CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato, all'esito del giudizio di appello, era stato condannato per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta; che l'annullamento disposto da questa Corte verteva sulla mera rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018; che il giudice di rinvio ha provveduto al riguardo, stabilendo una durata pari a tre anni; che il ricorrente deduce vizio di motivazione, sostenendo che nessuna pena accessoria potesse essere nuovamente irrogata in difetto di positivo riscontro dell'efficienza causale della sua condotta partecipativa, e negando che la pena accessoria potesse svolgere, nel caso concreto, alcuna funzione in chiave di prevenzione sociale e riabilitazione; Considerato che tali censure sono improponibili; che infatti, da un lato, in caso di annullamento con rinvio disposto ai soli fini della determinazione della pena, principale o accessoria, nel giudizio di rinvio deve intendersi ormai formato il giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato (tra le molte, Sez. 5, n. 23040 del 08/03/2021, Manzo, Rv. 281437-01); e, d'altra parte, le pene accessorie fallimentari conseguono di diritto alla condanna, come effetti penati di essa, ex art. 20 cod. pen., e il giudice di rinvio aveva il solo compito di individuarne la durata, senza alcuna possibilità di escluderle; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così