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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23375/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 15627/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7471/06/2020 depositata in data 16/12/2020; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: sisma Sicilia –residenza del contribuente Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto formatosi a fronte dell’istanza di rimborso per IRPEF versata negli anni 1990/1992 a seguito delle agevolazioni previste per i contribuenti interessati dagli eventi sismici del dicembre 1990 avanzata ex art. 9 c. 17 L. 289 del 2002; -la CTP di Catania accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; -la CTR con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte ha confermato la statuizione di primo grado; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di impugnazione; - il contribuente è rimasto intimato, non avendo svolto attività difensiva; Considerato che: - va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione; -invero lo stesso risulta regolarmente inviato a mezzo posta, ma non è in atti la prova della regolare ricezione dell’atto in parola da parte del destinatario; -trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021 ) ai fini della verifica della tempestività delricorso per cassazione, lanotifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità delricorso per inesistenza dellanotifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente; p.q.m. dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15627/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7471/06/2020 depositata in data 16/12/2020; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: sisma Sicilia –residenza del contribuente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto formatosi a fronte dell’istanza di rimborso per IRPEF versata negli anni 1990/1992 a seguito delle agevolazioni previste per i contribuenti interessati dagli eventi sismici del dicembre 1990 avanzata ex art. 9 c. 17 L. 289 del 2002; -la CTP di Catania accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; -la CTR con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte ha confermato la statuizione di primo grado; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di impugnazione; - il contribuente è rimasto intimato, non avendo svolto attività difensiva; Considerato che: - va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione; -invero lo stesso risulta regolarmente inviato a mezzo posta, ma non è in atti la prova della regolare ricezione dell’atto in parola da parte del destinatario; -trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021 ) ai fini della verifica della tempestività delricorso per cassazione, lanotifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità delricorso per inesistenza dellanotifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente; p.q.m. dichiara in
Sentenza Cassazione n. 23375/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris