CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 17047-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Stoppani n. 1, presso lo studio legale Scuderi-Motta, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 45/34/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 7.01.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che All'esito di una verifica fiscale condotta da militari della GdF e del processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'avviso di accertamento con cui, per l'anno RGN 17047/2015 Con re rel,Federici i a, d'imposta 2004, fu rideterminato l'imponibile ai fini Ires, Irap ed Iva, con conseguente richiesta di maggiori imposte ed applicazione di sanzioni. I maggiori ricavi erano stati desunti dalle dichiarazioni rese in sede di verifica dagli acquirenti delle unità immobiliari, tutte facenti parte di un complesso edilizio. Erano infatti emerse differenze significative tra il prezzo riportato negli atti notarili, corrispondente al valore catastale, e quanto effettivamente corrisposto dal cliente. La società contestò l'atto impositivo, a tal fine adendo la Commissione tributaria provinciale di Catania, che con sentenza n. 355/09/2011 accolse in parte le sue ragioni, rideterminando il reddito accertato dall'Ufficio. Questo appellò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, che con sentenza n. 45/34/2015, ora al vaglio della Corte, riformò la decisione del giudice di primo grado, rigettando integralmente il ricorso introduttivo della società. Il giudice regionale ha ritenuto legittima la motivazione dell'avviso d'accertamento, che aveva rinviato per relationem al processo verbale di constatazione, correttamente notificato alla contribuente. Ha poi ritenuto che, al di là dell'astratto potere di sindacato riservato all'organo giudiziario sul criterio analitico-induttivo seguito dall'Ufficio, quanto ai costi la società non si era premurata di allegare alcunché a fondamento della loro quantificazione, così che la contribuente non poteva dolersi della loro mancata considerazione ai fini della determinazione dell'imponibile. La società ha censurato la decisione con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo la società censura la sentenza dolendosi della violazione dell'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver riconosciuto l'inammissibilità del primo motivo d'appello dell'Agenzia delle entrate. La ricorrente sostiene che il motivo era privo di specificità, non contenendo alcuna indicazione degli errori commessi dal giudice di primo grado. Denuncia anche l'erroneità della critica di fondo mossa in sede d'appello dall'ufficio, laddove questo aveva lamentato l'adesione integrale del giudice RGN 17047/2015 Consi re rel. Federici - provinciale alle ragioni della contribuente, circostanza neppure veritiera, considerate le numerose ragioni addotte dalla contribuente e respinte. Il motivo è infondato. La critica formulata dall'Amministrazione finanziaria in sede d'appello, per quello che emerge dal contenuto della sentenza impugnata in questa sede, e per quanto di quell'appello risulta riportato nel presente ricorso -in osservanza al principio di autosufficienza-, era principalmente rivolta all'accoglimento della difesa della contribuente. Nello specifico la società aveva denunciato l'illegittimità dell'avviso d'accertamento per vizio di motivazione, per essersi l'ufficio limitato ad un integrale rinvio per relationem al processo verbale di constatazione. La commissione tributaria provinciale aveva accolto questa critica, riconoscendo il vizio di motivazione dell'atto impositivo. La commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione affermando invece la legittimità della motivazione per relationem, non senza puntualizzare che il pvc risultava essere stato ritualmente notificato alla società (circostanza anche sollevata dalla contribuente e poi del tutto abbandonata con il presente ricorso). Ebbene, a fronte del contenuto della motivazione con cui la commissione provinciale aveva accolto in parte le ragioni della contribuente, questa Corte non ravvisa in quale altro modo e con quale ulteriore specificità l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto criticare la sentenza di primo grado. Al più risulta incomprensibile perché il giudice di primo grado, dopo aver riconosciuto l'illegittimità dell'atto impositivo perché non motivato, si sia dedicato al merito dell'accertamento, che per logica conseguenza avrebbe dovuto essere travolto dalla illegittimità dell'avviso d'accertamento. Resta comunque il fatto, per quanto qui di interesse, che l'appello dell'Agenzia delle entrate era stato correttamente indirizzato nei confronti del contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, sicché non si ravvisa alcuna inammissibilità del ricorso in appello, come invece erroneamente e infondatamente pretende l'odierna ricorrente. E per completezza sul punto la decisione del giudice regionale è corretta e adesiva ai principi dispensati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la motivazione dell'avviso di accertamento formulata per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla GdF nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non RGN 17047/2015 Cons re rel. Federici è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32957; 20 dicembre 2017, n. 30560). Così come risulta altrettanto consolidato il principio secondo cui in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della I. 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., 19 novembre 2019, n. 29968). Con il secondo motivo la società censura la pronuncia, dolendosi della violazione dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 53 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché erroneamente la decisione ha riconosciuto la validità dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria nella sua interezza, senza deduzione di costi dai ricavi rideterminati, sulla considerazione che la contribuente non avesse addotto né provato alcunché in ordine ai costi medesimi. Sostiene che con tale decisione sarebbe stato ignorato il principio di capacità contributiva. Al contrario, si sostiene nel motivo, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto essa stessa provvedere a dedurre forfettariamente "sulla base dei dati raccolti e degli indici statistici", una percentuale dei ricavi a titolo di costi. Anche questo motivo è infondato. Deve chiarirsi che l'accertamento che ha investito la società aveva per oggetto una ripresa a reddito dei maggiori ricavi accertati in relazione della vendita di una pluralità di immobili, tutti facenti parte di un unico complesso residenziale, i cui corrispettivi erano stati dichiarati nella misura corrispondente al valore catastale dell'unità abitativa, laddove i valori OMI e le dichiarazioni rilasciate da alcuni degli acquirenti in ordine al prezzo effettivamente pagato, avevano permesso di determinare il maggior corrispettivo erogato. Si trattava dunque con evidenza non già di un accertamento induttivo puro, ma di un accertamento analitico-induttivo, RGN 17047/2015 ConsMliere rel. Federici fondato su indizi nel complesso perfezionanti la fattispecie di cui all'art. 2729 cod. civ. Ebbene, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato che in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico, o analitico induttivo, è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass., 29 settembre 2017, n. 22868; 19 aprile 2017, n. 9888; 28 febbraio 2017, n. 5079). Il ricorso in conclusione è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in favore dell'Agenzia delle entrate nella misura di C 13.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello p