CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14817/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 31/03/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva e di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aufiero, che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la pronunzia del Tribunale di Avellino del 23 gennaio 2023, checondannava [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche con giudizio diequivalenza rispetto alle contestate aggravanti, alla pena ritenuta di giustizia ealle pene accessorie, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale, di cui al capo S), nella qualità di amministratore delegato dellasocietà cartiera [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Avellino del 26 settembre 2006.2. Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a duemotivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art.210 cod. proc. pen. Si deduce l’inutilizzabilità della deposizione di RiccardiConcetta, assunta come testimone assistito, ai sensi dell’art.197 bis, cod. proc.pen., e non ex art. 210, cod. proc. pen., in quanto, originariamente indagata nelpresente procedimento, aveva definito la propria posizione con rito alternativo,patteggiando, tra gli altri, il delitto di cui all’art.416 cod. pen., in origine contestatoanche all’imputato.Si deduce che la testimone, sebbene non imputata per il reato di bancarottafraudolenta, veniva sentita sulla qualifica del [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fattodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto ritenuta, anche sulla base dellaconsulenza tecnica del PM, co-gestore, alias amministratore di fatto, della societàinsieme all’imputato, e che, anche dopo la nomina di un nuovo amministratore didiritto, avrebbe conservato le deleghe ad operare in banca nonché la gestione difatto, e che, pertanto, la stessa avrebbe dovuto essere ritenuta imputata inprocedimento connesso, ex art.210 cod. proc. pen., e sentita con le garanzie dicui all’art.64 cod. proc. pen.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della teste RiccardiConcetta. Con riguardo ai riscontri, la Corte di appello avrebbe richiamato solo duecircostanze, come prova indiretta, e taciuto sulle prove di natura tecnica, quali leconsulenze tecniche del PM, riscontrate dalla informativa della Guardia di Finanzadel 5.07.2006, acquisite agli atti, mentre le dichiarazioni della teste provenivanoda persona interessata, e rientravano nell’ambito della strategia difensiva di chidoveva difendersi dalla prova documentale di essere amministratore di fatto dellaWelten [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] merito non avrebbe spiegato la ritenutavalenza secondaria attribuita alle prove documentali ed alle valutazioni tecnicherispetto alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], smentite da tali prove decisive.3. Il difensore ha depositato memoria difensiva e di replica alle conclusioni delPG, reiterando le doglianze contenute nel ricorso.4. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute dai giudici dimerito decisive per la prova della responsabilità del ricorrente, in ordine al reatodi bancarotta fraudolenta, è stata assunta al dibattimento di primo grado cometestimone assistito, ex art. 197-bis cod. proc. pen., con l'assistenza del difensore.Secondo la difesa, le sue dichiarazioni sarebbero inutilizzabili per inosservanzadelle disposizioni di cui agli artt.210 e 64, comma 3, cod. proc. pen.2.2 Secondo il più recente indirizzo delle Sezioni Unite, sono inutilizzabili ledichiarazioni rese in dibattimento da persona cui compete la qualifica di imputatoo indagato in procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. o collegato ex art.371, comma 2, cod. proc. pen., se l'esame non è preceduto dall'avvertimento dicui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 264479; Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729).indicazioni offerte da Sez. U, n. 33583 del 2015, cit., e, ancor prima da Sez. U, n.15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584, il giudice, «per potere applicare lanorma di cui all'art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione diconoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali,quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devonoessere dedotte dalla parte [...]». È vero che le decisioni in questione, da un lato,fanno specifico riferimento a situazioni di incompatibilità derivanti dalla presenzadi elementi qualificabili come indizi non equivoci di reità e, dall'altro, individuanola parte su cui incombe l'onere di formulare la deduzione nel soggetto esaminatoo in chi ha chiesto l'audizione della persona imputata o indagata in procedimentoconnesso o collegato. Appare, però, ragionevole ritenere che la parte interessataad opporsi alla assunzione della deposizione nelle forme della testimonianza abbial'onere di formulare l'allegazione delle circostanze fattuali da cui risultano lesituazioni di incompatibilità, anche quando queste derivano da motivi formali, sela posizione processuale del dichiarante non risulta dagli atti nella disponibilità delgiudice, e non sussistono i presupposti perché quest'ultimo si attivi di ufficio.2.3 Tanto premesso, deve, in primo luogo, precisarsi che la veste processualeassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato per cui si procede era differente, in quantocoimputata, separatamente giudicata per reati fiscali e per il reato di cui all’art.416cod. pen., mentre, rispetto al reato di bancarotta, di cui al capo S) – dalla stessanon commesso - si trovava in posizione più "neutra", di testimone "puro" o comesoggetto imputato di un reato probatoriamente collegato ex art. 371, comma 2,lett. b), cod. proc. pen.Tale ultima veste è quella che il Collegio ritiene abbia rivestito la [OSCURATO:PERSONA], inragione di quanto segue.2.4 La posizione processuale del soggetto dichiarante, contrariamente aquanto affermato dal ricorrente, va rapportata al reato del quale si discute erispetto al quale si pone la questione processuale, come dimostra il tenore letteraledelle norme che regolano l'incompatibilità a testimoniare (art. 197 cod. proc. pen.)o quelle che definiscono o regolano le ipotesi di connessione (artt. 12 e 371 cod.proc. pen.), le quali fanno riferimento ai "reati". L'assunto difensivo - secondo ilquale, invece, posta la qualità di imputata, nell’ambito di un medesimoprocedimento, del reato di cui all’art.416 cod. pen., con la consequenzialeincompatibilità a testimoniare, ex art. 197 cod. proc. pen., e l'applicazione delleregole di cui agli artt. 210 e 64, cod. proc. pen. - non trova alcun appiglionormativo e non sarebbe aderente all'esigenza primaria sottesa a tutta la disciplinain esame, posto che in caso di connessione cosiddetta "debole", come quella di cuiall'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., il dichiarante è tutelato dal fatto dinon avere commesso il reato e di non poterne rispondere, potendo contare, comel'imputato, sul sistema di garanzie previste dagli artt. 197-bis e 210, comma 6,cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 28265 del 10/05/2023, Rv. 284867 – 01).Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato la notizia di reato e sottolineatoche la teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile amministrativa e collaboratrice del [OSCURATO:PERSONA],compariva in atti in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento(26/09/2006) e in relazione a diversi titoli di reato (evasione dell’IVA), e che nonvi è mai stata iscrizione a suo carico in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha indicato, a riscontro, le dichiarazioni del teste di p.g., Di IasiOrlando, della G. di Finanza, sul ruolo della teste, di intermediaria, nell’acquisto evendita di macchine.2.4 Ciò posto, va comunque rilevato che, secondo quanto chiarito da tempodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010,[OSCURATO:PERSONA]. 246376-01), non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio ditestimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art.12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegatoai sensi dell'art. 371, comma uno, lett. b), cod. proc. pen., definito con sentenzadefinitiva di proscioglimento con formula piena all'atto dell'escussione, o - comenel caso di specie - di patteggiamento ex art.444 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenzan. 11998 del 16/12/2022, dep. 2023, Rv. 284752 – 01).Nel caso di specie, deve osservarsi che risulta evidente la manifestainfondatezza della deduzione difensiva anche sul punto, risultando l'impassesegnalato superato dalla sopravvenuta definizione del procedimento a carico delladichiarante con sentenza ex art.444 cod. proc. pen., già definitiva all'atto della suaescussione testimoniale, che ha reso la coimputata testimone assistito.La Corte d’appello, rispondendo alla censura contenuta nel motivo digravame, ha rigettato l’eccezione e confermato l’ordinanza istruttoria del Tribunalein relazione al regime probatorio applicato alla teste [OSCURATO:PERSONA], in quantocoimputata, per avere definito la propria posizione con sentenza ex art.444 cod.proc. pen. Sul punto, la Corte territoriale ha richiamato la pronuncia delle citateS.U., che ha chiarito che l’area di incompatibilità a testimoniare cessa con ilformarsi, nei confronti di tutti i soggetti interessati, della sentenza irrevocabile diproscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 cod.proc. pen., e che comunque, si prevede che la testimonianza sia sempre resa inaderenza al disposto di cui all’art.197 bis, comma 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., conle modalità, i limiti, il criterio valutativo, e le garanzie ivi previsti (testimone c.d.assistito).3. Anche il secondo motivo di ricorso va disatteso.Il motivo è generico e ripropone questioni dedotte in grado di appello allequali la Corte di merito ha offerto congrua ed adeguata motivazione.[OSCURATO:SOCIETA] appello ha evidenziato, con motivazione congrua ed immune davizi e censure, che il complesso dei motivi di gravame non risulta in grado dismentire la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, individuando, quali riscontrialle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la prova documentale che l’imputato, purcessato dalla carica di amministratore dal mese di gennaio, effettuava ilpagamento dell’imposta di registro in relazione ad una locazione non finanziaria dicostruzione commerciale per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il 6 maggio2023, documento non formalmente e personalmente disconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA],né questi ha sporto denuncia querela per indebito utilizzo da parte di ignoti dellapropria identità per effettuare tale pagamento. Ulteriori elementi di riscontro sonostati individuati nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il prestanome che, nel corsodell’interrogatorio acquisito ex art.512 cod. proc. pen., dichiarava di avvalersi dellafacoltà di non rispondere perché all’oscuro di tutto.Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,valutazione delle risultanze processuali ((S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella;Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n.12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 6, n.13442 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], DeAngelis; Sez. 6, n.43963 del 30.09.2013, Basile; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).Tanto premesso va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è inpresenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei duegradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazionedelle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenzadi appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo gradosia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, perl'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con laconseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta ecomplessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unicocomplessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2- , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valeria, 252615; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Nulla muta la memoria difensiva e di replica alla requisitoria del ProcuratoreGenerale, che ripropone deduzioni prospettate nei motivi di ricorso.5. Al rigetto del ricorso del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 9/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]