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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 36683/2021

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A Cron. 36 6 8 3 R.G.N. 14365/2017 SENTENZA sul ricorso 14365/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 330 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] - intimato - nonchè contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 10705/2016 della COMM.TRIB.REG., CAMPANIA, depositata il 29/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso R.G.N. 14365-17 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro notificati dall'Agenzia delle entrate per riqualificazione di un atto di compravendita stipulato in data 30.6.2009, relativo ad un terreno agricolo con annesso fabbricato, so- stenendo l'incongruità nel merito del maggior valore accertato. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n. 15792/2014, rigettava il ricorso dei contribuenti, assumendo la con- gruità del valore accertato dall'Ufficio.

I contribuenti proponevano appello, riferendo di avere ricevuto una cartella di pagamento per re- cupero spese di giudizio su sentenza definitiva n. 15792/21/14, così apprendendo che la [OSCURATO:PERSONA] si era pro- nunciata senza gli stessi avessero mai ricevuto, né a mezzo di servizio postale, né a mezzo PEC al difensore, l'avviso di trattazione del ricor- so.

Pertanto, erratamente il giudice del gravame aveva scritto nella mo- tivazione della sentenza che "all'udienza dibattimentale le parti si ri- portano alle loro deduzioni scritte".

Nell'atto di appello i ricorrenti eccepivano l'omessa comunicazione al- le parti costituite della data di discussione della controversia, ex art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, e l'apparente motivazione della sentenza im- pugnata sui valori attribuiti al bene oggetto di valutazione. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 10705 del 2016, dichiarava inammissibile l'appello, in ragione della tardività dell'impugnazione, assumendo che dalla documentazione in atti risul- R.G.N. 14365-17 tava che ad entrambi i contribuenti era stata data comunicazione della decisione di primo grado, depositata in data 17 giugno 2014. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memoria depositata in data 20.9.2021, ha concluso per il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i motivi di ricorso i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del [OSCURATO:PERSONA] approvato con d.P.R. n. 655/1982, dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982 e succ.mod., dell'art. 25 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Min. [OSCURATO:PERSONA] ( G.U.

Serie Generale n. 242 del 15.10.2008; dell'art. 25 Allegato A alla Delibera n. 385/13/[OSCURATO:PERSONA] di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di [OSCURATO:PERSONA] - Versione approvata con modifiche dall'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni) in rela- zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra e parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Si lamenta che i giudici di appello non avrebbero in alcun modo moti- vato sulla questione della mancata comunicazione al domicilio eletto della decisione di primo grado, che sarebbe stata effettuata a mezzo raccomandate a.r. restituite al mittente per compiuta giacenza, aggiun- gendo che la difesa non avrebbe contestato in alcun modo la mancata comunicazione della sentenza di primo gra do presso il domicilio cieli- R.G.N. 14365-17 to, essendosi genericamente limitata ad affermare di non averla ricevu- ta, con il conseguente rigetto dell'istanza di rimessione in termini.

Secondo i contribuenti, nella fattispecie, delle giacenze delle racco- mandate non sarebbe mai stata data notizia al destinatario in modo da porlo in condizione di procedere al ritiro delle stesse ed, invero, di tali avvisi di giacenza non vi sarebbe prova alcuna agli atti della Commis- sione Tributaria Regionale.

Dalla lettura degli atti processuali emergerebbe, invece, che il disposi- tivo della sentenza della CTP non sarebbe stato affatto comunicato al contribuente né nel domicilio eletto presso il difensore, né in altro luo- go.

Gli atti notificatori recherebbero unicamente sul frontespizio una annotazione manoscritta mod 26 12.30 1/7/14 Matt (non sottoscritta né timbrata) e, nella parte superiore, un timbro di due righe "al mitten- te — per compiuta giacenza" senza altra indicazione, né sottoscrizione, né timbro postale, sicché da questi incomprensibili dati non si rivele- rebbe in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incari- cato, il quale non avrebbe sottoscritto nessuna parte dell'atto, né dell'avvenuto effettivo rilascio dell'avviso di giacenza al destinatario, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento.

La compiuta giacenza, come accertato in fatto dai giudici del gravame, non sarebbe risultata debitamente attestata dall'ufficiale postale sulle cartoline relative alla raccomandate in questione, con la conseguenza che le comunicazioni non avrebbero dovuto essere ritenute dai giudici di appello come regolarmente effettuate.

Si lamenta, inoltre, che i giudici della [OSCURATO:PERSONA]- nale avrebbero omesso di valutare la denuncia sull'ammissibilità dell'appello ritenuto dei ricorrenti non tardivo sulla scorta della rile- vanza delle contestate omesse comunicazioni dell'avviso di trattazione R.G.N. 14365-17 e del dispositivo della sentenza, rispetto alla decorrenza del termine lungo di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1.Le critiche sono fondate, per i principi di seguito enunciati. a)I giudici di appello, con accertamento in fatto, hanno precisato che: "Dalla documentazione in atti, con particolare rifirimento al fascicolo di primo grado, risulta che ad entrambi i contribuenti ricorrenti fosse stata data comunica- .ione della decisione di primo grado, depositata in data 17 giugno 2014.

In parti- colare sia il Monti che il Alzgliaccio avevano ricevuto detta comunicnione presso il difensore costituito dott. [OSCURATO:PERSONA] nicis, con studio in Napoli, alla via Duomo n. 266, presso il quale entrambi erano domiciliati, come risulta dall'atto introduttivo del giudkio di primo grado.

Entrambe dette le dette comunica.zione ri- sultano effettuate a me.uo raccomandate a. r, restituite al mittente per compiuta giacen.za in data 22 settembre 2014 e, quindi, affisse all'albo dal 24 settembre 2014 al 20 novembre 2014 ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.1 s. 546 /1992". b)Nella specie, le comunicazioni di rito sono avvenute a mezzo posta con racc. a.r. relativamente alle quali, secondo la [OSCURATO:PERSONA]- taria Regionale si è formata la compiuta giacenza.

Dai fatti di causa emerge che l'Ufficio ha allegato anche la raccomandata in giacenza presso l'[OSCURATO:PERSONA], ritenuta ritualmente notificata per mancato ri- tiro da parte del contribuente decorsi dieci giorni dalla spedizione della stessa ed il ritorno al mittente per compiuta giacenza.

I contribuenti, invero, non contestano tale adempimento procedimen- tale, denunciando, invece, che: "le raccomandate rispedite al mittente per asse- rita compiuta giacen.za non conterrebbero nel loro coipus la prova del rilascio dell'avviso di giacelka a/ destinatario ne' la trasmissione a meo raccomandata di questo avviso al destinatario" (pag. 36 ricorso per cassazione).R.G.N. 14365-17 Si deduce anche che non sarebbe mai stata data notizia al destinatario delle giacenze delle raccomandate, in modo da porlo in condizione di procedere al ritiro delle stesse. c)Alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari (nella specie la sentenza della CTP), trova applicazione la legge n. 890/1982, e non le norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (D.M. 1/10/2008).

La legge 890 del 1982 stabilisce che, in caso di tempora- nea assenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere la no- tifica nel luogo in cui la stessa deve essere eseguita, l'operatore postale deve dare notizia al destinatario del tentativo di notifica, mediante av- viso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta di ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

La notificazione si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedi- zione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifi- ca e del deposito dell'atto.

Ciò in conformità con il principio espresso da questa Corte secondo cui, in caso di notifica diretta a mezzo posta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinata- rio, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. n. 16183 del 2021).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10012 del 15.4.2021, hanno recentemente affermato che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della rac- R.G.N. 14365-17 comandata, che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'Ufficio postale (cosiddetto CAD), non essendo a tale fine suf- ficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesi- ma.

Conseguentemente, il perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata è un effetto provvisorio, condizionato dalla verifica giudiziale riferita all'avviso di ricevimento della seconda raccomandata.

Secondo i giudici di legittimità: "L a prodtkione dell'avviso di ricevimento del- la CAD costituisce l'indefe ttibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di pe'eionamento della procedura notificato/7.a secondo le citate disposkioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/1992, che, qualora ritenuta giudkialmente raggiunta, trasforma tale effetto 'da provvisorio' a 'definitivo'.

Il che corrisponde al- la configurarione strutturale, pelle. ttamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie subprocedzMentale a formazione progressiva, secondo un'intetpreta.zione conforme a Costittkione nei richiamati principi': Essendo del tutto pacifico che, nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato se tale onere probatorio sia sta- to assolto, non emergendo dal contenuto della motivazione della sen- tenza impugnata che la prova della ritualità del procedimento notifica- torio sia stata fornita dall'Ufficio mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd.

CAD) (atteso che come si è detto che non è sufficiente la prova dell'avvenuta spedi- zione della raccomandata medesima), la sentenza va in parte qua cassa- ta, con rinvio al giudice del merito perché provveda a tale accertamen- to.R.G.N. 14365-17

1.2. Le critiche sono fondate anche sotto un altro profilo. [OSCURATO:PERSONA] rileva che i contribuenti rubricano le censure ponendola in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. sebbene nello sviluppo illustrativo del motivo predicano un vizio di omessa pronuncia (art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.) della sentenza impugnata, laddove lamenta- no che il giudice del merito non avrebbe pronunciato sulla doglianza proposta in appello riguardante l'omessa comunicazione alle parti co- stituite della data di discussione della controversia ex art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, e del dispositivo della sentenza.

Il contenuto del motivo di appello è stato riportato in ricorso, in os- sequio al principio di autosufficienza.

Il predetto mezzo, pur non correttamente proposto dovendosi ritenere un vizio di omessa pronuncia nella sentenza impugnata, piuttosto che un vizio di violazione di legge o di motivazione riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è comunque ammissibile, atteso che: "L'erronea intitola.zione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualifi- ca_zione della sua sussun.zione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., ne' determina l'inammissibilità del ricorso, se dalfarticola:zione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato" (Cass. n. 4036 del 2014; Cass. n. 10862 del 2018).

Invero, non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che si sia proceduto all'accertamento dell'invio della comunicazione del di- spositivo della sentenza ai sensi dell'art. 37 comma 2, del d.P.R. n. 546 del 1992, o dell'avviso trattazione dell'udienza, quest'ultimo adempi- mento necessario, dovendosi condividere quanto precisato da questa Corte con sentenza n. 27612 del 2011 (conf.

Cass. n. 23607 del 2012; Cass. n. 11487 del 2013; Cass. n. 1786 del 2016), secondo cui: "In tema di conten.zioso tributario, poiché l'art. 33 del d.1 s. 31 dicembre 1992, n. 546, R.G.N. 14365-17 prevede che la tratta.zione della controversia avvenga in pubblica udien.za su istanza di almeno una delle parti da notificare alle altre parti costituite, la discussione, av- venuta senza la notifica dell'apposita istanza alla controparte, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa del litigante non avvisato e assente, che comporta la nullità dell'udiena di discussione, tenuta sena la rituale partecipa:zione di uno dei soggetti interessati, nonché della sentena e di ogni altro atto conseguente".

L'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della de- cisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (Cass. n. 18279 del 2018).

Anche sotto tale profilo la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito, perché provveda a tale accertamento. 2.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, per il riesame della controversia sulla base dei principi espressi, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spe- se del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in di- versa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A Cron. 36 6 8 3 R.G.N. 14365/2017 SENTENZA sul ricorso 14365/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 330 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] - intimato - nonchè contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 10705/2016 della COMM.TRIB.REG., CAMPANIA, depositata il 29/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso R.G.N. 14365-17 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro notificati dall'Agenzia delle entrate per riqualificazione di un atto di compravendita stipulato in data 30.6.2009, relativo ad un terreno agricolo con annesso fabbricato, so- stenendo l'incongruità nel merito del maggior valore accertato. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n. 15792/2014, rigettava il ricorso dei contribuenti, assumendo la con- gruità del valore accertato dall'Ufficio. I contribuenti proponevano appello, riferendo di avere ricevuto una cartella di pagamento per re- cupero spese di giudizio su sentenza definitiva n. 15792/21/14, così apprendendo che la [OSCURATO:PERSONA] si era pro- nunciata senza gli stessi avessero mai ricevuto, né a mezzo di servizio postale, né a mezzo PEC al difensore, l'avviso di trattazione del ricor- so. Pertanto, erratamente il giudice del gravame aveva scritto nella mo- tivazione della sentenza che "all'udienza dibattimentale le parti si ri- portano alle loro deduzioni scritte". Nell'atto di appello i ricorrenti eccepivano l'omessa comunicazione al- le parti costituite della data di discussione della controversia, ex art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, e l'apparente motivazione della sentenza im- pugnata sui valori attribuiti al bene oggetto di valutazione. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 10705 del 2016, dichiarava inammissibile l'appello, in ragione della tardività dell'impugnazione, assumendo che dalla documentazione in atti risul- R.G.N. 14365-17 tava che ad entrambi i contribuenti era stata data comunicazione della decisione di primo grado, depositata in data 17 giugno 2014. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memoria depositata in data 20.9.2021, ha concluso per il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i motivi di ricorso i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del [OSCURATO:PERSONA] approvato con d.P.R. n. 655/1982, dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982 e succ.mod., dell'art. 25 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Min. [OSCURATO:PERSONA] ( G.U. Serie Generale n. 242 del 15.10.2008; dell'art. 25 Allegato A alla Delibera n. 385/13/[OSCURATO:PERSONA] di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di [OSCURATO:PERSONA] - Versione approvata con modifiche dall'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni) in rela- zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra e parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si lamenta che i giudici di appello non avrebbero in alcun modo moti- vato sulla questione della mancata comunicazione al domicilio eletto della decisione di primo grado, che sarebbe stata effettuata a mezzo raccomandate a.r. restituite al mittente per compiuta giacenza, aggiun- gendo che la difesa non avrebbe contestato in alcun modo la mancata comunicazione della sentenza di primo gra do presso il domicilio cieli- R.G.N. 14365-17 to, essendosi genericamente limitata ad affermare di non averla ricevu- ta, con il conseguente rigetto dell'istanza di rimessione in termini. Secondo i contribuenti, nella fattispecie, delle giacenze delle racco- mandate non sarebbe mai stata data notizia al destinatario in modo da porlo in condizione di procedere al ritiro delle stesse ed, invero, di tali avvisi di giacenza non vi sarebbe prova alcuna agli atti della Commis- sione Tributaria Regionale. Dalla lettura degli atti processuali emergerebbe, invece, che il disposi- tivo della sentenza della CTP non sarebbe stato affatto comunicato al contribuente né nel domicilio eletto presso il difensore, né in altro luo- go. Gli atti notificatori recherebbero unicamente sul frontespizio una annotazione manoscritta mod 26 12.30 1/7/14 Matt (non sottoscritta né timbrata) e, nella parte superiore, un timbro di due righe "al mitten- te — per compiuta giacenza" senza altra indicazione, né sottoscrizione, né timbro postale, sicché da questi incomprensibili dati non si rivele- rebbe in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incari- cato, il quale non avrebbe sottoscritto nessuna parte dell'atto, né dell'avvenuto effettivo rilascio dell'avviso di giacenza al destinatario, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento. La compiuta giacenza, come accertato in fatto dai giudici del gravame, non sarebbe risultata debitamente attestata dall'ufficiale postale sulle cartoline relative alla raccomandate in questione, con la conseguenza che le comunicazioni non avrebbero dovuto essere ritenute dai giudici di appello come regolarmente effettuate. Si lamenta, inoltre, che i giudici della [OSCURATO:PERSONA]- nale avrebbero omesso di valutare la denuncia sull'ammissibilità dell'appello ritenuto dei ricorrenti non tardivo sulla scorta della rile- vanza delle contestate omesse comunicazioni dell'avviso di trattazione R.G.N. 14365-17 e del dispositivo della sentenza, rispetto alla decorrenza del termine lungo di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1.Le critiche sono fondate, per i principi di seguito enunciati. a)I giudici di appello, con accertamento in fatto, hanno precisato che: "Dalla documentazione in atti, con particolare rifirimento al fascicolo di primo grado, risulta che ad entrambi i contribuenti ricorrenti fosse stata data comunica- .ione della decisione di primo grado, depositata in data 17 giugno 2014. In parti- colare sia il Monti che il Alzgliaccio avevano ricevuto detta comunicnione presso il difensore costituito dott. [OSCURATO:PERSONA] nicis, con studio in Napoli, alla via Duomo n. 266, presso il quale entrambi erano domiciliati, come risulta dall'atto introduttivo del giudkio di primo grado. Entrambe dette le dette comunica.zione ri- sultano effettuate a me.uo raccomandate a. r, restituite al mittente per compiuta giacen.za in data 22 settembre 2014 e, quindi, affisse all'albo dal 24 settembre 2014 al 20 novembre 2014 ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.1 s. 546 /1992". b)Nella specie, le comunicazioni di rito sono avvenute a mezzo posta con racc. a.r. relativamente alle quali, secondo la [OSCURATO:PERSONA]- taria Regionale si è formata la compiuta giacenza. Dai fatti di causa emerge che l'Ufficio ha allegato anche la raccomandata in giacenza presso l'[OSCURATO:PERSONA], ritenuta ritualmente notificata per mancato ri- tiro da parte del contribuente decorsi dieci giorni dalla spedizione della stessa ed il ritorno al mittente per compiuta giacenza. I contribuenti, invero, non contestano tale adempimento procedimen- tale, denunciando, invece, che: "le raccomandate rispedite al mittente per asse- rita compiuta giacen.za non conterrebbero nel loro coipus la prova del rilascio dell'avviso di giacelka a/ destinatario ne' la trasmissione a meo raccomandata di questo avviso al destinatario" (pag. 36 ricorso per cassazione).R.G.N. 14365-17 Si deduce anche che non sarebbe mai stata data notizia al destinatario delle giacenze delle raccomandate, in modo da porlo in condizione di procedere al ritiro delle stesse. c)Alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari (nella specie la sentenza della CTP), trova applicazione la legge n. 890/1982, e non le norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (D.M. 1/10/2008). La legge 890 del 1982 stabilisce che, in caso di tempora- nea assenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere la no- tifica nel luogo in cui la stessa deve essere eseguita, l'operatore postale deve dare notizia al destinatario del tentativo di notifica, mediante av- viso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta di ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. La notificazione si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedi- zione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifi- ca e del deposito dell'atto. Ciò in conformità con il principio espresso da questa Corte secondo cui, in caso di notifica diretta a mezzo posta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinata- rio, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. n. 16183 del 2021). Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10012 del 15.4.2021, hanno recentemente affermato che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della rac- R.G.N. 14365-17 comandata, che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'Ufficio postale (cosiddetto CAD), non essendo a tale fine suf- ficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesi- ma. Conseguentemente, il perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata è un effetto provvisorio, condizionato dalla verifica giudiziale riferita all'avviso di ricevimento della seconda raccomandata. Secondo i giudici di legittimità: "L a prodtkione dell'avviso di ricevimento del- la CAD costituisce l'indefe ttibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di pe'eionamento della procedura notificato/7.a secondo le citate disposkioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/1992, che, qualora ritenuta giudkialmente raggiunta, trasforma tale effetto 'da provvisorio' a 'definitivo'. Il che corrisponde al- la configurarione strutturale, pelle. ttamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie subprocedzMentale a formazione progressiva, secondo un'intetpreta.zione conforme a Costittkione nei richiamati principi': Essendo del tutto pacifico che, nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato se tale onere probatorio sia sta- to assolto, non emergendo dal contenuto della motivazione della sen- tenza impugnata che la prova della ritualità del procedimento notifica- torio sia stata fornita dall'Ufficio mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD) (atteso che come si è detto che non è sufficiente la prova dell'avvenuta spedi- zione della raccomandata medesima), la sentenza va in parte qua cassa- ta, con rinvio al giudice del merito perché provveda a tale accertamen- to.R.G.N. 14365-17 1.2. Le critiche sono fondate anche sotto un altro profilo. [OSCURATO:PERSONA] rileva che i contribuenti rubricano le censure ponendola in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. sebbene nello sviluppo illustrativo del motivo predicano un vizio di omessa pronuncia (art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.) della sentenza impugnata, laddove lamenta- no che il giudice del merito non avrebbe pronunciato sulla doglianza proposta in appello riguardante l'omessa comunicazione alle parti co- stituite della data di discussione della controversia ex art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, e del dispositivo della sentenza. Il contenuto del motivo di appello è stato riportato in ricorso, in os- sequio al principio di autosufficienza. Il predetto mezzo, pur non correttamente proposto dovendosi ritenere un vizio di omessa pronuncia nella sentenza impugnata, piuttosto che un vizio di violazione di legge o di motivazione riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è comunque ammissibile, atteso che: "L'erronea intitola.zione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualifi- ca_zione della sua sussun.zione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., ne' determina l'inammissibilità del ricorso, se dalfarticola:zione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato" (Cass. n. 4036 del 2014; Cass. n. 10862 del 2018). Invero, non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che si sia proceduto all'accertamento dell'invio della comunicazione del di- spositivo della sentenza ai sensi dell'art. 37 comma 2, del d.P.R. n. 546 del 1992, o dell'avviso trattazione dell'udienza, quest'ultimo adempi- mento necessario, dovendosi condividere quanto precisato da questa Corte con sentenza n. 27612 del 2011 (conf. Cass. n. 23607 del 2012; Cass. n. 11487 del 2013; Cass. n. 1786 del 2016), secondo cui: "In tema di conten.zioso tributario, poiché l'art. 33 del d.1 s. 31 dicembre 1992, n. 546, R.G.N. 14365-17 prevede che la tratta.zione della controversia avvenga in pubblica udien.za su istanza di almeno una delle parti da notificare alle altre parti costituite, la discussione, av- venuta senza la notifica dell'apposita istanza alla controparte, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa del litigante non avvisato e assente, che comporta la nullità dell'udiena di discussione, tenuta sena la rituale partecipa:zione di uno dei soggetti interessati, nonché della sentena e di ogni altro atto conseguente". L'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della de- cisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (Cass. n. 18279 del 2018). Anche sotto tale profilo la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito, perché provveda a tale accertamento. 2.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, per il riesame della controversia sulla base dei principi espressi, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spe- se del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in di- versa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio