa valutazione della prova dichiarativa dallaquale consegua la riforma dell'assoluzione di primo grado. Mediante, appunto,l'obbligo (e non la facoltà) di rinnovare la prova davanti a sé, per poi valutarlaliberamente (conformemente o diversamente da quanto fatto dal primo giudice,e con onere di "motivazione rafforzata" in caso di esito pregiudizievole perl'imputato).Difatti, per prova dichiarativa deve intendersi quell'atto comunicativocon il quale un emittente trasmette, attraverso il linguaggio verbale, fattipercettivi o valutazioni di cui sia a conoscenza e che siano rilevanti ai fini delladecisione; di conseguenza, ove risulti decisiva, ii giudice di appello - nel caso diriforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamentodella medesima - ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentaletramite l'esame del suddetto emittente.E nel caso in cui la prova decisiva riguardi le dichiarazioni dei consulentitecnici e dei periti (cd. “testimoni esperti”), gli stessi, se nella sentenza diribaltamento tali dichiarazioni sono state autonomamente valutate e rivalutate,devono essere riesaminati anche ove siano state comunque acquisite le lororelazioni (Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023, dep.2024, Rv. 285980 - 01).2.4. Nella specie, la sentenza impugnata, come dedotto, è statapronunciata in violazione dell'obbligo di procedere alla rinnovazionedibattimentale dell'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che nel primo grado di giudizio,come si apprezza dalla sentenza del Tribunale (pag. 12) aveva resodichiarazioni pro se, essendosi sottopostoad esame all'udienza del 30 maggio2022 ed avendo inoltre reso dichiarazioni spontanee alle udienze del 19settembre e del 28 novembre 2022, risposte e dichiarazioni ampiamentevalutate dal Tribunale e certamente decisive in quanto anche su di esse erafondato il giudizio assolutorio (in ordine alla necessaria rinnovazione, nonselettiva, delle prove dichiarative ritenute decisive diversamente valutate dalgiudice d'appello si veda, da ultimo,Sez. 3, n. 37338 del 08/10/2025, Rv.288892 - 01).2.5. Alla luce di quanto esposto emerge altresì la manifesta infondatezzadella dedotta violazione dell'art. 190-bis cod. proc. pen., con riguardo alladisposta rinnovazione dell'esame della persona offesa - introdotta con il primomotivo di ricorso - da ritenersi doverosa in virtù di quanto disposto dall'art.603, comma 3-bis cod. proc. pen., applicabile al caso in esame trattandosi dellariforma di una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazionedella prova dichiarativa anche di quest’ultima.3. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta laviolazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, che, per il suo caratterepregiudiziale, assorbe il primo, il secondo, il quarto nonché il sesto motivo diricorso col quale si lamenta l'omesso il riconoscimento delle circostanze3.1. Costituisce ormai ius receptum risultando non più controverso chela sentenza di appello, che riformi integralmente la sentenza assolutoria diprimo grado, per non incorrere nel vizio di motivazione, deve confutarespecificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata,dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degliargomenti più rilevanti ivi contenuti, evidenziando così l'incompletezza ovverol'incoerenza della precedente valutazione, tale da giustificare la riforma delprovvedimento impugnatoIl contenuto dell'obbligo di c.d. "motivazione rafforzata" nel caso diriforma di sentenza di assoluzione in sentenza di condanna è stato oggetto diesame nella giurisprudenza delle Sezioni Unite da tempo risalente.Precisamente, le Sezioni Unite Mannino hanno affermato che, in tema dimotivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente ladecisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio,alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piùrilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riformadel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 - 01). E la successiva elaborazione giurisprudenziale ha precisato che ilgiudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligodi delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio edi confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione dellaprima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza oincoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione delcompendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimentoimpugnato (Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, Rv. 270149; Sez. 3, n. 6880 del26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv.262907 - 01); deve, in altri termini, fornire una precisa e completa indicazionedelle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativacompletamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, inmodo da conferire alla decisione una forza persuasiva tale da superare ilcanone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (così Sez. 6, n. 51898 del11/07/2019, Rv. 278056-01; Sez. 4, n. 13597 del 25/3/2025, Mejdani nonmass.; Sez. 2, Sentenza n. 23594 dell11/06/2020, non mass. sul punto).Resta invece estranea all'obbligo di motivazione c.d. "rafforzata" lanecessità di acquisire elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati inprimo grado.Il giudice di appello, infatti, dopo aver proceduto a rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale a norma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen., può senz'altro pronunciare sentenza di condanna in riforma di sentenza diassoluzione anche se il contenuto delle prove dichiarative riassunte èsostanzialmente identico a quello desumibile dall'esame dei verbali del giudiziodi primo grado, e ne muti soltanto la valutazione di attendibilità o diconcludenza: ciò che è necessario è che egli confuti specificamente i piùrilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, evidenziandone leragioni di incompletezza o incoerenza. Invero, da un lato, la previsione dellanecessità, ai fini della riforma di una sentenza di assoluzione in sentenza dicondanna, di acquisire a carico dell'imputato risultanze istruttorie di contenutodiverso da quelle già presenti in atti non è posta da alcuna disposizionenormativa. Dall'altro, poi, la necessità di acquisizioni di tal tipo è estranea alsistema, perché presuppone la giuridica impossibilità di dare autonomo rilievo avizi e lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiutodal giudice di primo grado, e, quindi, persino a manifeste illogicità,contraddittorietà e omissioni della motivazione dallo stesso esibita, che pure neconsentirebbero l'annullamento in caso di ricorso per cassazione (da ultimo intal senso si veda Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Rv. 286915 – 02).3.2. La sentenza impugnata non si è tuttavia attenuta a tali parametrivalutativi con conseguente violazione del canone motivazionale "rafforzato",prescritto come garanzia dell'affidabilità del ribaltamento in appello, vieppiù diuna sentenza assolutoria in una decisione di condanna.Non sottaciuta, la natura quantomeno perplessa del ragionamentooperato dal Tribunale, non perfettamente in linea con la ricostruzione del fattoquale proposta a pagina 16 della sentenza, ivi essendo state altresì messe indubbio le circostanze dell'abuso quali descritte dalla persona offesa - sia quantoalle confidenze fatte all'amica XXXXXXXXe all’insegnante, che non avrebberomenzionato esplicitamente una violenza sessuale, sia in ordine alleconseguenze medico legali, in grado di smentire il racconto della ragazzaquanto all'eiaculazione vaginale e a sanguinamenti e lesioni vulvo vaginali - vaprioritariamente rilevato che il giudizio assolutorio era conclusivamente fondatosul difetto dell'elemento soggettivo e che l'imputato non ha proposto appello,per cui risulta accertato definitivamente e comunque inattaccabile non soltantoil fatto storico che sia stato consumato un rapporto sessuale fra il [OSCURATO:PERSONA] e laXXXXXXXXXX, nella sera in discorso, ma altresì che lo stesso sia statooggettivamente connotato da violenza e avvenuto contro la volontà dellapersona offesa, residuando un ragionevole dubbio esclusivamente in ordine allasussistenza del dolo. Secondo la prospettazione del Tribunale, alla luce delcomportamento dell'imputato tenuto anche successivamente alla consumazionedel rapporto, in specie il fatto che non avesse occultato i preservativi néprovveduto a un lavaggio dell'interno dell'autovettura (era stato soltantopassato l'aspirapolvere), doveva ritenersi altrettanto plausibile l'ipotesialternativa che l'imputato, come da questi rappresentato, avesse agito nellapiena convinzione del consenso prestato dalla ragazza, sia esplicitamente che,quantomeno, attesa la consensuale partecipazione agli atti preliminari, per fatticoncludenti, egli avendo al più percepito il dissenso nel momento in cui, altermine del breve coito, la ragazza aveva deciso di fare ritorno al residence apiedi rifiutando di essere riaccompagnata.Diversamente la Corte di merito ha concentrato il proprio percorsomotivazionale sulla ricostruzione del fatto e la valutazione della attendibilità delracconto offerto dalla persona offesa, dunque, senza confrontarsicompiutamente con la sentenza di primo grado, limitandosi a fornire unaspiegazione alternativa delle medesime prove senza spiegare perché siairragionevole, alla luce delle prove valorizzate, la conclusione assunta dalTribunale, senza considerare gli ulteriori elementi segnalati in ricorso, quali lacircostanza che l'imputato fosse a conoscenza del fatto, a suo dire riferitoglidall'interessata, che la giovane assumeva degli anticoncezionali, come detto,infine omettendo di riesaminare il [OSCURATO:PERSONA], sulle cui dichiarazioni, ritenuteplausibili e non smentite da elementi di segno contrario, si è fondato ilragionevole dubbio che ha portato al giudizio assolutorio.3.3. Osserva peraltro questa Corte che, se è vero che integra l'elementooggettivo del reato di violenza sessuale la condotta invasiva della sfera dellalibertà e integrità sessuale altrui realizzata in assenza di un consenso nonespresso neppure in forma tacita dalla persona offesa (Sez. 3, n. 22127 del23/06/2016, dep. 2017, Rv. 270500 - 01; Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016,Rv. 268186 - 01), e, altresì, che il consenso, in quanto elemento negativo dellafattispecie, la cui esistenza si pone come impeditiva ai fini della completaintegrazione del reato, deve perdurare pacificamente nel corso dell'interorapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reatodi cui all'art. 609-bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui,successivamente ad un consenso originariamente prestato, intervenga in itinereuna manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludentichiaramente indicativi della contraria volontà (ex multis, Sez. 3, n. 15010 del11/12/2018; principio ribadito da ultimo, in parte motiva, da Sez. 3, n. 29356del 18/04/2024, Rv. 286620 - 01), per cui, nel caso in esame, escluso dalTribunale che la XXXXXXXXXX avesse prestato il consenso alla consumazione diun rapporto completo, è stata correttamente ritenuta la sussistenza del reatosotto il profilo oggettivo, tuttavia deve considerarsi che, secondo l'orientamentoampiamente prevalente della giurisprudenza, ai fini della sussistenzadell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente chel'agente abbia la consapevolezza dell'assenza di una chiara manifestazione delconsenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suocarico, con conseguente irrilevanza dell'eventuale errore sull'espressione deldissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi ildubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso incui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise epositive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (cfr., tra letante, Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016, S., Rv. 268186-01, e Sez. 3, n. 22127del 23/06/2016, dep. 2017, S. Rv. 270500-01; nonché, con specificoriferimento alla materia degli atti incidenti sulla libertà sessuale compiuti nellosvolgimento della professione sanitaria, Sez. 3, n. 18864 del 22/02/2019, Rv.275743 - 02).4. Come premesso, i restanti motivi, in disparte la manifestainfondatezza della violazione dell'art. 190-bis cod. proc. pen. dedotta col primomotivo di ricorso, sono assorbiti dalle predette statuizioni.5. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in ordine ai profilidianzi indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.