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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 25117/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. • Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 26 gennaio 2023 la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 29 luglio 2011, divenuta irrevocabile per effetto della sentenza del 13 dicembre 2012 della Corte di Cassazione, con la quale era stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio aggravato.

La Corte territoriale ha rilevato che l'unico aspetto avente carattere di pretesa novità ed astrattamente sussumibile nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. era rappresentato dalla richiesta di escussione della teste dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata prescrizione, in favore del Cubito, del farmaco Zolpidem, rinvenuto nell'organismo della vittima: tuttavia, il percorso motivazionale che aveva condotto alla condanna dell'imputato prescindeva completamente dal fatto che il farmaco fosse o non stato procurato dal Cubito e persino dal fatto se esso fosse stato ingerito volontariamente o coattivamente dalla vittima: e ciò senza dire che il Cubito avrebbe potuto procurarsi il farmaco anche per altre vie, con l'ausilio di terze persone o tramite forniture da parte di terzi.

Le considerazioni e questioni sviluppate negli atti difensivi inerivano ad aspetti, eccezioni, valutazioni di circostanze già vagliati e considerati nei precedenti gradi di giudizio.

2. Nell'interesse del Cubito è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denunciano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che la valutazione in sede di revisione non poteva prescindere dalle evidenti contraddizioni e incongruenze che avevano condotto alla condanna del Cubito e che l'elemento nuovo addotto smentiva la correa Messina, la quale aveva dichiarato che il farmaco utilizzato per stordire la vittima era stato procurato dallo stesso Cubito, al fine - non inteso dalla Corte territoriale - di coinvolgere il primo nel delitto, per ridurre la portata della propria responsabilità.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Come emerge in termini non equivoci dalla lettera dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01).

Il ricorrente, sottraendosi alla ratio decidendi della sentenza impugnata, formula, in termini di assoluta genericità, critiche all'apparato argomentativo delle decisioni che hanno condotto alla condanna del Cubito e insiste nel valorizzare un elemento - la somministrazione del farmaco alla vittima - che è talmente irrilevante da non avere richiesto alcun particolare approfondimento delle menzionate decisioni persino quanto al punto se sia stato ingerito volontariamente o non dalla persona offesa: e tale irrilevanza concerne anche la valutazione del significato delle dichiarazioni della correa.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. • Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2023 la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 29 luglio 2011, divenuta irrevocabile per effetto della sentenza del 13 dicembre 2012 della Corte di Cassazione, con la quale era stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio aggravato. La Corte territoriale ha rilevato che l'unico aspetto avente carattere di pretesa novità ed astrattamente sussumibile nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. era rappresentato dalla richiesta di escussione della teste dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata prescrizione, in favore del Cubito, del farmaco Zolpidem, rinvenuto nell'organismo della vittima: tuttavia, il percorso motivazionale che aveva condotto alla condanna dell'imputato prescindeva completamente dal fatto che il farmaco fosse o non stato procurato dal Cubito e persino dal fatto se esso fosse stato ingerito volontariamente o coattivamente dalla vittima: e ciò senza dire che il Cubito avrebbe potuto procurarsi il farmaco anche per altre vie, con l'ausilio di terze persone o tramite forniture da parte di terzi. Le considerazioni e questioni sviluppate negli atti difensivi inerivano ad aspetti, eccezioni, valutazioni di circostanze già vagliati e considerati nei precedenti gradi di giudizio. 2. Nell'interesse del Cubito è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denunciano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che la valutazione in sede di revisione non poteva prescindere dalle evidenti contraddizioni e incongruenze che avevano condotto alla condanna del Cubito e che l'elemento nuovo addotto smentiva la correa Messina, la quale aveva dichiarato che il farmaco utilizzato per stordire la vittima era stato procurato dallo stesso Cubito, al fine - non inteso dalla Corte territoriale - di coinvolgere il primo nel delitto, per ridurre la portata della propria responsabilità. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Come emerge in termini non equivoci dalla lettera dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01). Il ricorrente, sottraendosi alla ratio decidendi della sentenza impugnata, formula, in termini di assoluta genericità, critiche all'apparato argomentativo delle decisioni che hanno condotto alla condanna del Cubito e insiste nel valorizzare un elemento - la somministrazione del farmaco alla vittima - che è talmente irrilevante da non avere richiesto alcun particolare approfondimento delle menzionate decisioni persino quanto al punto se sia stato ingerito volontariamente o non dalla persona offesa: e tale irrilevanza concerne anche la valutazione del significato delle dichiarazioni della correa. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della
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