CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 agosto 2025
Cassazione n. 29361/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1046/2025 DONATO D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15300/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 ottobre 2024 con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Siena, in data 30 giugno 2020, lo ha condannato alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata e furto in abitazione. 2.Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea interpretazione dell’art.268 cod. proc. pen., travisamento della prova nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di rapina. 2.1. È stata, in primo luogo, dedotta violazione dell’art. 268 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale valorizzato la conversazione n. 177, intercettata in data 01 giugno 2013, senza tenere conto del fatto che il Tribunale ne aveva dichiarato l’inutilizzabilità atteso che la stessa non risultava essere trascritta. La Corte di merito, nell’attribuire valenza probatoria al contenuto della menzionata conversazione, avrebbe disatteso il principio di diritto secondo cui il contenuto di un’intercettazione può essere validamente utilizzato ai fini decisori unicamente ove risulti cristallizzato mediante trascrizione della registrazione. A giudizio della difesa, pertanto, la deposizione testimoniale avente ad oggetto il contenuto di conversazioni intercettate non documentate nei modi previsti dall'articolo 268 cod. proc. pen. sarebbe priva di valore probatorio, non potendo supplire alla mancata trascrizione della registrazione della conversazione. 2.2. È stato, inoltre, affermato dal ricorrente che la condanna sarebbe fondata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29361/2025 Roma, lì, 07/08/2025 esclusivamente su elementi indiziari in parte inutilizzabili ed in parte contraddittori ed insufficienti a dimostrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione della rapina di cui al capo B). I giudici di appello avrebbero travisato la deposizione del M.llo [OSCURATO:PERSONA], in particolare affermando che l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che l’utenza 327/5349803 intestata a [OSCURATO:PERSONA] era inequivocabilmente in uso al [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti. Il ricorrente lamenta, in proposito, una contraddizione logica nell’apparato argomentativo della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, avrebbe dapprima valorizzato il ritrovamento, avvenuto a distanza di circa tre mesi dalla commissione del reato, di un portafogli contenente documenti riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tale lasso temporale non sia tale da escludere la persistente disponibilità dell’utenza in capo al ricorrente (vedi pag. 7 del ricorso); per poi attribuire rilievo alla circostanza secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva l’abitudine di sostituire frequentemente, ogni tre o quattro giorni, le schede telefoniche in uso. Tale duplice affermazione, secondo la difesa, si porrebbe in reciproco contrasto, minando la coerenza logica della motivazione. La difesa ha, inoltre, sottolineato la genericità delle dichiarazioni del M.llo [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe specificato in quale modo il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato individuato al momento della consegna del portafogli che era stato rinvenuto smarrito. 2.3. È stata, infine, censurata, per difetto di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, l’attribuzione di valenza probatoria al mero rapporto di conoscenza e frequentazione intercorrente tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di commissione della rapina, in quanto elemento privo, in sé considerato, di univocità e significatività ai fini dell’affermazione di responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il ricorrente deduce, altresì, l’omessa considerazione da parte della Corte territoriale di una specifica doglianza difensiva con cui aveva eccepito che le conversazioni telefoniche e i messaggi sms oggetto di intercettazione non conterrebbero elementi idonei a comprovare che il furto di cui al capo C) fosse stato effettivamente commesso nella serata in cui il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fissato un incontro tra loro. A ciò si aggiunge che il soggetto identificato in data 5 giugno 2013 dai Carabinieri della Stazione di Bettolle sarebbe tale [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], sicché l’argomentazione valorizzata nella decisione impugnata difetterebbe di coerenza rispetto alle risultanze istruttorie. 3.Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 624-bis cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo C) nel reato di ricettazione. La Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni contenute nella denuncia e nell’integrazione di denuncia sporte dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito di essersi allontanato dalla propria abitazione alcuni giorni prima del furto e di aver saputo dell’avvenuto furto dalla sorella Elisabetta solamente in data 6 giugno 2013. Secondo la difesa, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di “sapere quando è avvenuto il furto in suo danno” (vedi pag. 13 del ricorso) con conseguente inattendibilità dell’affermazione contenuta in denuncia secondo cui “il fatto sarebbe avvenuto nella notte fra il 5 ed il 6 giugno”. È stato, inoltre, rimarcato che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la sorella della persona offesa si sarebbe immediatamente accorta dell’avvenuto furto in considerazione dell’effrazione dell’infisso, senza tenere conto del fatto che la villa della persona offesa non sarebbe visibile dalla strada, con conseguente manifesta illogicità della motivazione in ordine alla data di commissione del furto. La carenza di prova in ordine alla datazione del reato avrebbe dovuto indurre i giudici di appello, in ossequio del principio del favor rei, a riqualificare il fatto nel delitto di ricettazione. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe chiarito per quale motivo gli altri occupanti dell’autovettura non siano stati iscritti nel registro degli indagati e per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse a bordo della stessa. Tale lacuna argomentativa si tradurrebbe in un vizio motivazionale decisivo, risultando -sotto il profilo logico- inconciliabile con l'affermazione secondo cui il reato di furto sarebbe stato commesso nei momenti immediatamente precedenti al controllo di polizia. La motivazione sarebbe contraddittoria anche nella parte in cui conferma la riferibilità al ricorrente del contenuto della borsa rinvenuta nel veicolo in considerazione del fatto che -al momento del controllo- il [OSCURATO:PERSONA] era seduto sul sedile anteriore lato passeggero.In tal modo i giudici di appello avrebbero travisato il verbale di perquisizione nella parte in cui gli operanti si sarebbero limitati ad affermare che parte della refurtiva sarebbe stata rinvenuta -sulla persona del ricorrente-, senza specificare ove fosse stata rinvenuta la borsa e perché la stessa sarebbe riferibile esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la difesa ha lamentato la carenza, nelle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente nonché nei messaggi scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e il Motta, di elementi idonei ad attestare che il furto in danno del [OSCURATO:PERSONA] sia stato perpetrato proprio nella sera del 5 giugno. La circostanza, poi, che [OSCURATO:PERSONA] non fosse presente all’interno dell’autovettura al momento del controllo operato dai Carabinieri confermerebbe – secondo la prospettazione difensiva – che, laddove costui debba ritenersi correo, il furto non potrebbe essere stato consumato nella data indicata dall’accusa. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed assenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe, in particolare, fondato il diniego delle generiche sulla mancanza di un comportamento collaborativo, senza tenere conto del fatto che l’imputato non ha potuto partecipare al dibattimento solo perché destinatario di provvedimento di espulsione e, al contempo, avrebbe ignorato gli elementi favorevoli ad una mitigazione della pena dedotti dalla difesa (lacunosità del compendio probatorio e giovane età del ricorrente). 5. Il difensore del ricorrente, in data 18 giugno 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è in parte generico ed in parte non consentito. 1.1.Deve essere, preliminarmente, evidenziato che la Corte territoriale, a fronte della deliberazione del Tribunale che aveva ritenuto non utilizzabile l’intercettazione n. 177 del 01 giugno 2013, ha erroneamente utilizzato tale captazione, senza tenere conto della preclusione prevista dell'art. 597, comma primo, cod. proc. pen. Ciò premesso va evidenziata la genericità della doglianza non avendo il ricorrente adeguatamente prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza della conversazione n. 177, intercettata in data 01 giugno 2013, sulla complessiva motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina aggravata. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono, infatti, incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5,n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01), profili neanche accennati nel ricorso in esame. Deve essere, peraltro, notato che l’intercettazione dichiarata inutilizzabile dal Tribunale non appare neppure determinante nel contesto probatorio generale, basato con portata decisiva, come ampiamente riportato nelle conformi sentenze di merito, sulle conversazioni intercorse sull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], sul contenutodell’intercettazione n. 162 del 01 giugno 2013 e sul fatto che le utenze in uso al ricorrente ed al suo complice hanno entrambe agganciato la cella telefonica che ricomprende l’abitazione della persona offesa, elementi ritenuti idonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] -la notte in cui è avvenuta la rapina- si è recato presso la casa della complice [OSCURATO:PERSONA] e quindi nelle immediate vicinanze dell’appartamento della vittima(vedi pagg. da 21 a 26 della sentenza di primo grado e pagg. da 7 a 10 della sentenza di appello). 1.2. Le ulteriori doglianze, con cui il ricorrente lamenta il travisamento della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e la carenza di elementi indiziari attestanti il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei reati di rapina e furto, sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 1.2.1. Deve essere rimarcato, in proposito, che doglianze difensive, formalmente prospettate sotto il profilo del presunto travisamento della prova del teste [OSCURATO:PERSONA], si risolvono, in realtà, in una lettura parcellizzata e decontestualizzata del compendio logico-fattuale già compiutamente analizzato e coerentemente valorizzato dalla Corte territoriale. Una simile impostazione argomentativa si pone, tuttavia, al di fuori dell’orizzonte cognitivo del giudizio di legittimità, non potendo essere dedotte in questa sede censure che, sebbene formalmente qualificate come vizio di travisamento, si risolvano in una mera contrapposizione valutativa rispetto all’apprezzamento dei fatti operato, con criterio logico e nel rispetto dei canoni interpretativi consolidati, dai giudici di merito. Ciò premesso deve essere rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto e rapina (vedi pagg. da 7 ad 11 della sentenza oggetto di ricorso e pagg. da 21 a 29 della sentenza di primo grado). Deve essere, in particolare, rilevato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato l’utenza telefonica 327/5349803 intestata a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese dal M.llo [OSCURATO:PERSONA] fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, perciò, insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 1.2.2. Quanto alle censure difensive inerenti all’inidoneità del contenuto delle intercettazioni a dimostrare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato di furto di cui al capo C) è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidentene abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata), difformità non eccepita nel caso di specie. La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez.2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non mass.; Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata). 2. Il secondo motivo è aspecifico. 2.1. Il compendio probatorio correttamente riportato e valutato nelle sentenze di primo e secondo grado, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di merito ad affermare, con percorso argomentativo privo di evidente illogicità, che il [OSCURATO:PERSONA] ha concorso nella commissione del reato di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha correttamente qualificato le condotte in considerazione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Motta, nelle ore immediatamente successive al furto, sono stati fermati dalle forze dell’ordine nelle vicinanze dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e che, in tale frangente, i beni sottratti alla persona offesa sono stati rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, unitamente ad alcuni strumenti idonei allo scasso. È stato, altresì, rimarcato che l’analisi delle conversazioni captate e degli sms in atti ha dimostrato che i complici del furto si erano incontrati già nelle ore precedenti il furto (vedi pag. 10 ed 11 della sentenza di appello e pagg. da 26 a 29 della sentenza di primo grado). Tale ricostruzione, operata dai giudici di merito all'esito di un compiuto scrutinio delle risultanze istruttorie, si presenta immune da censure sotto il profilo della completezza argomentativa e della coerenza logica e razionale del percorso argomentativo seguito. La condanna del [OSCURATO:PERSONA] appare, in particolare, fondata su apprezzamenti di fatto congruamente svolti, sorretti da una motivazione lineare, esente da aporie, contraddizioni interne o manifeste illogicità, ed in quanto tali, sottratti al sindacato di legittimità. 2.2. A fronte di una motivazione, priva di contraddizioni ed illogicità manifeste, il ricorrente si è limitato a riproporre una lettura generica e frazionata delle risultanze istruttorie e a valorizzare elementi “negativi” (quali la mancata iscrizione nel registro degli indagati degli altri passeggeri della vettura, l’assenza del complice [OSCURATO:PERSONA] a bordo della vettura fermata dalle forze dell’ordine nonché il fatto che l’abitazione della persona offesa non sia visibile dalla strada con conseguente impossibilità per la sorella del [OSCURATO:PERSONA] di avvedersi tempestivamente dell’avvenuto furto), nel tentativo di accreditare una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze di merito, senza peraltro confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la deliberazione impugnata con conseguente vizio di specificità del motivo. I presunti travisamenti lamentati dalla difesa si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corte territoriale, tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamento dei fatti storici, si concretano, piuttosto, nella richiesta di una diversa e più dettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento. Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che, pur formalmente veicolate come censure di travisamento, si risolvono nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto dai giudici di merito. 3. Il terzo motivo è in parte dedotto in carenza di interesse ed in parte aspecifico. 3.1. La doglianza con cui è eccepita l’assenza di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è dedotta in carenza di interesse. La Corte territoriale, pur investita della doglianza in punto di sussistenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non ha provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza oggi proposta, dovendosi apprezzare se la stessa risponda ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa in considerazione del fatto che il motivo di appello con cui è stato chiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. era assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione (vedi pag. 9 dell’atto di appello “si ritiene essere concedibile quantomeno la circostanza attenuante relativa all’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, conseguendo altresì un lucro della medesima tenuità”). Ne consegue che l’annullamento della sentenza impugnata per carenza di motivazione sul punto non comporterebbe alcun concreto vantaggio processuale per il ricorrente stante l’assoluta genericità del motivo di appello. Deve essere, in proposito, ricordato che l'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01). Deve trattarsi, pertanto, di interesse concreto ed attuale del soggetto impugnante che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento. 3.2. La doglianza con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è aspecifica, non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione dei giudici di appello. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle invocate attenuanti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai suoi precedenti penali, dalla mancanza di resipiscenza e collaborazione nel corso del procedimento nonché la carenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata)elementi con i quali il ricorso non si è adeguatamente confrontato con conseguente difetto di specificità. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. udito il difensore P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]