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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25867/2026

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ESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria scritta ritualmente depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di "fuga" di cui all'art. 186 cod. strada, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata motivatamente esclusa sulla scorta della condotta di particolare gravità commessa dal prevenuto, riscontrata sia sulla base del non minimo discostamento del tasso alcolemico dal limite di soglia (quattro volte superiore al limite consentito per la guida), sia per la particolare (e potenziale) pericolosità della condotta tenuta, avendo egli perso completamente il controllo del mezzo, andando ad invadere, attraversandola, l'opposta corsia di marcia.

In definitiva, non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:',ANCE1.4.,J7EzdA Sez;one 1 O LU611ZO6 L'ASSISTENTE ttJDIZIAR1O Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] cjemente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria scritta ritualmente depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di "fuga" di cui all'art. 186 cod. strada, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata motivatamente esclusa sulla scorta della condotta di particolare gravità commessa dal prevenuto, riscontrata sia sulla base del non minimo discostamento del tasso alcolemico dal limite di soglia (quattro volte superiore al limite consentito per la guida), sia per la particolare (e potenziale) pericolosità della condotta tenuta, avendo egli perso completamente il controllo del mezzo, andando ad invadere, attraversandola, l'opposta corsia di marcia. In definitiva, non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:',ANCE1.4.,J7EzdA Sez;one 1 O LU611ZO6 L'ASSISTENTE ttJDIZIAR1O Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] cjemente
Sentenza Cassazione n. 25867/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris