CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/05/2022 della Corte di appello di Torino che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) inflitta con sentenza del 18/10/2018 del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA].», al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione per l'anno di imposta 2012 per un importo dovuto (e non versato) di euro 61.551,28. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, e la contraddittorietà e illogicità della motivazione. Afferma che la Corte di appello non ha tenuto conto, ai fini del superamento della soglia di punibilità, delle tre fatture dell'importo complessivo di euro 73.358,00 emesse dalla società «[OSCURATO:SOCIETA].» ma mai trasmesse alla «[OSCURATO:SOCIETA].» benché effettivamente pagate, secondo quanto emerge dal relativo mastrino degli importi pagati e dalla testimonianza della consulente della difesa sentita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte di appello, prosegue, ha apoditticamente ritenuto non utilizzabili tali fatture sol perché prive di timbro e registrazione benché, come detto, pagate. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con formula di stile. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA, l'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato ai sensi dell'art. 55, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che impone di scomputare «in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33». 3.2.ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto rileva solo l'ammontare dell'imposta eventualmente assolta o dovuta dal soggetto passivo o quella a lui addebitata a titolo di rivalsa (ex art. 18, d.P.R. n. 633 del 1972) in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione; 3.3.1a base imponibile dell'IVA è, in generale, costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, "compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente» (art. 13, d.P.R.n. 633 del 1972); 3.4.1a giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione spiega, nel suo più autorevole consesso, che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. civ., Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01); 3.5.nel caso di specie la Corte di appello ha tenuto conto delle allegazioni difensive e ha spiegato che ai fini del calcolo dell'imposta dovuta non si è tenuto conto di quella detraibile indicata nella comunicazione annuale depositata il 27/02/2013 perché non erano state effettuate le liquidazioni periodiche e i versamenti IVA, né era stata presentata la dichiarazione annuale; le fatture passive, inoltre, non sottoscritte e non timbrate, non erano state registrate in contabilità, né vi era prova del loro effettivo pagamento; 3.6.1a ricorrente deduce l'illogicità della motivazione ma non il travisamento della prova testimoniale (quella della propria consulente) che inammissibilmente riporta per stralcio nel ricorso a fondamento delle proprie argomentazioni; 3.7.né si può tacciare di illogicità manifesta la motivazione della sentenza che, per le ragioni sopra indicate, ritiene sostanzialmente non dimostrato il fatto allegato dalla ricorrente a sostegno del proprio diritto alla detrazione; 3.8.quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il qualemancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente / giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339); 3.9.peraltro, già da prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza); 3.10.ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460); 3.11.nel caso di specie, la ricorrente non allega gli specifici indicatori della invocata attenuazione della pena dedotti in appello e, in tesi, negletti dalla Corte territoriale; 3.12.il Tribunale, infatti, aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della mancanza di positivi elementi di valutazione e dei precedenti penali per reati caratterizzati da fraudolenza; 3.13.I'appello era sul punto del tutto generico avendo l'imputata invocato l'applicazione delle attenuanti generiche senza alcuna specificazione dei motivi a sostegno della richiesta, pur a fronte delle puntuali indicazioni del primo Giudice. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della