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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2018

Cassazione n. 41262/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34189/18 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v.le delle Milizia n. 38, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate a Roma, v.

Celimontana n. 38, difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tiu in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 29.6.2018 n. 1091; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2005 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.„ essendo munita di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice, società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

Pendente l'esecuzione la società [OSCURATO:PERSONA] fu posta in liquidazione e, nel 2007, cancellata dal registro delle imprese.R.G.N. 34189/18 Camera di consiglio del 28 ottobre 2021

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già socie della disciolta [OSCURATO:PERSONA] s,r,I., vantando tale qualità iniziarono l'esecuzione forzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] sx.1„

3. La [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione all'esecuzione, sostenendo che nel bilancio finale di liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] non compariva il credito messo in esecuzione, con la conseguenza che esso doveva intendersi rinunciato.

4. Il Tribunale di Massa con sentenza 14 ottobre 2014 n. 1158 rigettò l'opposizione, ritenendo che la mancata indicazione del credito oggetto del contendere nel bilancio finale di liquidazione non avesse impedito il trasferimento di esso alle ex socie, una volta avvenuta l'estinzione della società.

La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA].

5. Con sentenza 29 giugno 2018 n. 1091 la Corte d'appello di Genova rigettò il gravame.

La Corte d'appello ritenne che: -) i crediti della società commerciale, non liquidi e non contestati, dopo lo scioglimento della società si trasferiscono agli ex soci, quand'anche non indicati nel bilancio finale di liquidazione; -) il motivo d'appello inteso a far valere una nullità del processo di esecuzione era inammissibile, in quanto concernente un vizio che costituiva motivo di opposizione agli atti esecutivi, e che di conseguenza poteva essere fatto valere solo con ricorso per cassazione.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 34189/18 Camera di consiglio del 28 ottobre 2021

1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, congiuntamente, sia il vizio di violazione di legge, sia il vizio di nullità processuale.

Sostiene che la Corte d'appello ha rigettato il gravame senza indagare se degli atti di causa emergesse una "implicita ma consapevole rinuncia", da parte della società [OSCURATO:PERSONA], al credito oggetto del contendere.

Sostiene che la Corte d'appello avrebbe rigettato l'opposizione sulla base del mero rilievo che, essendo il credito azionato fondato su un titolo esecutivo giudiziale, esso per ciò solo si era trasferito alle ex sode in conseguenza dello scioglimento della società.

Espone, in senso contrario, che sarebbe impossibile trarre, dal solo fatto che un credito sia fondato su una sentenza, la conseguenza che la sua mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione non equivalga ad una implicita rinuncia.

La società ricorrente non nega che i crediti sociali possono trasferirsi agli ex soci, dopo la liquidazione, quand'anche non inseriti nel bilancio finale di liquidazione; ma ritiene che questa eventualità possa ammettersi solo quando non risulti una contraria volontà sociale.

E nel caso di specie, prosegue la società ricorrente, la volontà degli organi sociali di rinunciare al credito messo in esecuzione doveva desumersi da una serie di indici rivelatori: il credito in questione era "ben evidente e noto", in quanto fondato su una sentenza; fu il solo credito non inserito nel bilancio finale di liquidazione; quel credito era stato già azionato esecutivamente dalla società, e la relativa procedura era stata abbandonata.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già stabilito che "la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale.

Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio R.G.N. 34189/IS Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020, Rv. 659863 - 01; è conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639 - 01).

1.2. Posto dunque che l'omessa appostazione in bilancio non equivale di per sé ad una remissione del debito da parte della società creditrice, lo stabilire in concreto se a quel credito la società creditrice abbia o non abbia voluto rinunciare è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità.

Né costituisce errore di diritto, da parte della Corte d'appello, l'omessa considerazione della rinuncia ad eventuali azioni esecutive già iniziate, perché tale circostanza non è decisiva.

La rinuncia ad una azione esecutiva infatti può dipendere dalle più svariate ragioni, a cominciare dall'incapienza del patrimonio dell'esecutato o dalla postergazione del creditore rispetto ad altri creditori, e di per sé non è un indice d'una volontà abdicativa del diritto.

Se è vero infatti che la remissione del debito comporta il venir meno dell'interesse all'esecuzione, non è vera la reciproca, e la rinuncia all'esecuzione non è atto dal quale desumere, di per sé, l'estinzione dell'obbligazione per remissione ex art. 1236 c.c..

1.3. Resta solo da aggiungere, a completamento di quanto esposto, che i princìpi di cui sopra certamente non impediscono né attenuano la responsabilità del liquidatore o dei soci nei confronti dei creditori sociali, nel caso in cui la mancata appostazione in bilancio d'un credito sia stata compiuta in pregiudizio di questi ultimi.

1.4. Deve escludersi, infine, che la sentenza impugnata possa ritenersi nulla per mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 132, comma secondo, n. 4, c.p.c..

R.G.N. 34189/ t8 Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 La Corte d'appello, infatti, ha motivato in modo adeguato le proprie conclusioni (pagine 4-6 della sentenza impugnata), escludendo in diritto che la mancata appostazione d'un credito nel bilancio di liquidazione equivalga alla rinuncia a quel credito; ed argomentando in fatto che nel caso di specie non vi erano prove che la società avesse rinunciato al proprio credito.

2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c..

Deduce che la Corte d'appello, escludendo che la società [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato al proprio credito, non avrebbe tenuto conto dello scopo "perseguito dalla medesima società per come risultante dal bilancio finale di liquidazione".

In sostanza, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], la società [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a completare il più presto possibile la procedura di liquidazione, e a tale scopo avrebbe rinunciato ad esigere il credito nei confronti della LOM.

2.1. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché, lungi dal denunciare la violazione di una norma di legge, censura un giudizio di fatto, quale è lo stabilire se un creditore abbia o non abbia rimesso al debitore la sua obbligazione. io/ In ogni caso è infondata la denuncia di violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c..

Tali norme, infatti, vengono in rilievo per la interpretazione di una volontà che si sia esternata in un documento scritto, bi- o unilaterale.

Nel caso di specie, per contro, la Corte d'appello non era affatto chiamata ad interpretare un atto negoziale (il bilancio), dal momento che il contenuto di quest'ultimo era chiaro ed indiscutibile.

La Corte d'appello era chiamata invece a stabilire se un determinato comportamento - e non un atto negoziale - fosse o non fosse indice della volontà di rinunciare ad un credito.

E va da sé che a tal fine non possono venire in rilievo le norme sulla interpretazione dei contratti o degli atti unilaterali.

R.G.N. 34189/18 Camera di consiglio del 28 ottobre 2021

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Va in dispositivo dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dei 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 0AA/ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34189/18 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v.le delle Milizia n. 38, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate a Roma, v. Celimontana n. 38, difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tiu in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 29.6.2018 n. 1091; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2005 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.„ essendo munita di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice, società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Pendente l'esecuzione la società [OSCURATO:PERSONA] fu posta in liquidazione e, nel 2007, cancellata dal registro delle imprese.R.G.N. 34189/18 Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già socie della disciolta [OSCURATO:PERSONA] s,r,I., vantando tale qualità iniziarono l'esecuzione forzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] sx.1„ 3. La [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione all'esecuzione, sostenendo che nel bilancio finale di liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] non compariva il credito messo in esecuzione, con la conseguenza che esso doveva intendersi rinunciato. 4. Il Tribunale di Massa con sentenza 14 ottobre 2014 n. 1158 rigettò l'opposizione, ritenendo che la mancata indicazione del credito oggetto del contendere nel bilancio finale di liquidazione non avesse impedito il trasferimento di esso alle ex socie, una volta avvenuta l'estinzione della società. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con sentenza 29 giugno 2018 n. 1091 la Corte d'appello di Genova rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) i crediti della società commerciale, non liquidi e non contestati, dopo lo scioglimento della società si trasferiscono agli ex soci, quand'anche non indicati nel bilancio finale di liquidazione; -) il motivo d'appello inteso a far valere una nullità del processo di esecuzione era inammissibile, in quanto concernente un vizio che costituiva motivo di opposizione agli atti esecutivi, e che di conseguenza poteva essere fatto valere solo con ricorso per cassazione. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 34189/18 Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, congiuntamente, sia il vizio di violazione di legge, sia il vizio di nullità processuale. Sostiene che la Corte d'appello ha rigettato il gravame senza indagare se degli atti di causa emergesse una "implicita ma consapevole rinuncia", da parte della società [OSCURATO:PERSONA], al credito oggetto del contendere. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe rigettato l'opposizione sulla base del mero rilievo che, essendo il credito azionato fondato su un titolo esecutivo giudiziale, esso per ciò solo si era trasferito alle ex sode in conseguenza dello scioglimento della società. Espone, in senso contrario, che sarebbe impossibile trarre, dal solo fatto che un credito sia fondato su una sentenza, la conseguenza che la sua mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione non equivalga ad una implicita rinuncia. La società ricorrente non nega che i crediti sociali possono trasferirsi agli ex soci, dopo la liquidazione, quand'anche non inseriti nel bilancio finale di liquidazione; ma ritiene che questa eventualità possa ammettersi solo quando non risulti una contraria volontà sociale. E nel caso di specie, prosegue la società ricorrente, la volontà degli organi sociali di rinunciare al credito messo in esecuzione doveva desumersi da una serie di indici rivelatori: il credito in questione era "ben evidente e noto", in quanto fondato su una sentenza; fu il solo credito non inserito nel bilancio finale di liquidazione; quel credito era stato già azionato esecutivamente dalla società, e la relativa procedura era stata abbandonata. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già stabilito che "la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio R.G.N. 34189/IS Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020, Rv. 659863 - 01; è conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639 - 01). 1.2. Posto dunque che l'omessa appostazione in bilancio non equivale di per sé ad una remissione del debito da parte della società creditrice, lo stabilire in concreto se a quel credito la società creditrice abbia o non abbia voluto rinunciare è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità. Né costituisce errore di diritto, da parte della Corte d'appello, l'omessa considerazione della rinuncia ad eventuali azioni esecutive già iniziate, perché tale circostanza non è decisiva. La rinuncia ad una azione esecutiva infatti può dipendere dalle più svariate ragioni, a cominciare dall'incapienza del patrimonio dell'esecutato o dalla postergazione del creditore rispetto ad altri creditori, e di per sé non è un indice d'una volontà abdicativa del diritto. Se è vero infatti che la remissione del debito comporta il venir meno dell'interesse all'esecuzione, non è vera la reciproca, e la rinuncia all'esecuzione non è atto dal quale desumere, di per sé, l'estinzione dell'obbligazione per remissione ex art. 1236 c.c.. 1.3. Resta solo da aggiungere, a completamento di quanto esposto, che i princìpi di cui sopra certamente non impediscono né attenuano la responsabilità del liquidatore o dei soci nei confronti dei creditori sociali, nel caso in cui la mancata appostazione in bilancio d'un credito sia stata compiuta in pregiudizio di questi ultimi. 1.4. Deve escludersi, infine, che la sentenza impugnata possa ritenersi nulla per mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.. R.G.N. 34189/ t8 Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 La Corte d'appello, infatti, ha motivato in modo adeguato le proprie conclusioni (pagine 4-6 della sentenza impugnata), escludendo in diritto che la mancata appostazione d'un credito nel bilancio di liquidazione equivalga alla rinuncia a quel credito; ed argomentando in fatto che nel caso di specie non vi erano prove che la società avesse rinunciato al proprio credito. 2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c.. Deduce che la Corte d'appello, escludendo che la società [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato al proprio credito, non avrebbe tenuto conto dello scopo "perseguito dalla medesima società per come risultante dal bilancio finale di liquidazione". In sostanza, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], la società [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a completare il più presto possibile la procedura di liquidazione, e a tale scopo avrebbe rinunciato ad esigere il credito nei confronti della LOM. 2.1. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché, lungi dal denunciare la violazione di una norma di legge, censura un giudizio di fatto, quale è lo stabilire se un creditore abbia o non abbia rimesso al debitore la sua obbligazione. io/ In ogni caso è infondata la denuncia di violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c.. Tali norme, infatti, vengono in rilievo per la interpretazione di una volontà che si sia esternata in un documento scritto, bi- o unilaterale. Nel caso di specie, per contro, la Corte d'appello non era affatto chiamata ad interpretare un atto negoziale (il bilancio), dal momento che il contenuto di quest'ultimo era chiaro ed indiscutibile. La Corte d'appello era chiamata invece a stabilire se un determinato comportamento - e non un atto negoziale - fosse o non fosse indice della volontà di rinunciare ad un credito. E va da sé che a tal fine non possono venire in rilievo le norme sulla interpretazione dei contratti o degli atti unilaterali. R.G.N. 34189/18 Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Va in dispositivo dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dei 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 0AA/ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di c
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