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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 1981

Cassazione n. 05200/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1981 avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pescara condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 660 cod. pen., che risultava commesso a Penne il 14/09/2016.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori acquisiti, che non consentivano di configurare la fattispecie di reato contestata all'imputato ex art. 660 cod. pen. e si ritenevano inidonei alla formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

Occorre premettere che il Tribunale di Pescara riteneva il compendio probatorio acquisito univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, che poneva in essere le condotte moleste oggetto di contestazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava all'interno del bar denominato "[OSCURATO:PERSONA]", gestito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Deve, tuttavia, rilevarsi che l'arco temporale contenuto nel quale si concretizzavano gli accadimenti criminosi - compreso in un'ora - e la condizione di ubriachezza in cui versava il ricorrente non consentono di ritenere configurabile il requisito della petulanza, indispensabile per configurare la fattispecie contestata a Della Marra ex artt. 81, comma secondo, e 660 cod. pen., così come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato» (Sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, dep. 2012, Zigrino, Rv. 252063-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep. 2018, Girone, Rv. 272397-01). v I comportamenti contestati a [OSCURATO:PERSONA], invero, secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Pescara, sono riconducibili alla diversa fattispecie di cui all'art. 688 cod. pen., che è stata depenalizzata dall'art. 54 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, rendendo incontroversa l'assenza di illiceità delle condotte moleste ascritte all'imputato.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 02/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1981 avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pescara condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 660 cod. pen., che risultava commesso a Penne il 14/09/2016. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori acquisiti, che non consentivano di configurare la fattispecie di reato contestata all'imputato ex art. 660 cod. pen. e si ritenevano inidonei alla formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. Occorre premettere che il Tribunale di Pescara riteneva il compendio probatorio acquisito univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, che poneva in essere le condotte moleste oggetto di contestazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava all'interno del bar denominato "[OSCURATO:PERSONA]", gestito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Deve, tuttavia, rilevarsi che l'arco temporale contenuto nel quale si concretizzavano gli accadimenti criminosi - compreso in un'ora - e la condizione di ubriachezza in cui versava il ricorrente non consentono di ritenere configurabile il requisito della petulanza, indispensabile per configurare la fattispecie contestata a Della Marra ex artt. 81, comma secondo, e 660 cod. pen., così come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato» (Sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, dep. 2012, Zigrino, Rv. 252063-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep. 2018, Girone, Rv. 272397-01). v I comportamenti contestati a [OSCURATO:PERSONA], invero, secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Pescara, sono riconducibili alla diversa fattispecie di cui all'art. 688 cod. pen., che è stata depenalizzata dall'art. 54 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, rendendo incontroversa l'assenza di illiceità delle condotte moleste ascritte all'imputato. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 02/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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