Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09321/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta l'istanza di trattazione orale (che non può avere seguito nei processi trattati da questa Settima Sezione) e la successiva memoria presentate dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che risultano meramente reiterativi il primo motivo (che contesta l'applicazione dell'art. 642 cod. pen., in quanto reato proprio configurabile solo a carico del contraente, dovendosi dunque i fatti ricondurre nella fattispecie di truffa, deducendo altresì che la competenza per la frode assicurativa, reato di pura condotta, dovrebbe radicarsi in Cuneo, dove è avvenuta la prima richiesta di risarcimento) e il secondo e il terzo motivo (secondo cui il mancato perfezionamento dell'inganno con l'altrui induzione in errore, imporrebbe di ritenere non superata la soglia del tentativo per la contestata sostituzione di persona, restando la questione priva di risposta da parte della Corte di appello), laddove la Corte di appello ha già correttamente chiarito che - la condotta è stata sussunta nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 642 cod. pen. (denuncia di sinistro non accaduto, perpetrata tramite induzione in errore del terzo, [OSCURATO:PERSONA], che inoltrò alla compagnia assicuratrice, con cui l'imputato stabilì poi diretti contatti), che non costituisce un reato proprio e che è stato conseguente consumato in Milano (pp. 4-5); - che AXA era stata, quantomeno inizialmente, indotta in errore dall'assunzione delle generalità altrui (pp. 5-6); che il quarto motivo, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, risulta del tutto generico e comunque manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione che richiama, quanto alla prima doglianza, la non comune capacità a delinquere, il mancato risarcimento del danno e l'assenza di resipiscenza, restando irrilevante ex lege la semplice incensuratezza, nonché, quanto alla seconda doglianza, l'articolata e capziosa attività posta in essere e la commissione di analoghe condotte (p. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta l'istanza di trattazione orale (che non può avere seguito nei processi trattati da questa Settima Sezione) e la successiva memoria presentate dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che risultano meramente reiterativi il primo motivo (che contesta l'applicazione dell'art. 642 cod. pen., in quanto reato proprio configurabile solo a carico del contraente, dovendosi dunque i fatti ricondurre nella fattispecie di truffa, deducendo altresì che la competenza per la frode assicurativa, reato di pura condotta, dovrebbe radicarsi in Cuneo, dove è avvenuta la prima richiesta di risarcimento) e il secondo e il terzo motivo (secondo cui il mancato perfezionamento dell'inganno con l'altrui induzione in errore, imporrebbe di ritenere non superata la soglia del tentativo per la contestata sostituzione di persona, restando la questione priva di risposta da parte della Corte di appello), laddove la Corte di appello ha già correttamente chiarito che - la condotta è stata sussunta nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 642 cod. pen. (denuncia di sinistro non accaduto, perpetrata tramite induzione in errore del terzo, [OSCURATO:PERSONA], che inoltrò alla compagnia assicuratrice, con cui l'imputato stabilì poi diretti contatti), che non costituisce un reato proprio e che è stato conseguente consumato in Milano (pp. 4-5); - che AXA era stata, quantomeno inizialmente, indotta in errore dall'assunzione delle generalità altrui (pp. 5-6); che il quarto motivo, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, risulta del tutto generico e comunque manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione che richiama, quanto alla prima doglianza, la non comune capacità a delinquere, il mancato risarcimento del danno e l'assenza di resipiscenza, restando irrilevante ex lege la semplice incensuratezza, nonché, quanto alla seconda doglianza, l'articolata e capziosa attività posta in essere e la commissione di analoghe condotte (p. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il