CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14291/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amario che la rappresenta e difende; –controricorrente – e Comune di Avellino; -intimato – avverso la sentenza n. 9113, depositata il 27 ottobre 2017, della Commissione tributaria regionaledella Campania; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 9113, depositata il 27 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione d i un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] per gli anni dal 2009 al 2011; 1.1 -a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie sussisteva il potere di accertamento speso dal concessionario del relativo servizio in quanto, così come accertato dallo stesso giudice amministrativo (TAR Campania, Sez. I, 6 novembre 2015, n. 2338), andava piuttosto rilevata l’illegittimità della delibera comunale (n. 239 del 4 agosto 2015) che recava annullamento di ufficio delle pregresse delibere (nn. 83, 90 e 187 del 2014)di affidamento del servizio stesso; - ad ogni modo, peraltro, con la delibera di annullamento, il Comune di Avellino aveva convalidato gli effetti dell’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015; -in ragione della legittima sussistenza del potere di accertamento, destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario comunale responsabile del tributo, ed atteso che l’atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, così come avvenuto, (proprio) dal concessionario del servizio (id est dal relativo funzionario responsabile);-nel residuo, le contestazioni svolte dalla contribuente risultavano «generiche e del tutto indimostrate », così che andava rilevata « la correttezza del calcolo dell'imposta pretesa, dacché l'avviso di accertamento in oggetto appare ben conforme ad ogni riscontro del caso, anche perquanto concerne la superficie tassabile»; 2. –[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; -il Comune di Avellino non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 36, comma 2, n. 4, e 61, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ.; - assume, in sinte si, la ricorrente che il giudice del gravame - rilevando la legittimità degli atti impugnati, sotto il profilo del legittimo affidamento del servizio -era, così, andato in contrario avviso a quanto già statuito dal giudice di prime cure sulla base di una motivazione («del tutto ellittica») che non dava conto del «proprio dissenso rispetto alla disamina della questione operata … dalla CTP …circa gli effetti invalidanti ….derivanti dalla procedura di affidamento diretto», così rendendo una motivazione apparente ed in irriducibile contraddittorietà con gli stessi rilevati effetti della convalida amministrativa, convalida che, difatti, veniva accertata come astretta all’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015quando l’avviso di accertamento erastato notificat o ad essa esponente «a mezzo posta il 23.6.2015»; 2. –il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, artt. 1, 36, comma 2, n. 4, e 61, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ.; - si deduce, questa volta, che - così come esposto nel ricorso introduttivo del giudizio e documentato nel giudizio di appello (dietro produzione delle sentenze «nn. 599 e 600 dep. 15.4.2016» della Commissione tributaria provinciale di Avellino) - era stat a eccepita l’illegittima duplicazione della pretesa impositiva con riferimento alla medesima unità immobiliare; eccezione, questa, sulla quale il giudice del gravame - accogliendo l’appello di controparte - non aveva reso motivazione alcuna, al più pronunc iando implicitamente «con riferimento ai soli profili connessi alla determinazione dell’imposta»; 3. - in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, comma 186) -per quel che qui rileva, ha disposto che: - « Le c ontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, comma 197); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimoente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15- quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.» (art. 1, comma 205); 4. – come deduce parte ricorrente, il Comune d i Avellino ha adottato ilRegolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 186-205,della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, così che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia. P.Q.M. La Corte dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifi