CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39110/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31140-2019 proposto da: ky'v\ AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4550/13/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 31140 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- N.G.R. 31140/2019 Agenzia entrate cl [OSCURATO:PERSONA] in fatto L'Agenzia elle entrate ricorre per la cassazione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4550/13/2018 dep. 22 ottobre 2018. Il contenzioso ha origine dall'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso Irpef anno 2004, per l'indebita tassazione del contributo all'autoimpiego, erogato dalla regione siciliana ex art. 2 L.R. n. 3 del 1998 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili formazione dell'auto impiego e interventi per l'occupazione). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso; la CTR, ha confermato la decisione di primo grado, in base alla normativa di riferimento, emanata da Regione a statuto speciale, che espressamente richiama la I. n. 17/2004, esentando espressamente da tassazione "gli aiuti elargiti a favore di una particolare categoria di lavoratori precari". La contribuente è rimasta intimata. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 47 comma 1 lett. c) - oggi art. 50 - T.U.I.R. e art. 24 dpr. 600/73 e art. 2 LR Sicilia n. 3 del 1998; art. 76 LR Sicilia n. 17 del 2004, stante l'assimilazione al reddito da lavoro dipendente delle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno o altro sussidio per fini di studio o addestramento professionale a beneficiario non legato da lavoro dipendente; e la tassatività delle esenzioni fiscali (ex art. 4 L. 476/84), fra le quali non rientra il contributo in questione. Richiama Corte cost. n. 197/2007. 2. Il ricorso va respinto. 3. Occorre premettere che l'articolo 2 della legge della regione Sicilia 23 gennaio 1998, recante «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, formazione all'autoimpiego ed interventi per l'occupazione», prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva della regione, al fine di favorirne, tramite una adeguata formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro. I finanziamenti in questione sono stati corrisposti dalla regione Sicilia sulla base di progetti di formazione presentati dai lavoratori ed erogati a titolo di indennità per l'attività formativa svolta, per il sostenimento dei costi di acquisto di strumenti materiali e immateriali utili all'attività formativa, nonché per la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative stesse. 3.Ciò premesso, l'articolo 47, lettera c)„ del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle «somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il soggetto beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante...». Tale interpretazione, contenuta anche nella circolare 23 dicembre 1997, n. 326, dell'Agenzia delle entrate, e avvalorata dall'Atto della Camera dei deputati del 4 febbraio 2003 nell'allegato B della seduta n. 258, in risposta all'Interrogazione 4-01135, che ha confermato il regime di assoggettabilità a tassazione delle erogazioni previste dall'articolo 2 della legge della regione Sicilia n. 3 del 1998, rientranti nella previsione generale della lettera c) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, è stata confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2427 del 2017, n. 6480 del 2014; v. anche n. 19273 del 2004) che ha statuito che in materia di IRPEF, il contributo erogato dalla regione Sicilia, per gli anni antecedenti al 2004, per progetti di formazione all'autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di lavoro dipendente secondo la generale previsione dell'art. 47 (ora art. 50) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non esistendo, all'epoca, alcuna norma dispositiva in senso diverso, o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione. 4.Successivamente, però, le menzionate erogazioni sono state esentate dall'Irpef dall'art. 76 della legge reg. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17 L'art. 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 ha disposto che "I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476". L'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) prevede infatti che "Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui Non v'è dubbio che il legislatore regionale, con tale specifico rinvio ad una norma che riguarda esclusivamente esenzioni tributarie delle borse di studio ivi contemplate, abbia voluto creare una analoga esenzione tributaria per i contributi erogati a termini dell'art. 2 della I.r. 3/1998, assimilandoli, a tale fine, a tali borse di studio. la norma non è stata oggetto di censure di costituzionalità da parte del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, ed è entrata in vigore insieme alle altre norme della I.r. 17/2004. 5. A fronte del disposto dell'art. 76 della I.r. Siciliana n. 17/2004, pertanto, non è ammissibile ritenere ancora operativo l'indirizzo correttamente espresso, in via generale, con riferimento ad un diverso quadro normativo, dal momento che esiste una specifica esenzione che, per i contributi in questione, rende non applicabile nella Regione siciliana la previsione di cui all'art. 50 (ex art. 47), primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle imposte sui redditi). Per l'anno in questione quindi (anno 2004) l'erogazione di cui è causa non andava sottoposta a tassazione, in base all'art. 76 della legge regione Sicilia n. 17/2004, che ha esentato le menzionate erogazioni dall'Irpef, con carattere innovativo per il trattamento fiscale dei suddetti contributi, rAdestinato ad esplicare i suoi effetti solo dalla entrata invigore della indicata legge (cfr. Corte Cost. n. 43 del 2014; v. Cass. n. 21619/2020). Alla luce di quanto sopra, risultano, quindi, infondate le censure rivolte dall'Ufficio nei confronti della sentenza pronunciata dalla CTR, posto che il caso che occupa concerne l'erogazione del contributo regionale in epoca (2004) coeva all'entrata in vigore della legge della Regione Sicilia n. 17 del 2004 e da essa disciplinata. 6. Il ricorso va conclusivamente respinto. 7. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione della contribuente. P.Q.M.