CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Mannone trvfauí-i-zi-O9educe violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche per il reato di cui all'art. 256, co. 1 lett. a, d.lgs. n. 152/2006 e alla determinazione della pena; Rilevato che la suesposta doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale, evidenziando le modalità del fatto e la rilevanza della condotta realizzata, dato conto, sia pure implicitamente, degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva, quali il pericolo per l'incolumità pubblica e per lo stesso imputato a seguito del ribaltamento del mezzo di trasporto che trasportava il materiale, e fondanti la determinazione della pena, peraltro rimodulata in meius dal giudice del gravame; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente