CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: (3.) SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/12/2020 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto del medesimo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente pronunzia che aveva riformato quella liberatoria di primo grado, ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e per quello di cui all'art. 648-ter c.p. contestatigli. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli articolando tre motivi. 2.1 Con i primi due deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai collaboratori Schiavone e Barracano. Viene eccepito in particolare il travisamento di tali dichiarazioni, anche in quanto non considerate dalla Corte nella loro interezza, con riguardo alla vicenda degli assegni costituenti il provento delle attività illecite del sodalizio che l'imputato avrebbe "cambiato" consentendo dunque all'associazione di riciclare tali proventi. Sostiene il ricorrente come lo Schiavone, già reggente del clan camorristico, abbia evidenziato l'essenzialità di tale attività per l'associazione e, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la quale ha qualificato le sue dichiarazioni in proposito come de relato, di aver avuto conoscenza diretta del fatto che il Monco era a disposizione del sodalizio e veniva utilizzato per cambiare gli assegni, i quali materialmente gli venivano recapitati da [OSCURATO:PERSONA]. Il collaborante avrebbe poi precisato di essere stato costantemente rendicontato sulla disponibilità del Monco da un altro affiliato, [OSCURATO:PERSONA], il cui figlio intratteneva peraltro leciti rapporti commerciali con l'imputato. La Corte avrebbe inoltre pretermesso anche la parte della deposizione dello Schiavone in cui il collaboratore ha illustrato i benefici ritratti dal Monco dalla sua collaborazione con l'associazione, consistenti nella sua esenzione dal pagamento del "pizzo", nella garanzia di essere il fornitore dei negozi controllati dal clan e nella possibilità di avvalersi della forza intimidatrice del sodalizio per il recupero dei propri crediti commerciali. Quanto al contributo del Barracano, già dipendente del Monco, questi avrebbe assistito direttamente alle operazioni di cambio in numerose occasioni, confermando in tal senso le dichiarazioni dello Schiavone. Ma le propalazioni del collaboratore contrasterebbero anche la valenza attribuita dalla Corte territoriale agli esiti della perquisizione eseguita a carico dell'imputato, nel corso della quale venivano rinvenuti alcuni assegni il cui possesso veniva attribuito, alla luce dei relativi importi, alle lecite relazioni commerciali intercorrenti tra il Monco ed il figlio del Diana. Infatti, nulla escluderebbe che l'imputato - come sarebbe tipico nel caso di imprenditore "colluso" - abbia coniugato attività imprenditoriale e di fiancheggiamento del sodalizio camorristico, posto che il Barracano - le cui dichiarazioni sarebbero state del tutto ignorate sul punto dalla sentenza impugnata - ha riferito che gli assegni alla cui consegna egli ha assistito avevano importi ben più rilevanti di quelli riportati nei titoli sequestrati. Il collaboratore avrebbe poi precisato quale vantaggio l'imputato avrebbe tratto dalla sua collusione con il sodalizio, ossia la protezione da parte del clan e la promozione della sua impresa di grossista del caffè presso i bar della zona da parte del Diana. Dichiarazione che se non del tutto convergente con quelle dello Schiavone illogicamente la Corte non avrebbe considerato quantomeno compatibile con queste ultime. Il giudice del rinvio avrebbe poi ignorato l'intercettazione ambientale segnalata con il gravame di merito e idonea a comprovare almeno un episodio di "cambio assegni" in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non si sarebbe poi attenuta al vincolo di rinvio, posto che in sede rescindente era stato imposto di valutare i contributi dichiarativi dei collaboratori alla luce dei principi affermati da Sez. U, n. 2084 del 29/11/2012, Aquilina, secondo la quale la chiamata in reità o in correità de relato può trovare come unico riscontro anche altra dichiarazione dello stesso genere, qualora le due dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale dei fatti. 2.2 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per non aver disposto d'ufficio il giudice del rinvio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere ad una nuova audizione dei collaboratori sopra menzionati, come invece necessario anche nel giudizio di rinvio secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità e non ostandovi il fatto che appellante nel caso di specie fosse la parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come accennato con i primi due motivi il P.g. ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori Schiavone e Barracano, anche perché asseritamente non valutate nel loro complesso. Quanto al primo profilo va ribadito che è inammissibile la deduzione del vizio della violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p., non trattandosi di disposizione la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come invece richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n.44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Per quanto concerne invece i denunziati vizi di motivazione il ricorso si rivela generico nella misura in cui si limita ad estrapolare singoli brani dalle deposizioni dei due collaboratori, senza riportarle o allegarle nella loro integralità e non consentendo così di apprezzare l'effettiva consistenza delle asserite lacune valutative che caratterizzerebbero l'apparato motivazionale della sentenza. Peraltro il ricorrente nemmeno si è compiutamente confrontato con lo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, né ha chiarito in che termini la vicenda dei "cambio assegni", che costituiva solo uno degli elementi su cui si fondava l'originaria accusa formulata nei confronti del Monco, sarebbe di per sé sufficiente ad integrare il concorso nell'associazione camorristica contestato a quest'ultimo. Manifestamente infondata è infine la deduzione della violazione del vincolo di rinvio, atteso che la Corte territoriale non ha in alcun modo smentito il principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, ma si è semplicemente limitata a valutare la consistenza della prospettata convergenza dei contributi dei collaboratori, senza sostenere che il reciproco riscontro non possa essere apprezzato qualora questi siano costituiti da dichiarazioni de relato. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Ed infatti la necessità di rinnovare O l'assunzione delle prove dichiarative nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza d'appello che abbia ribaltato quella assolutoria di primo grado affermata da Sez. 5, Sentenza n. 3007 del 24/11/2020, dep. 2021, Marino, Rv. 280257 evocata nel ricorso (e che ha trovato parziale riscontro nella successiva Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 21/10/2021, dep. 2022, S., Rv. 282841) non solo non è un principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, ma, soprattutto, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice di rinvio abbia ribadito la riforma dell'esito assolutorio del primo giudizio, come agevolmente si ricava dalla lettura delle motivazioni delle due pronunzie citate. Per consolidato insegnamento di questa Corte, invece, alcun obbligo di rinnovazione grava sul giudice dell'appello che riformi in ottica assolutoria il verdetto di condanna pronunziato in primo grado (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430) ovvero confermi la decisione impugnata, sia che questa abbia condannato l'imputato, sia che, a maggior ragione, l'abbia assolto (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob, Rv. 278389). Ed in tal senso alcuna rilevanza assume il fatto che il ribaltamento in chiave assolutoria o la conferma avvenga a seguito dell'annullamento della precedente sentenza d'appello in sede di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671).