Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 agosto 1971

Cassazione n. 27433/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1971 avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. peri, emessa dal Tribunale Monocratico di Bergamo il 26.11.2021, con cui è stata condannata alla pena pattuita di anni uno e mesi due di reclusione, nonché alla multa di 3.000 euro, accompagnata dalla confisca diretta, disposta autonomamente dal giudice, della somma di euro 91.469,00, quale profitto del reato contestato di contraffazione di marchio, ovvero dalla confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell'imputata, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al predetto profitto, in caso di accertata impossibilità - anche transitoria - di reperire tale somma.

La ricorrente è accusata, in concorso con altri soggetti, di aver contraffatto prodotti cosmetici del brand "Deborah" (quasi 183.000 pezzi), per un valore commerciale di circa 90.000 euro, realizzandoli e commercializzandoli attraverso alcune società riconducibili ad un unico contesto familiare, operativo presso una struttura sita in [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Bergamo.

2. La ricorrente deduce tre motivi di ricorso.

2.1. Il primo eccepisce violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca del profitto del reato, disposta dal giudice d'ufficio, senza che le parti l'avessero inserita nell'accordo e, in ogni caso, sproporzionata.

Inoltre, manca qualsiasi cenno motivazionale sull'accertamento dell'an e del quantum del profitto che la ricorrente avrebbe conseguito; tanto più necessario in considerazione della mancata costituzione della persona offesa come parte civile e dell'assenza di rivendicazioni di danni subiti o di verifica quantitativa nel procedimento.

Si evidenzia l'ammissibilità del ricorso anche sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, come affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 21638 del 2021, poiché avente ad oggetto una misura di sicurezza (non importa se personale o patrimoniale) che non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti.

2.2. Il secondo motivo di censura insiste sulla violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., poiché il GUP ha applicato d'ufficio la confisca del profitto del reato, senza alcuna stima funzionale alla sua effettiva quantificazione.

La tesi del ricorrente è che il profitto avrebbe dovuto collegarsi alle imposte evase e non coincide automaticamente con l'importo indicato in fattura, dovendo invece essere individuato nel risultato contabile ricavabile dalla lettura complessiva di tutti gli elementi attivi e passivi indicati dal dichiarante (si citano le sentenze di questa Corte n. 24965 del 2015 e n. 32897 del 2021, secondo cui il profitto non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto).2.3.

Il terzo argomento difensivo precisa le ragioni della dedotta carenza di motivazione in relazione alla confisca del profitto del reato, disposta sia in forma "diretta" che in forma "per equivalente" sui beni nella disponibilità della ricorrente, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al profitto indicato in euro 91.479,50, qualora vi sia accertata impossibilità di reperire tale somma, ancorchè transitoria.

2. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, segnalando il vizio di motivazione apparente, che darebbe luogo a violazione di legge.

2.1. La ricorrente ha depositato memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendone le ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve essere evidenziato, anzitutto, che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, hanno affermato la ricorribilità per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. della sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza, qualora la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, e, viceversa, la sua ricorribilità per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. nel caso in cui la misura di sicurezza non abbia formato oggetto di accordo.

Il ricorso, pertanto, è ammissibile, nel caso di specie, anche nella misura in cui lo si ritenga incentrato su di un vizio di motivazione, poiché la statuizione di confisca è stata aggiunta dal giudice del patteggiamento autonomamente e si colloca, pertanto, al di fuori della volontà delle parti cristallizzata nell'accordo.

2.1. Sotto diverso, ma collegato aspetto, e per quel che più attiene al contenuto della motivazione della sentenza di patteggiamento con cui venga disposta la confisca, il Collegio evidenzia come quel carattere di sinteticità della motivazione, "tipico" del rito ex art. 444 cod. proc. pen., non possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ha l'obbligo di motivare specificamente sui punti che l'hanno imposta, nella misura determinata (cfr., in tema, Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 dep. 2014, Musaku, Rv. 260879 e Sez. 1, n. 17092 del 2/3/2021, Syziu, Rv. 281358, in una fattispecie di confisca in patteggiamento decisa ai sensi dell'art. 240-bis cod. peri., che ha indicato la necessità di motivazione relativamente alle ragioni per le quali si ritengano inattendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati; all'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica).

Ed infatti, può concordarsi, in linea generale, sul fatto che quando si veda in tema di patteggiannento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (così, Sez. 2, n. 28850 del 5/6/2019, Bushi, Rv. 276574, in un'ipotesi di confisca diretta, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la quantificazione delle somme di denaro oggetto di confisca sulla base di una stima prudenziale correlata al numero ed alla tipologia delle condotte illecite predatorie consumate).

Tuttavia, soprattutto con riferimento ad una confisca disposta autonomamente dal giudice, al di fuori dell'accordo tra le parti, le quali non avevano preso in considerazione alcuna determinazione in ordine ad eventuali misure di sicurezza, tale motivazione non può ridursi ad un mero richiamo privo di qualsiasi giustificazione effettiva sulle ragioni in base alle quali la confisca è stata decisa, né tantomeno sul quantum stabilito, corrispondente solo in linea generale al "ricavo netto complessivo" del reato, per "circa 90.000 euro", indicato nella contestazione.

Nel caso della confisca statuita ai danni della ricorrente, il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, essendosi apoditticamente affermato che la confisca diretta viene disposta sulla somma di euro 91.479,50 (di cui null'altro si specifica in sentenza) perchè si tratta del profitto del reato contestato nei confronti dell'indagata, da convertirsi in confisca per equivalente, nell'eventualità non fosse reperita tale somma sui conti correnti nella disponibilità della ricorrente.

Ed invece, avrebbero dovuto essere chiarite le ragioni giuridiche ed economiche attraverso le quali si è giunti all'individuazione della precisa somma oggetto di confisca, verosimilmente corrispondente al profitto ricavato dalla vendita dei prodotti con marchio contraffatto, a voler seguire l'imputazione provvisoria; come ha correttamente evidenziato il ricorso, avrebbero dovuto essere indicati i passaggi motivazionali sulla base dei quali si è decisa la quantificazione stabilita, anche in considerazione del fatto che la persona offesa non aveva avanzato rivendicazioni di danni subiti, nel momento in cui la misura ablativa è stata disposta.

Neppure si è dato atto dell'esistenza di documentazione o di altri elementi dai quali sia stata tratta la misura specifica della stabilita confisca, sicché non può operarsi alcuna verifica, che non sia meramente ipotetica, sulla sua proporzionalità e necessità, oltre che sulle basi legali che l'hanno determinata, in relazione alla fattispecie contestata

3. Alla luce del vizio motivazionale rilevatosi, che si spinge fino a lambire un'ipotesi di violazione di legge per motivazione apparente, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla statuizione di confisca, priva di motivazione sulle sue ragioni fondanti, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che, nel nuovo esame cui è tenuto, dovrà adeguarsi ai principi sin qui chiariti.

Diversamente, qualora ci si fosse trovati dinanzi ad un caso di illegalità della confisca concordata dalle parti, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata senza rinvio, in quanto il vizio rilevato avrebbe reso invalido l'intero accordo (così Sez.

U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin.

Rv. 279348).

P. Q. MI.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1971 avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. peri, emessa dal Tribunale Monocratico di Bergamo il 26.11.2021, con cui è stata condannata alla pena pattuita di anni uno e mesi due di reclusione, nonché alla multa di 3.000 euro, accompagnata dalla confisca diretta, disposta autonomamente dal giudice, della somma di euro 91.469,00, quale profitto del reato contestato di contraffazione di marchio, ovvero dalla confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell'imputata, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al predetto profitto, in caso di accertata impossibilità - anche transitoria - di reperire tale somma. La ricorrente è accusata, in concorso con altri soggetti, di aver contraffatto prodotti cosmetici del brand "Deborah" (quasi 183.000 pezzi), per un valore commerciale di circa 90.000 euro, realizzandoli e commercializzandoli attraverso alcune società riconducibili ad un unico contesto familiare, operativo presso una struttura sita in [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Bergamo. 2. La ricorrente deduce tre motivi di ricorso. 2.1. Il primo eccepisce violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca del profitto del reato, disposta dal giudice d'ufficio, senza che le parti l'avessero inserita nell'accordo e, in ogni caso, sproporzionata. Inoltre, manca qualsiasi cenno motivazionale sull'accertamento dell'an e del quantum del profitto che la ricorrente avrebbe conseguito; tanto più necessario in considerazione della mancata costituzione della persona offesa come parte civile e dell'assenza di rivendicazioni di danni subiti o di verifica quantitativa nel procedimento. Si evidenzia l'ammissibilità del ricorso anche sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, come affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 21638 del 2021, poiché avente ad oggetto una misura di sicurezza (non importa se personale o patrimoniale) che non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti. 2.2. Il secondo motivo di censura insiste sulla violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., poiché il GUP ha applicato d'ufficio la confisca del profitto del reato, senza alcuna stima funzionale alla sua effettiva quantificazione. La tesi del ricorrente è che il profitto avrebbe dovuto collegarsi alle imposte evase e non coincide automaticamente con l'importo indicato in fattura, dovendo invece essere individuato nel risultato contabile ricavabile dalla lettura complessiva di tutti gli elementi attivi e passivi indicati dal dichiarante (si citano le sentenze di questa Corte n. 24965 del 2015 e n. 32897 del 2021, secondo cui il profitto non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto).2.3. Il terzo argomento difensivo precisa le ragioni della dedotta carenza di motivazione in relazione alla confisca del profitto del reato, disposta sia in forma "diretta" che in forma "per equivalente" sui beni nella disponibilità della ricorrente, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al profitto indicato in euro 91.479,50, qualora vi sia accertata impossibilità di reperire tale somma, ancorchè transitoria. 2. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, segnalando il vizio di motivazione apparente, che darebbe luogo a violazione di legge. 2.1. La ricorrente ha depositato memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendone le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve essere evidenziato, anzitutto, che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, hanno affermato la ricorribilità per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. della sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza, qualora la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, e, viceversa, la sua ricorribilità per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. nel caso in cui la misura di sicurezza non abbia formato oggetto di accordo. Il ricorso, pertanto, è ammissibile, nel caso di specie, anche nella misura in cui lo si ritenga incentrato su di un vizio di motivazione, poiché la statuizione di confisca è stata aggiunta dal giudice del patteggiamento autonomamente e si colloca, pertanto, al di fuori della volontà delle parti cristallizzata nell'accordo. 2.1. Sotto diverso, ma collegato aspetto, e per quel che più attiene al contenuto della motivazione della sentenza di patteggiamento con cui venga disposta la confisca, il Collegio evidenzia come quel carattere di sinteticità della motivazione, "tipico" del rito ex art. 444 cod. proc. pen., non possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ha l'obbligo di motivare specificamente sui punti che l'hanno imposta, nella misura determinata (cfr., in tema, Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 dep. 2014, Musaku, Rv. 260879 e Sez. 1, n. 17092 del 2/3/2021, Syziu, Rv. 281358, in una fattispecie di confisca in patteggiamento decisa ai sensi dell'art. 240-bis cod. peri., che ha indicato la necessità di motivazione relativamente alle ragioni per le quali si ritengano inattendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati; all'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica). Ed infatti, può concordarsi, in linea generale, sul fatto che quando si veda in tema di patteggiannento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (così, Sez. 2, n. 28850 del 5/6/2019, Bushi, Rv. 276574, in un'ipotesi di confisca diretta, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la quantificazione delle somme di denaro oggetto di confisca sulla base di una stima prudenziale correlata al numero ed alla tipologia delle condotte illecite predatorie consumate). Tuttavia, soprattutto con riferimento ad una confisca disposta autonomamente dal giudice, al di fuori dell'accordo tra le parti, le quali non avevano preso in considerazione alcuna determinazione in ordine ad eventuali misure di sicurezza, tale motivazione non può ridursi ad un mero richiamo privo di qualsiasi giustificazione effettiva sulle ragioni in base alle quali la confisca è stata decisa, né tantomeno sul quantum stabilito, corrispondente solo in linea generale al "ricavo netto complessivo" del reato, per "circa 90.000 euro", indicato nella contestazione. Nel caso della confisca statuita ai danni della ricorrente, il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, essendosi apoditticamente affermato che la confisca diretta viene disposta sulla somma di euro 91.479,50 (di cui null'altro si specifica in sentenza) perchè si tratta del profitto del reato contestato nei confronti dell'indagata, da convertirsi in confisca per equivalente, nell'eventualità non fosse reperita tale somma sui conti correnti nella disponibilità della ricorrente. Ed invece, avrebbero dovuto essere chiarite le ragioni giuridiche ed economiche attraverso le quali si è giunti all'individuazione della precisa somma oggetto di confisca, verosimilmente corrispondente al profitto ricavato dalla vendita dei prodotti con marchio contraffatto, a voler seguire l'imputazione provvisoria; come ha correttamente evidenziato il ricorso, avrebbero dovuto essere indicati i passaggi motivazionali sulla base dei quali si è decisa la quantificazione stabilita, anche in considerazione del fatto che la persona offesa non aveva avanzato rivendicazioni di danni subiti, nel momento in cui la misura ablativa è stata disposta. Neppure si è dato atto dell'esistenza di documentazione o di altri elementi dai quali sia stata tratta la misura specifica della stabilita confisca, sicché non può operarsi alcuna verifica, che non sia meramente ipotetica, sulla sua proporzionalità e necessità, oltre che sulle basi legali che l'hanno determinata, in relazione alla fattispecie contestata 3. Alla luce del vizio motivazionale rilevatosi, che si spinge fino a lambire un'ipotesi di violazione di legge per motivazione apparente, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla statuizione di confisca, priva di motivazione sulle sue ragioni fondanti, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che, nel nuovo esame cui è tenuto, dovrà adeguarsi ai principi sin qui chiariti. Diversamente, qualora ci si fosse trovati dinanzi ad un caso di illegalità della confisca concordata dalle parti, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata senza rinvio, in quanto il vizio rilevato avrebbe reso invalido l'intero accordo (così Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin. Rv. 279348). P. Q. MI. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a
Sentenza Cassazione n. 27433/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris