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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19198/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ed è, in ogni caso, manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni di pg. 4, ove si evidenzia il raggiro (invio di documento alterato con WhatsApp) alla base della truffa; rilevato che il secondo ed il terzo motivo, che riguardano il trattamento sanzionatorio (eccessività e diniego della condizionale) sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, si tratta di aspetti che, come ogni altro profilo sanzionatorio, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, immune da censura di legittimità ove, come nel caso di specie, si esprima in una sentenza non contraddittoria e priva di manifeste illogicità; la sentenza, a pg. 5, evidenzia adeguatamente la gravità della condotta e, per altro verso, 'il corposo certificato del casellario ... ricco di delitti specifici', quali ragioni ostative di un trattamento di maggior favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ed è, in ogni caso, manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni di pg. 4, ove si evidenzia il raggiro (invio di documento alterato con WhatsApp) alla base della truffa; rilevato che il secondo ed il terzo motivo, che riguardano il trattamento sanzionatorio (eccessività e diniego della condizionale) sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, si tratta di aspetti che, come ogni altro profilo sanzionatorio, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, immune da censura di legittimità ove, come nel caso di specie, si esprima in una sentenza non contraddittoria e priva di manifeste illogicità; la sentenza, a pg. 5, evidenzia adeguatamente la gravità della condotta e, per altro verso, 'il corposo certificato del casellario ... ricco di delitti specifici', quali ragioni ostative di un trattamento di maggior favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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