CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 49073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di ALESSANDRIA TUYtWrà—vn-/iso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto reso in data V03/2023, il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria dichiarava inammissibile il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA]Anna avverso il provvedimento disciplinare elevato nei suoi confronti il 09/02/2023. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificato il reclamo) l'interessato per il tramite del difensore di fiducia, che chiedeva revocarsi le sanzioni disciplinari inflitte al detenuto. 3. Si osserva che l'impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori. 4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i