CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rc) il 16 luglio 1982: avverso la ordinanza n. 292/2025 del Tribunale di Messina del 17 luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 17 luglio 2025 il Tribunale di Messina, operando in qualità di giudice dell'appello cautelare avverso i provvedimenti incidenti sulla libertà personale degli indagati, ha rigetto il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Messina aveva a sua volta rigettato la istanza di modifica della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a carico dello [OSCURATO:PERSONA] a seguito di ordinanza del 30 maggio 2024; il giudice del gravame cautelare ha osservato che né il periodo di tempo intercorso fra la esecuzione della misura e la richiesta di modifica della stessa formulata dall'indagato, nel frattempo sottoposto a giudizio in primo grado, definito con sentenza affermativa della penale responsabilità del predetto, in relazione sia alla partecipazione ad un'associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti sia in relazione a taluni reati fine a lui personalmente attribuiti e con la condanna del medesimo alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione, né gli altri elementi dedotti a sostegno della istanza, in particolare il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] si sia dimostrato ottemperante alla misura a lui applicata, erano tali da giustificare la revoca o la modifica della misura. Avverso la predetta ordinanza ha ora presentato ricorso per cassazione, tramite la difesa fiduciaria lo [OSCURATO:PERSONA], articolando a sostegno della propria impugnazione i seguenti motivi. Il ricorrente ha, in prima battuta, lamentato come fosse errata la affermazione contenuta nel provvedimento in questione, secondo la quale l'appellante, ove assegnato agli arresti domiciliari, avrebbe potuto riallacciare i rapporti con gli ambienti de41Ia "malavita"; non avrebbe il giudice del gravame considerato, ai fine della valutazione del pericolo di reiterazione criminosa, il fatto che la richiesta prevedeva cha il luogo ove applicare la misura degli arresti domiciliari, era ubicato lontano da quello ove si erano realizzate le dinamiche delittuose ascritte allo [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del ricorrente la scelta del giudice del gravame cautelare di escludere la idoneità della misura custodiale domiciliare sarebbe altresì illogica, tanto più ove si consideri che la stessa era stata prospettata come assistita dalla applicazione di mezzi di controllo elettronico. Sulla base di tali ragioni è stata formulata la richiesta di annullamento della ordinanza impugnata. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, risultati inammissibili o manifestamente infondati e motivi posti a suo sostegno, deve essere dichiarato a sua volta inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio come nel caso di specie il Tribunale abbia osservato che "le modalità delle condotte perpetrate (...) e la specificità del ruolo assunto" dal ricorrente "nel contesto associativo rendono del tutto inidonea ogni misura meno restrittiva" della custodia in carcere, rilevando, quanto alla eventuale detenzione domiciliare, che "indipendentemente dal luogo di esecuzione della misura, i maggiori margini di libertà ad essa connaturati non gli impedirebbero di riallacciare i rapporti con l'ambiente malavitoso in cui è maturata l'organizzazione e di replicare (...) analoghe o più gravi condotte criminose". A fronte di tali rilievi, cui va aggiunto il dato secondo il quale lo [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere un "fornitore abituale dello stupefacente del tipo cocaina" del sodalizio criminoso, la ricorrente difesa, in termini distonici rispetto alla motivazione della ordinanza impugnata, ha ribadito la rilevanza, invece espressamente esclusa, del fatto che allo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati applicati gli arresti domiciliari in località distante dal luogo ove egli avrebbe commesso i reati a lui contestati, senza peraltro, neppure indicare, quanto meno nella presente occasione del ricorso per cassazione, quale sarebbe stato tale luogo e quanto esso fosse distante geograficamente dagli ambienti frequentati a scopi delittuosi dal ricorrente. Siffatta genericità argomentativa, riferita sia alla solo parziale confutazione degli argomenti presenti nella ordinanza impugnata (nella quale la ritenuta assoluta - e di fatto non contestata - inadeguatezza degli arresti domiciliari assorbe, evidentemente, ogni questione sulla ubicazione del luogo ove la misura sarebbe stata applicata, unico punto questo oggetto di doglianza da parte del ricorrente) sia alla intrinseca aspecificità dei dati valutativi riportati dal ricorrente (il quale, come detto, neppure precisa dove era stata acquisita la disponibilità per la applicazione degli arresti domiciliari), segna inevitabilmente nel senso della inammissibilità il ricorso ora in scrutinio. Non significativo è il dato avente ad oggetto la richiesta di applicare alla misura autocustodiale l'ulteriore presidio del cosiddetto "braccialetto elettronico" sol che si consideri che, per costante giurisprudenza di questa Corte, siffatta modalità di applicazione degli arresti domiciliari non integra una autonoma figura di misura cautelare ma costituisce, appunto, solo una 3declinazione di quella degli arresti domiciliari che, ove inadeguata a presidiare le esigenze cautelari nella sua forma ordinaria, neppure deve essere, pertanto, presa in considerazione nella forma "speciale" (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 aprile 2024, n. 15939, rv 286343). La circostanza che gli elementi evidenziati dal ricorrente siano perciò del tutto genericamente evocati, laddove gli stessi non siano manifestamente infondati, rende palesemente inammissibile il ricorso del predetto; questi, pertanto, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va , altresì, condannato al pagamento derlle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQ P.Q.M