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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41213/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6F [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto preclusa la possibilità - al di là della sussistenza degli altri presupposti applicativi richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. - di dichiarare il fatto non punibile in forza di detta norma in ragione dell'abitualità delle condotte delittuose dell'imputato che aveva otto precedenti a carico, dei quali cinque per reati contro il patrimonio (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6F [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto preclusa la possibilità - al di là della sussistenza degli altri presupposti applicativi richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. - di dichiarare il fatto non punibile in forza di detta norma in ragione dell'abitualità delle condotte delittuose dell'imputato che aveva otto precedenti a carico, dei quali cinque per reati contro il patrimonio (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris