CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 34460/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28666-2020 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , già [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28666/2020 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC avverso la sentenza n. 228/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/03/2020 R.G.N. 831/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso depositato in data 23/07/2015 la [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano adiva il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l’INAIL e chiedeva di accertare l’insussistenza in capo alla ricorrente dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni del lavoro di cui agli artt. 1 e 4 del d.P.R. numero 1124/1965 per il personale orchestrale operante nel golfo mistico e per le maschere allorquando adibite alle cc.dd. prestazioni di leggio con conseguente esonero dal versamento dei relativi premi e contributi, degli interessi e sanzioni pretesi dall’INAIL con il verbale di accertamento e notificazione emesso in data 29/05/2014. 1.1. Con diverso ricorso depositato in data 14/01/2016 la [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano adiva il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento emessa sulla base del medesimo verbaledi accertamento da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento della complessiva somma di euro 1.492.073,85. 1.2. L’INAIL si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto delle domande. 1.3. Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, riuniti i ricorsi, con la sentenza n. 3393/2017 accoglieva le domande della Fondazione dichiarando insussistente l’obbligo assicurativo affermato dall’INAIL. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INAIL. [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in grado di appello. Con la sentenza n.228/220 depositata in data 17/03/2020 la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, ha respinto l’appello e ha condannato l’INAIL alle spese. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL articolando un unico strumento di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano si è costituita in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. 4. La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/11/2025. Considerato che: 1. In via preliminare occorre valutare l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano. 2. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 17/03/2020, durante l’emergenza pandemica, nella vigenza dell’art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 secondo il quale: «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Il termine è stato successivamente prorogato fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Secondo la parte controricorrente il termine di sei mesi decorrerebbe dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sarebbe scaduto in data 11/11/2020 con conseguente tardività del ricorso notificato in data 12/11/2020. 4. In senso contrario, osserva il Collegio, deve rilevarsi come la sospensione legale dei termini disposta dalla norma appena citata si sia prolungata fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e come il termine semestrale per la proposizione del ricorso sia iniziato a decorrere dal 12/05/2020 con scadenza il 12/11/2020. Il ricorso è stato proposto l’ultimo giorno utile. 5. In tal senso si considerino i principi affermati da questa Corte in materia di ripresa (o di avvio) della decorrenza di un termine influenzato dalla sospensione legale: in tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 14147 ). Ed ancora: in tema diimpugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, comma 1, c.p.c., la sospensione deitermini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "diesa quo non computatur intermine", esso decorre dal 16 settembre; inoltre poiché il periodo feriale è da ritenersi, ai fini "de quibus", "neutro", e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui dopo una prima sospensione iltermine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cass. 15/02/2018, n.3787). 5.1. Si consideri, poi, che «il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e 2963, comma 4 c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere» (Cass. 31/08/2015, n.17313). 5.2. La medesima ricostruzione è stata di recente confermata da questa Corte nella pronuncia Cass. 26/08/2025, n. 23934 che ha affermato gli stessi principi in ordine alla decorrenza di un termine per la proposizione del ricorso giudiziale che, anche applicandosi la sospensione legale prevista dall’art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, iniziava, appunto, a decorrere dal 12/05/2020. 6. Va, per queste ragioni, respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività. 7. Con l’unico motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124/1965 (testo unico degli infortuni sul lavoro) e dell’art. 3, comma 3, del d.l. 345/2000 convertito, con modificazioni, in legge 6/2001, il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.». 7.1. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata meriterebbe censura perché, non avendo riconosciuto l’esposizione a rischio del personale orchestrale e delle maschere addette alle prestazioni di leggio della fondazione Teatro alla Scala, non si sarebbe attenuta alla progressiva estensione operata, in via interpretativa, dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità riguardo alla tutela obbligatoria INAIL oggetto di disciplina generale e tanto più in relazione alla nozione, ampliata, di rischioambientale al quale possano essere esposti i lavoratori. 7.2. La parte ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe «escluso l’obbligo assicurativo sulla base degli esiti di una discutibile consulenza tecnica di ufficio, peraltro non correttamente interpretata, la quale, pur avendo ritenuto estremamente ridotto il rischio concreto nell’ambito del Teatro, ambiente di lavoro, non lo aveva ritenuto del tutto inesistente non considerando che in base alla normativa antinfortunistica, l’obbligo assicurativo sussiste per la sola possibilità astratta e remota delverificarsi del rischio». 7.3. La sentenza impugnata avrebbe, altresì, errato nel ritenere di rilievo, in senso contrario alla sussistenza dell’obbligo assicurativo, la stessa circolare INAIL n. 47 del 10/06/1999 e nell’interpretare il precedente costituito dalla decisione di Cass. 21946/2018. Nella fattispecie, secondo il ricorrente, si sarebbe errato nel considerare il “golfo mistico”, nel quale operano gli orchestrali e le maschere, separato e non soggetto ai rischi tipici del palcoscenico sicchédoveva ritenersi che detto personale fosse coinvolto nel rischio ambientale tipico dell’ambiente teatro e del palcoscenico. Per questa via la sentenza impugnata avrebbe anche trascurato erroneamente la giurisprudenza di merito e di legittimità che da tempo estende l’assicurazione obbligatoria ai lavoratori, financo intellettuali, che comunque svolgono la loro attività in ambienti in cui si svolgono attività di altri lavoratori comunque assicurate e tato allaluce degli artt. 3 e 38 Costituzione. 8. In ordine al motivo di impugnazione va rilevato che, nelle more del procedimento e dopo il deposito del ricorso, è entrato in vigore il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che, con una disposizione specifica (articolo 66, commi 5, 5-bis e 5- ter), ha stabilito quanto segue: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico- sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.-5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore,nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi. - 5 - ter. I giud izi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». 9. Preso atto dello ius superveniens, l’INAIL nella memoria illustrativa ha chiesto limitarsi il suo ricorso ai premi pretesi per le maschere addette a prestazioni di leggio e ha preso atto della causa di estinzione del giudizio con riguardo al personale orchestrale. 10. Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio con riguardo ai premi per il personale orchestrale. 11. Il ricorso deve, invece, essere definito in ordine ai premi per le maschere addette a prestazioni di leggio. Ad avviso del Collegio il ricorso spiegato sul punto con il motivo sintetizzato ai punti 7, 7.1., 7.2. e 7.3. della presente motivazione è inammissibile. 12. Va premesso che, nel vigore della previgente disciplina e prima della novella, rimaneva esente da censure l’inquadramento giuridico della fattispecie e della condizione delle maschere addette a funzioni leggio operato dalla Corte di Appello. La Corte territoriale ebbe infatti ad escludere l’obbligo assicurativo del personale che opera nel corpo mistico (e cioè anche delle maschere addette ai leggii) ove fossero state presenti adeguate strutture idonee a separare il corpo mistico dal palcoscenico e così ad escludere, per quel personale, la condivisione del rischio ambientale proprio del personale operante sul palcoscenico. La Corte di Appello si è adeguata alla pronuncia di questa Corte, Cass. 10/09/2018, n. 21946, che ebbe a pronunciare su analoga controversia tra Inail e un [OSCURATO:PERSONA]. 13. Il motivo è, così, inammissibile perché contesta, peraltro in modo generico con riguardo alla posizione delle maschere e riferendosi essenzialmente al personale orchestrale, l’accertamento del rischio ambientale come condotto dal Tribunale e dalla Corte di appello con l’ausilio della consulenza tecnica; si contesta la valutazione del materiale istruttorio e si propone una ricostruzione del compendio probatorio alternativa a quella condotta dalla Corte territoriale con apprezzamento in fatto irriferibilealla Corte di cassazione. 14. L’estinzione del giudizio con riguardo ai premi pretesi dagli orchestrali impone di rivedere la disciplina delle spese. Ferma la compensazione delle spese di lite operata dal Tribunale quanto al primo grado, vanno, in ragione dell’art. 66, comma 5-ter,d.l. 25/05/2021, n. 73, compensate le spese del giudizio di appello in relazione alla domanda riguardante i premi del personale orchestrale. L’INAIL va condannata a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano le spese del grado di appello in relazione alla domanda riguardante i premi per le maschere, spese che si liquidano in dispositivo tenendo conto del minor valore della controversia se riferito alla parte di domanda per la quale non opera l’estinzione. 15. Vanno compensate per intero le spese del grado di legittimità. P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio con riferimento ai premi richiesti per il personale orchestrale; dichiara nel resto inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di appello in relazione alla domanda riguardante i premi del personale orchestrale; condanna l’INAIL a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano le spese del grado di appello in relazione alla domanda riguardante i premi per le maschere, spese che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge; compensa le spese del giudizio di legittimità. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza