CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25190/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione è manifestamente infondato avendo la Corte di appello, come imposto dal giudizio di rinvio in seguito ad annullamento da parte di questa Suprema Corte, apprezzato i presupposti ex art. 132 e 133 cod. pen. per addivenire ad un corretto calcolo della pena, analogamente al fatto di essere l'imputato un soggetto ultraottuagenario (come anche rilevato a pag. 5 della sentenza in cui sono specificamente scanditi i singoli aumenti operati sulla pena individuata per il reato di tentata estorsione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/