CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO d; GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina aggravata e furto; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l'illogicità motivazionale della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina è manifestamente infondato alla luce dell'ampia ricostruzione dell'episodio e del ruolo del ricorrente effettuata dai giudici territoriali alle pagg. 2 e 3 sulla scorta delle dettagliate dichiarazioni della p.o., dell'individuazione fotografica e della segnalazione del Cirillo effettuata alla P.g. nei giorni successivi al fatto dallo stesso Hossain, che aveva incrociato l'imputato per strada; -che anche il secondo e terzo motivo che lamentano il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione sono manifestamente infondati; con riguardo alle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. la Corte di merito ha legittimamente valorizzato a fini reiettivi i precedenti del prevenuto senza che assuma alcun rilievo l'idoneità o meno degli stessi a fondare la contestazione della recidiva (nella specie non avvenuta); ha rimarcato il ruolo di primo piano svolto nell'azione predatoria e l'assenza di manifestazioni resipiscenti, con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede; con riguardo all'entità dell'aumento ex art. 81 cpv cod.pen, comminato per il delitto di furto la Corte ha analogamente chiarito, con motivazione adeguata, le ragioni alla base della valutazione di congruità, richiamando la condotta sprezzante e prevaricatrice tenuta dall'imputato in occasione della consumazione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estense'éT517,---p-5-Ti-- ..\. .7-7,-,,.-----iIl Pr " ente