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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33434/2026

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t '.-t iit o t; ,tie: El (1,,)ORDINANZA ,a ! shns parte g lposto alla legge sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06MRQMY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06N5LOG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale, confermando la condanna degli imputati per i delitti di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. a loro ascritti; considerato che il primo motivo dei ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione dell'art. 49 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'offensività dei fatti - reiterano il medesimo ordine di allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite di un'argomentazione congrua e logica (incentrata sulle verifiche compiute dagli operanti per acclarare le falsità: cfr. spec. p. 6 del provvedimento impugnato) che non può dirsi ritualmente censurata dalle impugnazioni, le quali non si confrontano con il piano argomentativo esposto nel provvedimento impugnato ma finiscono col perorare un diverso apprezzamento dimerito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione degli artt. 131-bis e 133, cod. pen. e il vizio di motivazione della sentenza - sono manifestamente infondati per la dirimente considerazione che i ricorrenti sono stati condannati per l'autonoma fattispecie delittuosa di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., la cui pena edittale minima è superiore a due anni e, dunque, non consente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cit.; considerato che il terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta la violazione degli artt. 133, 163 e 164, cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato perché la Corte di merito in maniera congrua e conforme al diritto ha posto a fondamento della prognosi sfavorevole relativa all'imputato i delitti contro la fede pubblica in ordine ai quali i procedimenti nei suoi confronti sono stati archiviati per particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 05: «in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio»., nel compiere la prognos motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 2180 del 04/11/2022 - dep. 2023, Qosa, Rv. 284204); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t '.-t iit o t; ,tie: El (1,,)ORDINANZA ,a ! shns parte g lposto alla legge sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06MRQMY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06N5LOG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale, confermando la condanna degli imputati per i delitti di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. a loro ascritti; considerato che il primo motivo dei ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione dell'art. 49 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'offensività dei fatti - reiterano il medesimo ordine di allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite di un'argomentazione congrua e logica (incentrata sulle verifiche compiute dagli operanti per acclarare le falsità: cfr. spec. p. 6 del provvedimento impugnato) che non può dirsi ritualmente censurata dalle impugnazioni, le quali non si confrontano con il piano argomentativo esposto nel provvedimento impugnato ma finiscono col perorare un diverso apprezzamento dimerito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione degli artt. 131-bis e 133, cod. pen. e il vizio di motivazione della sentenza - sono manifestamente infondati per la dirimente considerazione che i ricorrenti sono stati condannati per l'autonoma fattispecie delittuosa di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., la cui pena edittale minima è superiore a due anni e, dunque, non consente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cit.; considerato che il terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta la violazione degli artt. 133, 163 e 164, cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato perché la Corte di merito in maniera congrua e conforme al diritto ha posto a fondamento della prognosi sfavorevole relativa all'imputato i delitti contro la fede pubblica in ordine ai quali i procedimenti nei suoi confronti sono stati archiviati per particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 05: «in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio»., nel compiere la prognos motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 2180 del 04/11/2022 - dep. 2023, Qosa, Rv. 284204); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i P.Q.M
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