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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06000/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA 1 di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dal 31/05/2017 al 06/08/2019), ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo al veicolo a lui intestato, a due conti correnti e a un libretto di risparmio, disposto ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., stante la totale incapienza del patrimonio dell'ente.

La misura cautelare reale è stata disposta in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 10 quater d.lgs.74/2000, per aver l'indagato, in concorso con altri, tra cui il rappresentante legale dello studio tributario Moretti, omesso di versare le somme dovute all'Erario portando in compensazione crediti di imposta IRES (codice tributo 2003) del 2018, risultati inesistenti, per complessivi euro 153.047,80 (capo 1 contestazione provvisoria).

2. Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo, con il quale il Nigra lamenta difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al periculum in mora.

Il giudice ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente senza, tuttavia, affrontare approfonditamente tale profilo di doglianza e soffermandosi invece sul tema del fumus, sebbene non vi fosse stata alcuna esplicita richiesta in proposito.

Il ricorrente aveva richiesto la revoca del sequestro della auto, acquistata con un finanziamento che prevede un pagamento rateale, evidenziando che il mezzo di locomozione è adibito ad accompagnare il padre, ultranovantenne ed invalido.

Evidenzia che tale auto non ricade nella garanzia patrimoniale dell'indagato, non avendo alcun valore commerciale ed essendo, sostanzialmente, di proprietà della finanziaria, posto che il pagamento rateale non è concluso.

Chiede di essere autorizzato a fare uso dell'auto.

Il ricorrente aveva chiesto altresì che un conto corrente potesse essere anche parzialmente liberato dal vincolo disposto allo scopo di poter usufruire dello stipendio e far fronte delle esigenze di vita o, in subordine di essere autorizzato all'apertura di un altro conto corrente allo scopo di far confluire le poche risorse economiche derivanti dallo stipendio sul quel conto.

A fronte di tali deduzioni e richieste, nulla è stato argomentato dal giudice a quo in ordine al pericolo concreto e attuale di distrazione dei beni qualora questi vengano affidati alla sua libera disponibilità, né, tale concreto pericolo è stato adeguatamente esplicitato nel decreto genetico. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è fondato.1.1.

Le Sezioni Unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, 28/05/2003, n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611).

Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordìnate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativi:), qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi logici della motivazione.

1.2. Si osserva, sempre in via preliminare, che, con specifico riferimento all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio", sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, in quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene.

Le Sezioni Unite hanno quindi ripudiato quell'opzione riduttiva che si accontentava di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, in quanto essa sortirebbe gravi ripercussioni sul piano dei principi costituzionali e, in particolare sul principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all'art.6, par. 2, CEDU.

Pertanto, in sintesi, si evidenzia la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l' esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez.

U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade).2.2.

Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal giudice a quo deve ritenersi, per alcuni versi, mancante e per altri, apparente e, dunque, sindacabile nella presente sede. — la motivazione è mancante laddove il giudice a quo omette di spiegare I agioni della) frilevanza della circostanza che il estro diretto nei confronti e abbia avuto un esito quasi nullo, in qua ari a circa euro 1.000, a fron e di oltre 487.000 quale importo _ _ _ complessivo f profitto del reato. .) La motivazione presenta iwie-Ce profili di apparenza laddove il giudice a quo si affida ad argomentazioni apodittiche, omettendo di indicare gli elementi concreti a supporto di quanto affermato in termini meramente astratti e congetturali, relativamente all'eventualità che il denaro possa essere disperso e l'autovettura possa essere alienata. , E' poi riscontrabile, altresì, un profilo di mancanza di motivazione laddove ygiudice a quo omette di spiegare le ragioni per le quali l'utilizzo del veicolo per esigenze personali e familiari, relative all'accompagno del genitore invalido, non confutate dal Tribunale, siano conciliabili con il paventato pericolo di alienazione del mezzo.

3. La motivazione apparente determina, dunque, l'annullamento con rinvio del provvedimento, per nuovo esame, al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA 1 di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dal 31/05/2017 al 06/08/2019), ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo al veicolo a lui intestato, a due conti correnti e a un libretto di risparmio, disposto ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., stante la totale incapienza del patrimonio dell'ente. La misura cautelare reale è stata disposta in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 10 quater d.lgs.74/2000, per aver l'indagato, in concorso con altri, tra cui il rappresentante legale dello studio tributario Moretti, omesso di versare le somme dovute all'Erario portando in compensazione crediti di imposta IRES (codice tributo 2003) del 2018, risultati inesistenti, per complessivi euro 153.047,80 (capo 1 contestazione provvisoria). 2. Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo, con il quale il Nigra lamenta difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al periculum in mora. Il giudice ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente senza, tuttavia, affrontare approfonditamente tale profilo di doglianza e soffermandosi invece sul tema del fumus, sebbene non vi fosse stata alcuna esplicita richiesta in proposito. Il ricorrente aveva richiesto la revoca del sequestro della auto, acquistata con un finanziamento che prevede un pagamento rateale, evidenziando che il mezzo di locomozione è adibito ad accompagnare il padre, ultranovantenne ed invalido. Evidenzia che tale auto non ricade nella garanzia patrimoniale dell'indagato, non avendo alcun valore commerciale ed essendo, sostanzialmente, di proprietà della finanziaria, posto che il pagamento rateale non è concluso. Chiede di essere autorizzato a fare uso dell'auto. Il ricorrente aveva chiesto altresì che un conto corrente potesse essere anche parzialmente liberato dal vincolo disposto allo scopo di poter usufruire dello stipendio e far fronte delle esigenze di vita o, in subordine di essere autorizzato all'apertura di un altro conto corrente allo scopo di far confluire le poche risorse economiche derivanti dallo stipendio sul quel conto. A fronte di tali deduzioni e richieste, nulla è stato argomentato dal giudice a quo in ordine al pericolo concreto e attuale di distrazione dei beni qualora questi vengano affidati alla sua libera disponibilità, né, tale concreto pericolo è stato adeguatamente esplicitato nel decreto genetico. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è fondato.1.1. Le Sezioni Unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, 28/05/2003, n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordìnate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativi:), qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi logici della motivazione. 1.2. Si osserva, sempre in via preliminare, che, con specifico riferimento all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio", sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, in quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene. Le Sezioni Unite hanno quindi ripudiato quell'opzione riduttiva che si accontentava di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, in quanto essa sortirebbe gravi ripercussioni sul piano dei principi costituzionali e, in particolare sul principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all'art.6, par. 2, CEDU. Pertanto, in sintesi, si evidenzia la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l' esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade).2.2. Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal giudice a quo deve ritenersi, per alcuni versi, mancante e per altri, apparente e, dunque, sindacabile nella presente sede. — la motivazione è mancante laddove il giudice a quo omette di spiegare I agioni della) frilevanza della circostanza che il estro diretto nei confronti e abbia avuto un esito quasi nullo, in qua ari a circa euro 1.000, a fron e di oltre 487.000 quale importo _ _ _ complessivo f profitto del reato. .) La motivazione presenta iwie-Ce profili di apparenza laddove il giudice a quo si affida ad argomentazioni apodittiche, omettendo di indicare gli elementi concreti a supporto di quanto affermato in termini meramente astratti e congetturali, relativamente all'eventualità che il denaro possa essere disperso e l'autovettura possa essere alienata. , E' poi riscontrabile, altresì, un profilo di mancanza di motivazione laddove ygiudice a quo omette di spiegare le ragioni per le quali l'utilizzo del veicolo per esigenze personali e familiari, relative all'accompagno del genitore invalido, non confutate dal Tribunale, siano conciliabili con il paventato pericolo di alienazione del mezzo. 3. La motivazione apparente determina, dunque, l'annullamento con rinvio del provvedimento, per nuovo esame, al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso all
Decreto Cassazione n. 06000/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris