CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BAR[ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti (concernenti la determinazione della pena e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che la qualificazione giuridica della condotta criminosa deve reputarsi corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i