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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18607/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 27 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 474, secondo comma e 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla merce contraffatta sequestrata, i cui marchi sono notoriamente tutelati da brevetti regolarmente registrati e sull'irrilevanza della grossolanità della contraffazione ai fini della configurazione del delitto contestato, trattandosi di reato volto a tutelare la fede pubblica, fermo restando che l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione non riguarda il momento della vendita ma quello della successiva utilizzazione dei beni contraffatti); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata applicazione causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché, ai sensi del terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen., l'abitualità del comportamento, che esclude la particolare tenuità del fatto, può essere desunta da precedenti condanne per reati della stessa indole, sicché la presenza di precedenti condanne per reati specifici deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere in favore del reo la causa di esclusione della punibilità rappresentata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 27 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 474, secondo comma e 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla merce contraffatta sequestrata, i cui marchi sono notoriamente tutelati da brevetti regolarmente registrati e sull'irrilevanza della grossolanità della contraffazione ai fini della configurazione del delitto contestato, trattandosi di reato volto a tutelare la fede pubblica, fermo restando che l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione non riguarda il momento della vendita ma quello della successiva utilizzazione dei beni contraffatti); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata applicazione causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché, ai sensi del terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen., l'abitualità del comportamento, che esclude la particolare tenuità del fatto, può essere desunta da precedenti condanne per reati della stessa indole, sicché la presenza di precedenti condanne per reati specifici deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere in favore del reo la causa di esclusione della punibilità rappresentata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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