CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1206/2021 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 1236/2020,depositata il 28/09/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sulmona aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di immobile avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Amico, basata sul riscontro della sussistenza di gravi vizi strutturali (infiltrazioni e tasso alto di umidità), tali da rendere l’immobile in questione insalubre e, dunque, non abitabile. 2. La società venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, che – in accoglimento del gravame – con la sentenza in epigrafe dichiarava la prescrizione dell’azione proposta dall’acquirente. Sosteneva il giudice di seconde cure che l’immobile di cui è causa era stato consegnato al momento del rogito, il 28.09.2010, e che l’atto di citazione era stato notificato il 05.10.2011, quindi oltre l’anno dalla consegna, exart. 1495 cod. civ. Né – sottolinea va la Corte d’Appello – è possibile applicare la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato, atteso che essa si estende agli effetti sostanziali degli atti processuali solo nei casi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (Cass.n. 24822 del 2015). Nel caso di specie, concludevala Corte, è del tutto evidente che l‘atto interruttivo avrebbe potuto essere anche di natura stragiudiziale. 3. La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] (in persona del procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Amico) per la cassazione, il ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositando controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 1495 e 1497 cod. civ., art. 24, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3)e 5) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha esaminato un punto decisivo della controversia relativa all’insussistenza del requisito di agibilità di cui all’art. 24, comma 1, D.P.R. n. 380/2001. La CTU ha accertato che l’immobile oggetto del contratto di compravendita in discussione presenta difetti gravissimi che impediscono allo stesso di assolvere alla sua funzione naturale. Tanto che l’odierno ricorrente aveva chiesto la risoluzione del contratto inquadrabile nell’ipotesi di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ., non nel combinato disposto di cui agli artt.1495 e 1497 cod. civ. 1.1. Il motivo è fondato. La pronuncia impugnata ha dichiarat o la prescrizione del diritto azionato- con l’assorbimento di ogni altra questione (v. sentenza p. 3, rigo 14) - prima ancora di aver proceduto all ’esame e , quindi, alla qualificazione della domanda, motivando le ragioni per cui avrebbe optato, sulla base delle ragioni acquisite al processo, per la qualificazione dell’azione in termini di garanzia per vizi ovvero di vendita di bene privo delle qualità essenziali, con il conseguente assoggettamento ai termini di decadenz a e prescrizion e impost i dall’art. 1495 cod. civ., anziché considerarla azione di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione, sebbene ad oneri di prova più pressanti con riferimento alla violazione delle regole di diligenza. L’eccessiva presenza di umidità riscontrata nell’immobile dall’acquirentepoteva, infatti, essere esaminata dal giudice del merito sotto il profilo dell’importanza e gravità dell’inadempimento. La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata, spettando al giudice del rinvio il compito di qualificare l’azione proposta in termini di garanzia ovvero di risoluzione per inadempimento exart. 1453 cod. civ. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1495, comma 3, e 1497 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente rileva che il termine di prescrizione della garanzia è stato validamente interrotto il 27.09.2011, data della consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario per l’avvio del procedimento di notifica in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione affermato dalla Corte di legittimità con sentenza n. 24822 del 2015,in virtù del quale la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario prevista per gli atti processuali si estende anche agli effetti sostanziali tutte le volte in cui il diritto non possa farsi valere se non con atto processuale. Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto domanda di risoluzione contrattuale che consiste nell’esercizio di un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione delvenditore è di mera soggezione: quindi, anche in tale caso (come nel caso della revocatoria fallimentare da cui traeva origine la pronuncia citata) l’atto stragiudiziale di costituzione in mora non sarebbe stato idoneo a spiegare effetti interruttivi. 2.1.Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo si dichiara assorbito. 3. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; in accoglimento del primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di l’Aquila, che deciderà anche sulle spese de