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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20275/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato dell'art. 432 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto: - il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità, ma i motivi di appello sul giudizio di responsabilità erano stati rinunciati, come indicato nella sentenza impugnata a pag. 2, argomento con cui il ricorso non si confronta; - il secondo motivo sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è formulato in termini generici, mediante mera esposizione dei principi di diritto, ed è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto, talché esso deve essere ritenuto inammissibile per genericità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato dell'art. 432 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto: - il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità, ma i motivi di appello sul giudizio di responsabilità erano stati rinunciati, come indicato nella sentenza impugnata a pag. 2, argomento con cui il ricorso non si confronta; - il secondo motivo sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è formulato in termini generici, mediante mera esposizione dei principi di diritto, ed è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto, talché esso deve essere ritenuto inammissibile per genericità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20275/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris