CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 02438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30622/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’ Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 635/2021depositata il 05/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza impugnata risulta che in data 4.7.2017 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i soci, Nicola e [OSCURATO:PERSONA], proposero ricorso contro gli avvisi di liquidazione riferentisi alla registrazione della sentenza emessa a loro favore dal Tribunale civile di Padova il 9.1.2015, avente ad oggetto una cospicua somma di denaro che un’altra società avrebbe dovuto loro versare per svariati motivi tutti elencati negli atti di quel procedimento civile sorto con opposizione a decreto ingiuntivo. 1.1. Già in precedenza ai contribuenti erano stati notificati avvisi di liquidazione, riferentisi alla registrazione della medesima sentenza, contro i quali era stata interposta impugnazione, accolta per difetto di motivazione degli atti dalla C.T.P. di Padova il 13.4.2016. Poiché erano ancora pendenti i termini per richiedere l’imposta di registro, l’ufficio sostenne di aver prestato acquiescenza alla citata pronuncia e di aver quindi emanato nuovi avvisi, questa volta esponendo i criteri di calcolo. La C.T.P. di Padova accolse i ricorsi riuniti osservando che la cosa giudicata copre il dedotto ed il deducibile senza distinzione tra ragioni formali e sostanziali e che, pertanto, l’Agenzia non poteva emettere nuovi avvisi di liquidazione. Quest’ultima decisione fu impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che, non essendo decaduta dal termine per esercitare l’azione tributaria, ben poteva emettere un nuovo avviso di liquidazione eliminando il vizio di motivazione che aveva inficiato i precedenti avvisi di liquidazione. Il primo avviso,invero, era sì stato annullato dal giudice di prime cure ma per meri vizi formali, non più presenti nel nuovo atto impositivo. La C.T.R. respinse l’appello confermando e facendo proprio l’iter decisionale del giudice di prime cure evidenziandosi che l’Agenzia non avrebbe potuto emettere, in autotutela, un ulteriore avviso di accertamento perché nel rapporto giuridico venutosi a creare tra i contribuenti e la pubblica amministrazione era stata ormai pronunciata una sentenza passata in giudicato. 2. Ad abundantiam , fu osserv ato c ome l’agenzia non avesse contestato la ricostruzione del contenuto dei conteggi effettuata dai contribuenti dalla quale sarebbe emersa la persistenza del vizio motivazionale che aveva già inficiato il precedente avviso. 3. Avverso la citata decisione è proposto ricorso affidato a tre motivi dalla Agenzia delle Entrate. I contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto che l’atto sottoposto al suo giudizio non potesse formare oggetto di una ulteriore valutazione ostandovi il principio del ne bis in idem. Infatti, l’avviso di liquidazione “originario” era stato annullato per vizio di motivazione che costituisce un vizio formale ossia non incide sulla pretesa tributaria in sé. Pertanto, non era stato violato il principio del giudicato. 1.1.Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ma il principio trova applicazione anche nella fattispecie in esame, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'atto di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude ma impone all'Amministrazione finanziaria, ove ancora non decaduta dall'esercizio del relativo potere per il decorso dei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, di emettere un nuovo avviso, emendato dei vizi formali che andrà, se necessario, ad "autoannullare" il precedente, in quanto l'Amministrazione non ha il potere di rinunciare all'azione volta al recupero del credito erariale. L’annullamento per vizio formale non preclude, quindi, la riemissione di un nuovo avviso di accertamento ma deve: essere rispettato il termine di decadenza per l’accertamento; il nuovo atto deve essere motivato correttamente, emendato quindi del vizio originario; non deve violarsi il principio del ne bis in idem e quindi il “nuovo” avviso di liquidazione non deve essere una mera ripetizione del precedente (Cass. Sez. 5, n. 23675/2018). Sicché il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che l’agenzia non potesse emettere un nuovo avviso emendato dal vizio, formale, che aveva attinto il precedente poi annullato. 2.Con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n.546 del 1992 nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per essere la motivazione illogica, contraddittoria e, comunque, apparente. Il motivo è infondato. La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente e, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (ex multisCass. Sez. 5, n. 13248/2020). Nella specie, il percorso motivazione si pone al di sopra del minimo costituzionale chiarendo le ragioni per le quali è stato ritenuto inibito all’Agenzia poter emettere un nuovo avviso di accertamento dopo il passaggio in giudicato della decisione della C.T.P. di Padova. 3.Con la terza censura ci si duole, in subordine dell’omesso esame di un fatto decisivo ossia della elencazione dei conteggi eseguiti dall’amministrazione integranti la motivazione dell’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio. Il motivo è assorbito dall’accoglimento della prima censura. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, e la decisione cassata e rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione che si atterrà ai principi innanzi esplicitati; anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo e respinto il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anch